Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/577

Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Normativa europea32022R0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia per dare attuazione alle nuove misure restrittive adottate dal Consiglio. Introduce un divieto sulla vendita di determinati valori mobiliari e sulla circolazione di banconote in valuta ufficiale degli Stati membri verso la Bielorussia, oltre a un divieto di trasporto di merci nel territorio dell’Unione da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia. Sono previste eccezioni limitate, deroghe autorizzative e obblighi di notifica tra Stati membri e Commissione.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 introducendo nuove misure restrittive nei confronti della Bielorussia, in particolare su valori mobiliari, banconote e trasporto stradale di merci.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi collegati alla Bielorussia, nonché alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia e alle operazioni svolte nel territorio dell’Unione, compreso il transito. Incide inoltre su cittadini bielorussi e persone residenti in Bielorussia per quanto riguarda l’acquisto di taluni valori mobiliari, e su operazioni relative a banconote denominate in valuta ufficiale di uno Stato membro quando destinate alla Bielorussia o a soggetti ivi stabiliti. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche per uso personale, missioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali, servizi postali universali e casi autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio: modifiche alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguare il regime sanzionatorio dell’Unione alla nuova decisione (PESC) 2022/579. Le nuove misure rispondono al contesto della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, rafforzando i divieti in materia finanziaria, valutaria e di trasporto.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono su soggetti collegati alla Bielorussia e, più in generale, sulle operazioni effettuate nel territorio dell’Unione. Sono interessati i cittadini bielorussi, le persone fisiche residenti in Bielorussia, le persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Bielorussia, nonché le imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia. Il regolamento disciplina anche operazioni riguardanti banconote denominate in valuta ufficiale di uno Stato membro e valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022.

Divieto di vendita di valori mobiliari

All’articolo 1 sexvicies, paragrafo 1, viene introdotto il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrano esposizioni verso tali valori, a cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia e soggetti stabiliti in Bielorussia. La disposizione mira a limitare l’accesso di tali soggetti ai mercati dei capitali denominati in valuta UE.

Divieto di circolazione di banconote verso la Bielorussia

L’articolo 2 septvicies bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro verso la Bielorussia, verso soggetti ivi stabiliti o per uso in Bielorussia. Il divieto comprende espressamente il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia.

Sono previste due eccezioni:

  • operazioni necessarie per l’uso personale di persone fisiche che si recano in Bielorussia e dei loro familiari stretti accompagnatori;
  • operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari e di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Divieto di trasporto merci da parte di imprese bielorusse

L’articolo 1 septvicies quater introduce il divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, anche in transito. Si tratta di una misura di forte impatto operativo per gli operatori logistici bielorussi che intendano accedere alla rete di trasporto dell’Unione.

Il divieto non si applica:

  • alle imprese che trasportano posta nell’ambito del servizio universale;
  • fino al 16 aprile 2022, ai trasporti iniziati prima del 9 aprile 2022 se il veicolo si trovava già nell’Unione al 9 aprile 2022 oppure deve transitare nell’Unione per rientrare in Bielorussia.

In deroga al divieto, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il trasporto di merci quando sia necessario per:

  • acquisto, importazione o trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, inclusi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;
  • acquisto, importazione o trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti, se consentiti dalla disciplina applicabile;
  • scopi umanitari;
  • funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in Bielorussia, incluse delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono delle immunità previste dal diritto internazionale.

Lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di impresa di trasporto su strada

All’articolo 1 è inserita la definizione di "impresa di trasporto su strada" come persona fisica o giuridica, entità o organismo che esercita a fini commerciali l’attività di trasportatore di merci con veicoli a motore singoli o combinati.

Divieto di vendita di determinati valori mobiliari

L’articolo 1 sexvicies, paragrafo 1, è sostituito prevedendo il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrano esposizioni verso tali valori, a cittadini bielorussi, persone fisiche residenti in Bielorussia e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia.

Divieto su banconote in valuta UE destinate alla Bielorussia

L’articolo 2 septvicies bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro verso la Bielorussia o verso persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Bielorussia, compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, nonché per uso in Bielorussia.

Eccezioni al divieto sulle banconote

Il divieto sulle banconote non si applica quando le operazioni sono necessarie per l’uso personale di persone fisiche che si recano in Bielorussia e dei familiari stretti che le accompagnano, oppure per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale.

Divieto di trasporto stradale di merci da parte di imprese bielorusse

È inserito l’articolo 1 septvicies quater, che vieta alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, incluso il transito.

Esenzioni e deroghe al divieto di trasporto

Il divieto non si applica alle imprese che trasportano posta nell’ambito del servizio universale. Fino al 16 aprile 2022 non si applica ai trasporti iniziati prima del 9 aprile 2022 se il veicolo si trovava già nel territorio dell’Unione al 9 aprile 2022 oppure deve transitare nell’Unione per rientrare in Bielorussia. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare specifici trasporti necessari per energia, talune materie prime, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, scopi umanitari e funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari o organizzazioni internazionali.

Obbligo di informazione sulle autorizzazioni

Lo Stato membro che rilascia un’autorizzazione ai sensi della deroga al divieto di trasporto deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemercato finanziariotrasporticommercio estero

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.