Regolamento (UE) 2022/587
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/587 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione deriva dai nuovi focolai in Lettonia e Polonia e dal miglioramento della situazione in alcune aree polacche, con conseguente riclassificazione di territori tra zone I, II e III. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento originario e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione, agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 e, indirettamente, agli operatori della filiera suinicola e della fauna selvatica nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Ha efficacia territoriale limitata alle aree specificamente individuate in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia, con aggiornamento delle zone in funzione dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce un regime generale per tutto il territorio dell’Unione, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con esclusioni e riclassificazioni puntuali delle zone elencate.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di sorveglianza e contenimento della peste suina africana, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere pesantemente su allevamento, movimenti intracomunitari ed esportazioni verso paesi terzi. La Commissione aggiorna le zone soggette a restrizioni alla luce della situazione epidemiologica più recente, con particolare attenzione a Lettonia e Polonia, e con richiamo ai criteri scientifici e agli orientamenti dell’Unione utilizzati per la regionalizzazione.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Si colloca nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana da applicare, per un periodo limitato, nelle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate nell’allegato I.
Razionale dell’intervento
Dai considerando emerge che la delimitazione delle zone dipende dalla situazione epidemiologica della malattia nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, dal livello di rischio di ulteriore diffusione e da criteri scientificamente validi. La Commissione tiene anche conto degli orientamenti UE concordati in comitato permanente, delle norme internazionali dell’OIE e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali. L’urgenza è giustificata dalla dinamicità dell’epidemia e dalla necessità di rendere immediatamente efficaci le modifiche.
Aggiornamenti epidemiologici che motivano la modifica
Il regolamento segnala nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e in Polonia. Per la Lettonia, i focolai nel marzo 2022 nella contea di Dienvidkurzemes incidono su aree già classificate come zone soggette a restrizioni I e II e comportano un aumento del livello di rischio. Per la Polonia, un focolaio di aprile 2022 in Pomerania e il miglioramento della situazione in alcune aree della Varmia-Masuria e di altre regioni giustificano riclassificazioni e nuove delimitazioni.
Riclassificazioni e ridefinizioni territoriali
Il regolamento prevede in particolare:
- in Lettonia, il passaggio di alcune aree da zona I a zona II e la ridefinizione delle delimitazioni della zona I;
- in Polonia, il passaggio di alcune zone della Varmia-Masuria da zona III a zona II;
- in Polonia, il passaggio di alcune zone delle regioni della Precarpazia e della Piccola Polonia da zona III a zona I;
- la delimitazione di nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lettonia e Polonia, tenendo conto anche delle aree circostanti.
Contenuto dell’allegato I sostituito
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. L’allegato aggiornato elenca le aree soggette a restrizioni per:
- Germania,
- Estonia,
- Grecia,
- Lettonia,
- Lituania,
- Ungheria,
- Polonia,
- Slovacchia,
- Italia.
Le zone sono individuate con notevole dettaglio territoriale, mediante indicazione di Länder, regioni, province, distretti, comuni e porzioni di comuni, spesso delimitate da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi. In Germania, ad esempio, il testo distingue numerose aree di Brandeburgo, Sassonia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore tra zone I e II. In Italia, la zona I comprende aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia; la zona II comprende ulteriori aree di Piemonte e Liguria; la zona III comprende l’intero territorio della Sardegna.
Regime di applicazione e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza di rendere operative le modifiche al più presto, per contenere il rischio di diffusione della malattia.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità veterinarie, l’atto comporta l’obbligo di applicare le misure del regolamento (UE) 2021/605 nelle nuove zone così come ridefinite. Le riclassificazioni incidono sui vincoli alla movimentazione di suini e prodotti, sulle misure di gestione del rischio e, in generale, sull’operatività degli allevamenti e delle attività connesse nelle aree elencate.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare in modo rapido le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell’Unione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito integralmente. Le modifiche riguardano la delimitazione di zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, con riclassificazioni e ridefinizioni territoriali basate sui nuovi focolai e sull’evoluzione del rischio.
Riclassificazioni in Lettonia e Polonia
A seguito di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e Polonia, alcune aree sono riclassificate da zona I a zona II; in Polonia alcune zone della Varmia-Masuria passano da III a II per l’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi; alcune zone delle regioni della Precarpazia e della Piccola Polonia passano da III a I per l’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi e nei suini selvatici negli ultimi dodici mesi.
Criteri per la delimitazione delle zone
La delimitazione tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientificamente validi, degli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, delle norme internazionali dell’OIE e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Contenuto dell’allegato I sostituito
L’allegato aggiornato elenca zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. Per l’Italia, in zona I compaiono aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia; in zona II aree di Piemonte e Liguria; in zona III tutto il territorio della Sardegna. Per gli altri Stati membri, le zone sono descritte in modo analitico per regioni, province, comuni o unità territoriali equivalenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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