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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15504/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame per omessa o inesistente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare stralci di conversazioni e sms tra terze persone dai quali non emergerebbe alcun riferimento a Molè o alla sua condotta rispetto al reato contestato (reati in materia di armi, artt. 2 e 4 L. n. 895/1967), con conseguente inidoneità degli indizi a fondare una ragionevole probabilità di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e l'ordinanza 'genetica' abbiano fornito una motivazione congrua e logica, avendo analizzato e collegato le intercettazioni (anche quelle coinvolgenti Molè) e gli altri elementi indiziari rilevanti, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati in materia di armi. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti e le valutazioni probatorie salvo manifesta illogicità o travisamento della prova). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 4

    artt. 2 e 4 della I. n. 895 del 1967 (capo 3 d'incolpazione)

    Norme substantive in materia di armi oggetto dell'accusa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero idonei a supportare la gravità indiziaria rispetto a tali fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Pressoché richiamato come parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi motivazionali): la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.

  • art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla motivazione richiesta per la decisione in Cassazione; la Corte si è attenuta al prescritto schema di sintesi nella motivazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha valutato la sussistenza di tali indizi alla luce della motivazione del giudice di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha sottolineato che l'insussistenza dei requisiti cautelari è rilevabile in Cassazione solo se sussistono violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e la necessità di motivazione: la Corte ha precisato che l'ordinanza di riesame integra e completa la motivazione dell'ordinanza cautelare "genetica" e che richieste particolari di autonoma valutazione sono previste solo per provvedimenti inauditi.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello strutturale di motivazione cui conformare la decisione del riesame; la Corte conferma il necessario svolgimento logico-giuridico nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la sanzione di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di cassazione sindaca principalmente la logica e la congruenza della motivazione, non la ricostruzione fattuale: per ribaltare un provvedimento cautelare occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione o un travisamento della prova.
  • Le intercettazioni e il loro significato costituiscono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o se è dimostrabile un travisamento del contenuto intercettato.
  • L'ordinanza di riesame può integrare e completare la motivazione del provvedimento cautelare originario; pertanto l'assenza di autonoma 'nuova' valutazione nel riesame non è di per sé motivo di nullità salvo violazioni formali previste dalla legge per i provvedimenti inauditi.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi già considerati dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione: è necessario indicare specifici profili di illegittimità della motivazione.
  • Chi impugna deve riferire chiaramente dove consista la carenza motivazionale (es. omissione di specifici elementi, contraddittorietà, illogicità manifesta) e non può limitarsi ad affermazioni generiche di inidoneità degli indizi.
  • Il rigetto del ricorso per motivi procedurali o di merito può comportare la condanna al pagamento delle spese e, se il ricorso è inammissibile per colpa, anche l'applicazione di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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