Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal rapporto tra un soggetto nominato direttore generale di un ente regionale e l'ente stesso. L'ente aveva ottenuto in primo e secondo grado una decisione favorevole sull'assunto che il recesso del dirigente fosse intervenuto in modo anticipato rispetto alla scadenza del termine contrattuale, con conseguente danno per l'organizzazione dell'ufficio e necessità di copertura urgente del posto. Il ricorrente in cassazione ha impugnato la sentenza d'appello con sei motivi. Con i primi tre ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile, come nuova eccezione, la deduzione della presupposizione: secondo il ricorrente, il rapporto con l'ente era originariamente fondato sul presupposto del mantenimento del rapporto di impiego dirigenziale presso altra amministrazione e della persistenza dell'aspettativa, sicché la cessazione di tale aspettativa avrebbe automaticamente estinto il rapporto con l'ente, senza necessità di un recesso espresso; ha inoltre denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., e lamentato l'erroneo diniego di acquisizione di documenti in appello ex art. 437 c.p.c. Con i motivi quarto, quinto e sesto ha contestato la liquidazione del danno ex art. 1226 c.c., sostenendo che l'ente non avesse provato un danno certo e che la Corte avesse desunto tale danno da fatti solo ipotetici o da un improprio uso del fatto notorio, mentre i documenti dell'ente dimostravano solo una temporanea sostituzione funzionale del vertice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'arresto della Corte territoriale che aveva qualificato la presupposizione come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e inammissibile se proposta per la prima volta in appello. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, osservando che la censura tendeva in realtà a introdurre una diversa ricostruzione giuridica e fattuale del rapporto, non proposta in primo grado come presupposizione. Quanto al danno, la Corte ha affermato che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza di un danno certo e che il giudice di merito aveva logicamente desunto tale esistenza dall'improvviso recesso, dalla vacanza del posto apicale, dalla necessità di nominare un facente funzioni e dal ritardo nella sostituzione definitiva; ha inoltre rilevato che le critiche del ricorrente non aggredivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno e alla dedotta errata qualificazione della fattispecie.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i vizi di nullità della sentenza, tra cui omessa pronuncia, infrapetizione e inammissibilità della questione nuova in appello.
art. 345 c.p.c.
Viene applicato per escludere la proposizione in appello di una nuova eccezione in senso stretto, quale la presupposizione.
art. 112 c.p.c.
È evocato per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la questione nuova non era stata ritualmente introdotta in primo grado come presupposizione.
art. 437 c.p.c.
È richiamato con riferimento all'istanza di acquisizione di documenti in appello, ritenuta non decisiva o inammissibile nel caso concreto.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno sia oggettivamente certo e la difficoltà di prova della sua esatta quantificazione sia oggettiva e non dovuta a carenze istruttorie della parte.
art. 115 c.p.c.
È invocato contro il ricorso al fatto notorio; la Corte ribadisce però che la decisione era sorretta anche da autonome rationes non aggredite.
art. 2697 c.c.
È richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia ritenuto raggiunta la prova del danno attraverso un ragionamento presuntivo legittimo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 11, comma 1, L. reg. Lazio n. 30/2002
È richiamato per descrivere i requisiti per la nomina del direttore generale; la Corte osserva che la norma è testualmente riferita al momento della scelta e non fonda, di per sé, la tesi della caducazione automatica dell'incarico per cessazione dell'aspettativa.
art. 89, comma 3, L. reg. n. 2/2004
È citato come norma modificativa del testo dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2002.
art. 76, comma 1, L. reg. Lazio n. 4/2006
È citato come ulteriore modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2002.
Massime di principio
- La presupposizione, intesa come situazione esterna al contratto assunta come premessa implicita del consenso, integra un'eccezione in senso proprio: non è rilevabile d'ufficio e, se non dedotta tempestivamente, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
- In appello è vietata la proposizione di nuove eccezioni in senso stretto fondate su fatti estintivi o impeditivi diversi da quelli allegati in primo grado; non basta riformulare la difesa con diversa qualificazione giuridica se si introducono fatti storici nuovi.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ha funzione sussidiaria e non può supplire alla mancanza di prova dell'esistenza del danno: richiede un pregiudizio certo e una difficoltà oggettiva di quantificazione non imputabile all'inerzia probatoria della parte.
- La prova del danno può essere tratta dal giudice di merito anche mediante presunzioni semplici e fatto notorio, purché il ragionamento sia logicamente coerente e non intrinsecamente implausibile; in cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli indizi.
- Quando la decisione di merito è sorretta da plurime rationes decidendi autonome e sufficiente ciascuna a reggerla, il mancato attacco di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
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