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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/586

Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XIV del REACH, aggiungendo cinque sostanze all’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Per tali sostanze fissa la data entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione al 1° novembre 2023 e la data di scadenza al 1° maggio 2025. Al tempo stesso rinvia l’inclusione di alcune sostanze già candidate, per ragioni legate a restrizioni in corso, a valutazioni normative parallele o a incertezze sul quadro di controllo dei rischi.

Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH per includere nuove sostanze soggette ad autorizzazione e rinviare o non prevedere l’inclusione di altre sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, ed è altresì rilevante ai fini SEE, a fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e operatori economici che immettono sul mercato o usano le sostanze chimiche elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Incide sulle sostanze e sui relativi usi soggetti al regime di autorizzazione, con effetti sulle date di presentazione delle domande e sulle date di scadenza per l’immissione sul mercato e l’uso. Restano fermi gli altri regimi REACH e le eventuali restrizioni già previste dall’allegato XVII o da altra normativa UE richiamata nel testo.

Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH

Il regolamento (UE) 2022/586 della Commissione interviene sull’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), cioè sull’elenco delle sostanze soggette al regime di autorizzazione. La modifica si fonda sulle valutazioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e sui criteri dell’articolo 57 REACH, con particolare riferimento a sostanze CMR e a sostanze che destano preoccupazione equivalente.

Contesto e finalità

Nel preambolo la Commissione evidenzia che diverse sostanze candidate soddisfano i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV, ma decide di distinguere tra quelle da includere immediatamente e quelle per le quali è opportuno un rinvio. La scelta tiene conto delle raccomandazioni ECHA, della consultazione pubblica, delle osservazioni sugli impatti economici, sociali, sanitari e ambientali e, in alcuni casi, dell’esistenza o dell’imminente adozione di altre misure UE di restrizione o controllo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze chimiche elencate nell’allegato XIV REACH e, in concreto, incide su fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze soggette ad autorizzazione nell’Unione. Gli effetti riguardano gli operatori della filiera chimica che intendano continuare a usare o commercializzare tali sostanze oltre la data di scadenza, nonché i soggetti che devono presentare domanda di autorizzazione entro i termini stabiliti.

Sostanze inserite nell’allegato XIV

Sono aggiunte le seguenti sostanze:

  • piombo tetraetile, N. CE 201-075-4, N. CAS 78-00-2, classificato tossico per la riproduzione categoria 1A;
  • alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico, con ≥ 0,1 % di chetone di Michler o base di Michler, N. CE 209-218-2, N. CAS 561-41-1, classificato cancerogeno categoria 1B;
  • prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare, con 4-eptilfenolo ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p, sostanza con proprietà di interferenza endocrina per l’ambiente;
  • 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE), N. CE 239-622-4, N. CAS 15571-58-1, classificato tossico per la riproduzione categoria 1B;
  • massa di reazione di DOTE e MOTE, classificata tossica per la riproduzione categoria 1B.

Termini e regime di autorizzazione

Per tutte le voci aggiunte:

  • la data entro cui devono pervenire le domande è il 1° novembre 2023;
  • la data di scadenza è il 1° maggio 2025.

Nel testo non risultano esenzioni dall’obbligo di autorizzazione, né periodi di riesame, né usi o categorie di usi esentati.

Motivi della selezione delle sostanze

La Commissione richiama i criteri dell’articolo 57 REACH: per alcune sostanze si tratta di CMR di categoria 1A o 1B, per altre di sostanze con proprietà di interferenza endocrina che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente. Il regolamento si fonda anche sulle conclusioni dell’ECHA, che ha individuato le sostanze come prioritarie da includere nell’allegato XIV.

Sostanze non incluse o rinviate

Il considerando segnala che alcune sostanze, pur rispondendo ai criteri dell’articolo 57, non vengono incluse in questa fase:

  • 2-metossietanolo (EGME) e 2-etossietanolo (EGEE), per la presenza di restrizioni nell’allegato XVII e di valori limite indicativi di esposizione professionale non obbligatori, con attesa di un possibile diverso approccio normativo;
  • HHPA e MHHPA, per l’assenza di valori limite indicativi UE e per la difficoltà di definire un livello sicuro di esposizione per sensibilizzanti respiratori;
  • Dechlorane Plus™, per la necessità di coordinare la decisione con l’evoluzione della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti;
  • alcuni composti del piombo, per la presenza in PVC riciclato, l’impossibilità di eliminarli con la tecnologia attuale e l’esistenza di misure UE in preparazione o in revisione;
  • bisfenolo A (BPA), per l’interazione con una futura restrizione all’uso e con il quadro regolatorio relativo ai bisfenoli strutturalmente affini.

Rapporti con altre norme UE

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle sostanze, la direttiva 98/24/CE e la direttiva 2009/161/UE per l’esposizione professionale, il regolamento (UE) 2019/1021 per gli inquinanti organici persistenti e l’allegato XVII REACH per le restrizioni già esistenti su alcune sostanze. La modifica è quindi inserita in un quadro regolatorio coordinato tra autorizzazione, restrizione e tutela della salute/l’ambiente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dell’allegato XIV REACH

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Vengono aggiunte le voci da 55 a 59 relative a piombo tetraetile, alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico con specifiche impurità di Michler, prodotti di reazione RP-HP, DOTE e massa di reazione di DOTE e MOTE.

Termini per autorizzazione e scadenza

Per tutte le sostanze inserite in allegato XIV il termine entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione è fissato al 1° novembre 2023, mentre la data di scadenza è fissata al 1° maggio 2025. Non sono previsti usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione e non sono indicati termini di riesame.

Sostanze incluse per i criteri dell’articolo 57 REACH

Le sostanze incluse sono qualificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, cancerogene di categoria 1B oppure, per i prodotti di reazione RP-HP, come sostanze con proprietà di interferenza endocrina con effetti gravi per l’ambiente. Il regolamento richiama i criteri dell’articolo 57, lettere c), a) e f), del regolamento REACH e la classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Rinvio o mancata inclusione di altre sostanze candidate

Il considerando chiarisce che non vengono inserite in questa fase le sostanze 2-metossietanolo (EGME) e 2-etossietanolo (EGEE), le anidridi HHPA e MHHPA, Dechlorane Plus™, i sette composti del piombo elencati nel testo e il bisfenolo A (BPA), per ragioni diverse: presenza di restrizioni già vigenti o in preparazione, assenza di valori limite UE obbligatori, necessità di attendere sviluppi normativi o opportunità di coordinamento con altre misure UE. Per alcune sostanze si afferma espressamente che l’inclusione nell’allegato XIV è rinviata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheautorizzazionesicurezza chimicasalute e sicurezza sul lavoroambiente

Testo integrale

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