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Sentenza

Sentenza n. 2114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202308791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a due casette mobili in legno dell’agricampeggio, nonché i successivi atti che ne hanno ribadito l’abusività e disposto l’acquisizione al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore agricampeggio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze comunali con cui era stato disposto il ripristino della destinazione d’uso di un garage, la demolizione di due case in legno con veranda e di un volume adibito a bar, nonché il diniego di accertamento di conformità relativo alle due casette. In appello la controversia è rimasta limitata alle due casette in legno. La società ha dedotto, in particolare, che il TAR e l’amministrazione avevano omesso di considerare la potenziale mobilità dei manufatti, ciascuno dotato di una coppia di ruote reclinabili su carrello, circostanza rilevante per la qualificazione delle strutture come case mobili ammesse nell’agricampeggio. Il Comune ha sostenuto che la normativa regionale ammetterebbe soltanto veicoli ricreazionali quali caravan e autocaravan, che le casette sarebbero stabili e di dimensioni incompatibili con il trasporto o la movimentazione su strada e che la relazione prodotta in appello sulla presenza delle ruote sarebbe tardiva. È stata inoltre esaminata la permanenza dell’interesse alla decisione, nonostante l’adozione di successivi provvedimenti comunali: le nuove ordinanze avevano escluso le due casette proprio perché ritenute già acquisite al patrimonio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ancora attuale e differenziato l’interesse della società, poiché i successivi atti comunali non avevano eliminato gli effetti pregiudizievoli degli atti impugnati e avevano anzi presupposto l’avvenuta acquisizione delle casette al patrimonio comunale. Ha ritenuto ammissibili le argomentazioni delle parti, in quanto specificazioni di questioni già dedotte in primo grado. Nel merito, il Collegio ha chiarito che l’agricampeggio può utilizzare allestimenti leggeri oppure mezzi mobili, comprese le case mobili, purché dotate di meccanismi di rotazione funzionanti ai fini del traino mediante motrice stradale. La mobilità richiesta riguarda la potenziale e completa rimovibilità della struttura, non necessariamente la sua movimentazione durante l’utilizzo da parte dei campeggiatori. Le dimensioni del manufatto non escludono di per sé la mobilità, anche in considerazione della disciplina dei trasporti eccezionali. Poiché dagli atti risultava, senza contestazione, che entrambe le casette erano dotate di ruote reclinabili su carrello, idonee allo spostamento, l’ordinanza e la sentenza avevano omesso di esaminare una circostanza decisiva. Tale omissione ha integrato un difetto di istruttoria e di motivazione. L’appello principale è stato dichiarato improcedibile, ma sono stati accolti i motivi aggiunti; in riforma della sentenza del TAR, è stato accolto il ricorso di primo grado e sono stati annullati gli atti impugnati, compresi i successivi provvedimenti che avevano ribadito l’abusività delle casette e la loro acquisizione al patrimonio comunale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 l.r. Toscana 30/2023

    soltanto “veicoli ricreazionali” quali caravan e autocaravan

    La disciplina dell’agricampeggio è stata interpretata nel senso che sono ammesse anche case mobili, purché dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e quindi potenzialmente rimovibili mediante traino.

  • d.P.R. 380/2001

    Il riferimento è alla qualificazione edilizia delle strutture e alla possibile nozione di nuova costruzione; il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva, nel caso concreto, la mancata istruttoria sulla mobilità dei manufatti.

  • Codice della strada e relativo Regolamento attuativo

    La disciplina dei limiti dimensionali e di sagoma dei veicoli non esclude la possibilità di trasporti eccezionali; pertanto le dimensioni delle casette non sono, da sole, incompatibili con la loro potenziale mobilità.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’agricampeggio, le case mobili possono essere utilizzate come strutture ricettive quando siano dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e risultino potenzialmente e integralmente rimovibili, anche se durante l’utilizzo abitativo tali meccanismi non sono operativi.
  • La mobilità richiesta per una casa mobile destinata all’agricampeggio riguarda la potenziale rimovibilità della struttura e non la sua movimentazione quotidiana durante il soggiorno dei fruitori.
  • Le dimensioni di una struttura ricettiva non escludono automaticamente la sua qualificazione come casa mobile, poiché la possibilità di trasporto può comprendere anche il ricorso a trasporti eccezionali, nei limiti della rete viaria utilizzata.
  • Un’ordinanza repressiva edilizia è viziata per difetto di istruttoria e motivazione quando ometta di esaminare una circostanza decisiva, documentata e non contestata, quale la presenza e l’idoneità funzionale delle ruote o di altro meccanismo di movimentazione delle strutture.
  • L’adozione di atti successivi non determina automaticamente l’improcedibilità dell’impugnazione quando tali atti presuppongano gli effetti pregiudizievoli degli atti originari, come l’avvenuta acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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