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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/576

Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza in modo significativo il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Russia, ampliando i divieti di esportazione e importazione e introducendo nuove restrizioni settoriali su carbone, combustibili fossili solidi, beni industriali, prodotti dell’aviazione e della raffinazione, appalti pubblici, sostegno finanziario e trust. Vengono inoltre introdotti divieti specifici per il trasporto su strada da parte di imprese russe, per l’accesso ai porti delle navi russe e per l’utilizzo di depositi e servizi su cripto-attività oltre determinate soglie. Il regolamento aggiorna gli elenchi merceologici negli allegati, amplia le definizioni rilevanti e prevede deroghe limitate e autorizzazioni delle autorità competenti in casi tassativi.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e ampliando le misure restrittive dell’Unione europea contro la Russia in relazione alla destabilizzazione dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti e operatori dell’Unione coinvolti in operazioni commerciali, finanziarie, di trasporto, appalti pubblici, concessioni, servizi fiduciari, servizi relativi a cripto-attività e trasferimenti/esportazioni di beni, tecnologie e servizi verso la Russia o da essa originari. Incide anche su cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Russia o controllati in misura rilevante da tali soggetti, nonché su navi battenti bandiera russa e imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. Le norme si applicano nel territorio dell’Unione e sono direttamente obbligatorie in tutti gli Stati membri; entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con numerose scadenze specifiche (tra cui 10 maggio 2022, 10 luglio 2022, 10 agosto 2022 e 10 ottobre 2022) e deroghe autorizzative nazionali o per contratti preesistenti. Restano rilevanti esclusioni e deroghe per usi umanitari, diplomatici, talune attività nucleari e spaziali, transito Kaliningrad-Russia, taluni flussi energetici e alcuni paesi terzi/assimilati (SEE, Svizzera, Balcani occidentali) in specifici casi.

Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Esso dà attuazione, sul piano del diritto UE direttamente applicabile, all’ulteriore inasprimento deciso dal Consiglio l’8 aprile 2022, con l’obiettivo di rafforzare la pressione economica, finanziaria e settoriale sulla Federazione russa e su soggetti ad essa collegati.

Finalità e contesto normativo

Il testo modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, che attua alcune delle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC. I considerando evidenziano che la decisione (PESC) 2022/578 amplia l’elenco dei componenti soggetti ad autorizzazione, introduce ulteriori restrizioni all’importazione di beni russi — in particolare carbone e altri combustibili fossili solidi — e amplia le restrizioni all’esportazione verso la Russia, in particolare per beni connessi ai settori energetico, industriale, aeronautico e spaziale. Viene inoltre sottolineata la necessità di un intervento regolamentare a livello unionale per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo delle misure

Le misure colpiscono una pluralità di operatori: cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Russia, soggetti sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica russa, imprese di trasporto su strada stabilite in Russia, navi registrate sotto bandiera russa e operatori dell’Unione coinvolti in esportazioni, importazioni, servizi finanziari, appalti, concessioni, servizi fiduciari e servizi su cripto-attività. Il regolamento agisce sia sulle transazioni commerciali e industriali, sia sull’accesso al mercato dei capitali, sui beni di lusso e sugli strumenti di pagamento, sia sui rapporti contrattuali con il settore pubblico.

Beni e tecnologie soggetti a nuovi divieti di esportazione

Una parte centrale del regolamento riguarda il rafforzamento dei divieti di esportazione di beni e tecnologie verso la Russia. L’articolo 3 ter vieta l’acquisto, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie idonei alla raffinazione del petrolio e alla liquefazione del gas naturale, elencati nell’allegato X. L’articolo 3 quater vieta invece l’export verso la Russia di beni e tecnologie per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i carboturbi e gli additivi per carburanti indicati nell’allegato XX. Sono previste autorizzazioni in deroga, tra cui quella per l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, a condizioni stringenti e previa verifica dell’autorità nazionale competente.

Divieti di importazione da Russia: carbone, combustibili fossili solidi e altri beni

Il regolamento introduce un nuovo divieto di importazione nell’Unione di beni elencati nell’allegato XXI, originari della Russia o esportati dalla Russia, perché generano introiti significativi per il bilancio russo e quindi per la capacità di proseguire le azioni destabilizzanti in Ucraina (art. 3 decies). Sono inoltre vietate le relative attività di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. L’articolo 3 undecies dispone il divieto di importare carbone e altri combustibili fossili solidi dell’allegato XXII originari o esportati dalla Russia. Per entrambi i blocchi il regolamento prevede una clausola transitoria per l’esecuzione di contratti preesistenti fino al 10 luglio 2022 o al 10 agosto 2022, a seconda della categoria di beni. Per il cloruro di potassio e per alcuni fertilizzanti sono inoltre previsti contingenti annuali di importazione gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri.

Restrizioni settoriali sui beni industriali e sulle capacità produttive russe

L’articolo 3 duodecies vieta l’export verso la Russia di beni dell’allegato XXIII destinati a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, insieme ai servizi e ai finanziamenti connessi. Le deroghe sono circoscritte a finalità umanitarie, a usi diplomatici e consolari e all’esecuzione di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 fino al 10 luglio 2022. Il regolamento aggiorna anche l’allegato VII, ampliando l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizioni di tipo dual use o tecnologicamente sensibile, inclusi strumenti per la produzione petrolifera, apparecchiature quantistiche, microscopi avanzati, macchine additive manufacturing, criogenia, semiconduttori e altre categorie ad alta intensità tecnologica.

Trasporti: imprese russe e navigazione marittima

L’articolo 3 terdecies introduce un divieto generale per le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di effettuare trasporti merci all’interno dell’Unione, compreso il transito. Sono però previste eccezioni per il servizio universale postale, per il traffico tra l’Oblast di Kaliningrad e la Russia e per specifiche autorizzazioni nazionali in casi di energia, beni essenziali, uso diplomatico, finalità umanitarie e beni culturali. L’articolo 3 sexies bis vieta, a partire dal 16 aprile 2022, l’accesso ai porti dell’Unione alle navi registrate sotto bandiera russa, includendo anche le navi che abbiano cambiato bandiera o registrazione dopo il 24 febbraio 2022. Restano salve le eccezioni per soccorso in mare, assistenza per motivi di sicurezza marittima e le autorizzazioni per specifiche categorie di merci, tra cui gas naturale, petrolio, metalli, prodotti farmaceutici, agricoli e alimentari, combustibile nucleare, carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

Restrizioni finanziarie e sui mezzi di pagamento

Il regolamento consolida i divieti finanziari nei confronti di soggetti russi. L’articolo 5 ter vieta di accettare depositi oltre 100.000 EUR per ente creditizio da parte di cittadini russi, residenti in Russia e soggetti stabiliti in Russia, nonché di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività oltre 10.000 EUR per fornitore. Sono previste eccezioni per i cittadini UE, SEE e svizzeri, per i titolari di permesso di soggiorno in tali paesi e per i depositi necessari a scambi transfrontalieri leciti. L’articolo 5 septies vieta la vendita di valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 a soggetti russi; l’articolo 5 decies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso la Russia o soggetti in Russia, salvo uso personale dei viaggiatori o finalità diplomatiche.

Appalti pubblici, concessioni e sostegno pubblico

Una novità di rilievo è il divieto di aggiudicare o proseguire contratti di appalto pubblico e concessione con soggetti russi o con imprese da essi controllate, se rientranti nel perimetro delle direttive sugli appalti pubblici e delle disposizioni specificamente richiamate (art. 5 duodecies). Il divieto si estende anche a subappaltatori, fornitori e soggetti su cui si fa affidamento quando il loro apporto supera il 10% del valore del contratto. Sono previste deroghe per la cooperazione nucleare civile, i programmi spaziali, le forniture essenziali, i servizi diplomatici e alcune operazioni energetiche e di importazione di carbone; inoltre, per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022, è previsto un termine transitorio fino al 10 ottobre 2022.

In parallelo, l’articolo 5 terdecies vieta di fornire sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o altri benefici derivanti da programmi UE, Euratom o nazionali, a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%. Le deroghe sono articolate e riguardano, tra l’altro, finalità umanitarie, emergenze sanitarie, programmi veterinari e fitosanitari, cooperazione spaziale, attività nucleari civili, scambi di mobilità, programmi per il clima e l’ambiente e funzioni diplomatiche.

Trust, strutture fiduciari e servizi collegati

L’articolo 5 quaterdecies introduce un blocco specifico sui trust e sugli istituti giuridici affini. È vietato registrarli o fornire loro sede legale, indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione quando trustor o beneficiario rientrano in categorie collegate alla Russia o a soggetti russi controllati. Dal 10 maggio 2022 è inoltre vietato assumere o far assumere ruoli fiduciari o analoghi, come trustee, nominee shareholder, secretary o funzioni equivalenti, per tali strutture. Sono previste esclusioni per cittadini UE/SEE/Svizzera e per chi abbia un permesso di soggiorno in tali paesi, oltre a deroghe per scopi umanitari e per attività della società civile a favore di democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Russia.

Obblighi di notifica e contrasto all’elusione

Il regolamento rafforza anche la dimensione di enforcement. L’articolo 6, paragrafo 1, viene integrato con l’obbligo di segnalare casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti tramite l’uso di cripto-attività. Ciò è particolarmente rilevante per gli operatori finanziari e per i professionisti che assistono nella compliance sanzionatoria, perché impone attenzione ai flussi digitali e agli schemi di aggiramento delle restrizioni.

Modifiche agli allegati e impatto operativo

Gli allegati del regolamento n. 833/2014 sono ampiamente aggiornati. L’allegato VIII viene integrato con il Giappone come paese partner. Gli allegati XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV elencano, rispettivamente, carboturbi e additivi per carburanti, beni generanti introiti significativi per la Russia, prodotti del carbone, beni per il rafforzamento delle capacità industriali russe e merci ammesse a deroghe per accesso ai porti. Gli elenchi comprendono numerose voci doganali e incidono su importatori, esportatori, spedizionieri, intermediari, enti appaltanti e istituti finanziari, che devono verificare con precisione la classificazione doganale e la riconducibilità del bene alle categorie sanzionate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La struttura del testo combina dunque effetto immediato e numerosi termini differiti o transitori, il che richiede una verifica puntuale delle date di decorrenza delle singole misure e delle eventuali autorizzazioni nazionali rilasciabili caso per caso.

Disposizioni principali

Definizioni e aggiornamento del perimetro normativo

Sono introdotte le definizioni di "direttive sugli appalti pubblici" e di "impresa di trasporto su strada" all’articolo 1 del regolamento n. 833/2014. Vengono inoltre aggiornate varie definizioni operative, tra cui quelle relative a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico e alle condizioni di utilizzo finale militare o aeronautico/spaziale dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizione.

Restrizioni su beni e tecnologie per energia, aviazione e spazio

Sono rafforzati i divieti di esportazione verso la Russia di beni e tecnologie per raffinazione del petrolio e liquefazione del gas naturale (art. 3 ter), nonché di beni e tecnologie per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i carboturbi e gli additivi per carburanti (art. 3 quater). Sono introdotti o ampliati gli elenchi degli allegati X e XI e sono previste deroghe autorizzative limitate, in particolare per contratti di leasing finanziario di aeromobili conclusi prima del 26 febbraio 2022.

Divieto di importazione di carbone e di taluni altri prodotti russi

È vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione i beni dell’allegato XXI originari della Russia o esportati dalla Russia (art. 3 decies), con divieto connesso di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria. È altresì vietata l’importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII (art. 3 undecies). Per entrambi i blocchi sono previsti termini transitori per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022, rispettivamente fino al 10 luglio 2022 e fino al 10 agosto 2022, oltre a contingenti di importazione per il cloruro di potassio e alcuni fertilizzanti dal 10 luglio 2022.

Restrizioni industriali e su beni a sostegno delle capacità produttive russe

L’articolo 3 duodecies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia di beni dell’allegato XXIII destinati a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, con divieto parallelo di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti. Sono previste deroghe per usi diplomatici/consolari, per finalità umanitarie e per contratti preesistenti fino al 10 luglio 2022. Il regolamento aggiorna anche l’allegato VII con nuove categorie di beni ad alta tecnologia e di uso duale/industriale.

Trasporto su strada e accesso ai porti

È vietato alle imprese di trasporto su strada stabilite in Russia trasportare merci all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito (art. 3 terdecies), salvo eccezioni per posta universale, transito Kaliningrad-Russia e specifiche autorizzazioni nazionali per energia, merci essenziali, finalità umanitarie, missioni diplomatiche e beni culturali. È inoltre vietato l’accesso ai porti UE alle navi registrate sotto bandiera russa dal 16 aprile 2022 (art. 3 sexies bis), con eccezioni per emergenze di sicurezza marittima, soccorso e talune autorizzazioni, tra cui carbone fino al 10 agosto 2022.

Divieti finanziari: depositi, cripto-attività, titoli e banconote

È vietato accettare depositi da cittadini russi, residenti in Russia e soggetti stabiliti in Russia oltre la soglia di 100.000 EUR per ente creditizio e fornire servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività oltre la soglia di 10.000 EUR per fornitore (art. 5 ter), con esenzioni per cittadini UE/SEE/Svizzera e titolari di permesso di soggiorno, nonché per scambi transfrontalieri non vietati. Sono vietate la vendita di valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 a soggetti russi (art. 5 septies) e la vendita/esportazione di banconote in valuta ufficiale di uno Stato membro verso la Russia o soggetti in Russia (art. 5 decies), salvo uso personale del viaggiatore o finalità diplomatiche.

Appalti pubblici, concessioni e sostegno da programmi UE/nazionali

È vietato aggiudicare o continuare ad eseguire contratti di appalto pubblico o concessione rientranti nelle direttive sugli appalti pubblici a favore di cittadini russi, soggetti stabiliti in Russia, società controllate oltre il 50% o soggetti che agiscono per loro conto, inclusi subappaltatori e fornitori oltre il 10% del valore del contratto (art. 5 duodecies). Sono previste deroghe per attività nucleari civili, cooperazione spaziale, beni o servizi strettamente necessari, funzioni diplomatiche, operazioni energetiche e importazioni di carbone fino al 10 agosto 2022, oltre a un termine transitorio fino al 10 ottobre 2022 per contratti conclusi prima del 9 aprile 2022. Inoltre è vietato fornire sostegno, anche tramite programmi UE/Euratom o nazionali, a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico per oltre il 50% (art. 5 terdecies), con deroghe umanitarie, sanitarie, climatiche/ambientali, veterinarie, fitosanitarie, spaziali, nucleari, di mobilità e diplomatiche.

Trust e istituti giuridici affini

È vietato registrare o fornire sede legale, indirizzo commerciale/amministrativo e servizi di gestione a trust o istituti affini aventi come trustor o beneficiario determinati soggetti russi o controllati da russi (art. 5 quaterdecies). Dal 10 maggio 2022 è inoltre vietato assumere ruoli fiduciari o analoghi (trustee, nominee shareholder, amministratore, secretary o funzioni simili) per tali strutture. Sono previste eccezioni per cittadini UE/SEE/Svizzera o titolari di permesso di soggiorno, oltre a deroghe umanitarie e per attività della società civile a favore di democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Russia.

Appalti, sostegno pubblico e operazioni con imprese statali russe

Sono aggiornati gli articoli relativi ai divieti di operare con determinate imprese statali russe e loro controllate, estendendo e precisando le deroghe per operazioni strettamente necessarie all’approvvigionamento energetico critico, al trasporto di gas naturale e petrolio, ai Balcani occidentali, allo SEE e alla Svizzera (art. 5 bis bis). Viene inoltre ampliato l’obbligo di segnalazione delle violazioni, dell’elusione e dei tentativi di elusione anche tramite cripto-attività (art. 6).

Modifiche agli allegati e aggiornamento degli elenchi merceologici

Sono modificati gli allegati VII, VIII, X, XVII e XVIII e sono aggiunti gli allegati XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV. Gli elenchi includono, tra l’altro, nuove tecnologie ad alta sensibilità, beni per il settore petrolifero e del GNL, prodotti siderurgici, articoli di lusso e ottici, merci del carbone, prodotti industriali, fertilizzanti, chimici, metallurgici e mezzi di trasporto. Nell’allegato VIII è aggiunto il Giappone come paese partner.

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