Sentenza n. 1461/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 344 del 13 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 344 del 13 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Napoli, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, deducendo che il Ministero della Cultura, condannato al risarcimento del danno in loro favore, non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante il rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. 3227 del 5 febbraio 2024. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all’esecuzione; ha depositato soltanto una diversa sentenza della Corte d’Appello di Napoli, resa in un giudizio cui i ricorrenti erano estranei, con la quale un terzo coobbligato solidale era stato posto a carico del 33% delle somme che il Ministero avrebbe corrisposto in esecuzione della sentenza n. 344 del 2018.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l’inerzia dell’amministrazione e non ostativa la sentenza prodotta dal Ministero, poiché pronunciata in un giudizio cui i ricorrenti erano estranei e relativa ai rapporti interni tra il Ministero e un terzo coobbligato solidale. Ha ordinato al Ministero della Cultura di eseguire la sentenza della Corte d’Appello di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento per l’amministrazione generale - DiAG del Ministero della Cultura, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato, attribuendogli anche il compito di eseguire la pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall’amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- Una pronuncia resa in un giudizio cui il creditore non ha partecipato e riguardante i rapporti interni tra l’amministrazione debitrice e un coobbligato solidale non impedisce l’esecuzione della sentenza favorevole al creditore.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche nel responsabile di una struttura amministrativa o in un funzionario da questi delegato, per la sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
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