Regolamento (UE) 2022/580
Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Ucraina, già attuativo della decisione 2014/145/PESC, ampliando le possibilità di deroga al congelamento dei fondi e al divieto di disponibilità di risorse economiche. Le nuove deroghe consentono, a condizioni determinate dalle autorità nazionali competenti, di completare entro specifiche scadenze operazioni pregresse e di trasferire diritti di proprietà in determinate società o enti dell’Unione, con obbligo di mantenere congelato il ricavato. Viene inoltre introdotta una specifica eccezione per pagamenti legati a missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali immuni, se destinati a scopi ufficiali.
Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo ulteriori deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche a persone ed entità designate per misure restrittive connesse all’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione contro persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nell’ambito delle sanzioni relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Le modifiche riguardano in particolare le deroghe autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri per lo svincolo di fondi/risorse economiche congelati o per la loro messa a disposizione, nonché una nuova eccezione per pagamenti su/da conti di missioni diplomatiche o consolari e di organizzazioni internazionali immuni secondo il diritto internazionale, purché per scopi ufficiali. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Ucraina
Il regolamento del Consiglio (UE) 2022/580 modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento normativo dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione, alla decisione (PESC) 2022/582 dell’8 aprile 2022, con l’obiettivo di garantire applicazione uniforme negli Stati membri e di introdurre ulteriori ipotesi di deroga alle misure di congelamento.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che le modifiche riguardano il congelamento dei fondi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE e richiedono un atto normativo dell’Unione per essere applicate in modo uniforme, il Consiglio ha proceduto a modificare direttamente il regolamento 269/2014.
Nuova eccezione per missioni diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali
L’articolo 1, punto 1, integra l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 269/2014 con una nuova lettera e). La previsione consente pagamenti effettuati su o da un conto appartenente a o detenuto da una missione diplomatica o consolare, oppure da un’organizzazione internazionale che gode di immunità ai sensi del diritto internazionale, a condizione che i pagamenti siano destinati a scopi ufficiali della missione o dell’organizzazione.
Ulteriori deroghe per la chiusura di rapporti e contratti preesistenti
Il nuovo articolo 6 ter disciplina tre ipotesi derogatorie, tutte affidate all’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri e subordinate alle condizioni ritenute appropriate dalle stesse.
- Per le entità di cui alla rubrica "B. Entità", voci 53, 54 e 55 dell’allegato I, è possibile svincolare fondi o risorse economiche congelati, o consentirne la messa a disposizione, se ciò è necessario per porre termine entro il 24 agosto 2022 a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 23 febbraio 2022.
- Per le entità di cui alle voci 79, 80, 81 e 82 dell’allegato I, la deroga opera per consentire la chiusura entro il 9 ottobre 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima dell’8 aprile 2022.
Operazioni su partecipazioni e trasferimento di diritti di proprietà
Il paragrafo 3 dell’articolo 6 ter introduce una terza deroga, volta a facilitare la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione, quando tali diritti siano detenuti direttamente o indirettamente da soggetti elencati nell’allegato I. In questa ipotesi, l’autorità competente può autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione, ma il ricavato della vendita e del trasferimento deve rimanere congelato.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata. Trattandosi di regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova deroga per conti di missioni diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera e), che consente pagamenti su o da un conto appartenente a o detenuto da una missione diplomatica o consolare o da un’organizzazione internazionale che gode di immunità ai sensi del diritto internazionale, purché i pagamenti servano per scopi ufficiali della missione o dell’organizzazione.
Svincolo di fondi per chiusura di operazioni con entità indicate nell’allegato I
Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 1, consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 2, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "B. Entità", voci 53, 54 e 55 dell’allegato I, o la loro messa a disposizione, se necessari per porre termine entro il 24 agosto 2022 a operazioni, contratti o altri accordi, inclusi rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 23 febbraio 2022.
Svincolo di fondi per chiusura di operazioni con ulteriori entità designate
Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 2, prevede una deroga analoga per le entità di cui alle voci 79, 80, 81 e 82 dell’allegato I: le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, se necessari per porre termine entro il 9 ottobre 2022 a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima dell’8 aprile 2022.
Vendita e trasferimento di diritti di proprietà con mantenimento del congelamento del ricavato
Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 3, consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione a favore di soggetti elencati nell’allegato I, quando ciò sia necessario per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione, se tali diritti sono direttamente o indirettamente detenuti da soggetti elencati nell’allegato I; è inoltre previsto che il ricavato della vendita e del trasferimento resti congelato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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