Cassazione Penale, Sentenza n. 8366/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Felice L'Erario avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, perché il difensore non aveva allegato lo specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p., in ragione del fatto che il processo di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato. Il difensore ricorrente ha sostenuto che il giudizio di primo grado si è svolto davanti al G.U.P. con rito abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale, sicché la presenza dell'imputato doveva ritenersi pacifica ex art. 420, comma 2-ter c.p.p., rendendo superfluo lo specifico mandato post-sentenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio di appello. Nel motivare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. non si applica quando la sentenza è stata pronunciata in esito a rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, poiché in tale ipotesi la presenza dell'imputato si considera pacifica (presenza ex lege ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p.). Inoltre, la Corte ha rilevato che, comunque, nell'atto di impugnazione l'appellante aveva rinnovato l'elezione di domicilio già effettuata in fase di indagini, soddisfacendo il requisito vigente all'epoca dell'impugnazione; e ha richiamato il principio del tempus regit actum per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e successivamente oggetto di abrogazione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
previsione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n.114)
Imponeva, a pena di inammissibilità, che l'atto d'impugnazione contenesse dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte applica il principio tempus regit actum per le impugnazioni proposte durante la vigenza della norma e richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'interpretazione ridotta del requisito (è sufficiente richiamo espresso e collocazione nel fascicolo)
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
disciplina relativa all'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza
Richiedeva, per l'impugnazione proposta da difensore, lo specifico mandato rilasciato dopo la sentenza contenente dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte afferma che tale requisito non trova applicazione quando il rito abbreviato è stato richiesto dal procuratore speciale (presenza ex lege)
art. 420 cod. proc. pen., comma 2-ter
Stabilisce la c.d. presenza ex lege dell'imputato quando il rito abbreviato è stato richiesto dal procuratore speciale; la Corte lo interpreta come causa di esenzione dall'onere del mandato post-sentenza previsto dall'art. 581, comma 1-quater
d.lgs. n.150/2022
Ha introdotto le modifiche agli art. 581 (comma 1-ter e 1-quater) finalizzate a responsabilizzare l'imputato nell'impugnazione; la loro applicazione va valutata secondo il principio tempus regit actum per le impugnazioni proposte durante la loro vigenza
legge 9 agosto 2024, n.114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte precisa che non essendoci norma transitoria, le impugnazioni proposte prima dell'abrogazione si giudicano con le regole allora vigenti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti della motivazione nel ricorso per cassazione; richiamato come regola formale sul contenuto del motivo
Massime di principio
- Quando il rito abbreviato è stato richiesto dal procuratore speciale (procura speciale conferita dall'imputato), la presenza dell'imputato si considera pacifica ex art. 420, comma 2-ter c.p.p., e non si applica l'onere del mandato post-sentenza previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p.
- Per le impugnazioni proposte durante la vigenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si applica il principio tempus regit actum: vanno valutate secondo le disposizioni allora vigenti (anche in mancanza di norme transitorie)
- Se esistono nel fascicolo processuale dichiarazioni/elezioni di domicilio pregresse richiamate espressamente nell'atto di impugnazione, ciò può soddisfare il requisito imposto dalle norme previgenti (secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite)
- Per evitare rischi di inammissibilità, il difensore dovrebbe comunque allegare all'impugnazione: il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (se richiesto), la espressa dichiarazione/elezione di domicilio, e copia della procura speciale se il rito alternativo è stato chiesto tramite procuratore
- La Corte di Cassazione può accedere all'incarto processuale per verificare la sussistenza del requisito formale (ad es. elezione di domicilio già depositata) quando è allegata violazione di legge (error in procedendo)
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