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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/588

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi dell’UE relativi alle zone degli Stati Uniti da cui è consentito importare determinate partite di pollame e prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure di contenimento adottate dagli Stati Uniti, limita l’autorizzazione all’ingresso alle sole zone non soggette alle restrizioni previste dagli allegati del regolamento (UE) 2021/404. Le modifiche si applicano agli allegati V e XIV, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di zone degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite provenienti dagli Stati Uniti di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, limitatamente alle zone specificamente elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano le nuove zone US-2.47 a US-2.64 istituite in diversi Stati e contee statunitensi; ne consegue che l’autorizzazione all’ingresso è circoscritta alle condizioni previste dagli elenchi aggiornati, mentre dalle zone soggette a restrizioni a causa dei recenti focolai non è più autorizzato l’ingresso. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/588: aggiornamento delle zone statunitensi autorizzate per importazioni avicole

Il regolamento interviene in via urgente sugli elenchi sanitari dell’Unione relativi agli Stati Uniti, a seguito della comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La Commissione, sulla base delle informazioni epidemiologiche ricevute e delle misure di contenimento adottate dalle autorità statunitensi, modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare le zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine avicola.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati; gli allegati V e XIV sono quelli specificamente dedicati, rispettivamente, al pollame e materiale germinale di pollame, e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ragioni dell’intervento

Nei considerando la Commissione dà atto che gli Stati Uniti hanno notificato diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in varie contee di New York, South Dakota, Iowa, Minnesota, North Carolina e North Dakota, con conferme di laboratorio tra il 23 e il 30 marzo 2022 mediante RT-PCR. Le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Alla luce di tale situazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovrebbe più essere autorizzato.

Modifica dell’allegato V: pollame e materiale germinale

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 viene aggiornato inserendo, nella voce relativa agli Stati Uniti, le nuove zone US-2.47 fino a US-2.64. Per ciascuna zona sono richiamate le categorie interessate, tra cui:

  • pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti;
  • ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
  • pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
  • ratiti destinati alla macellazione;
  • pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
  • pulcini di un giorno di ratiti;
  • meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti;
  • uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
  • uova da cova di ratiti;
  • meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti.

Le zone sono descritte con riferimento puntuale a Stato, contea e perimetro geografico di 10 km, definito tramite coordinate GPS e punti di riferimento locali. Le date riportate nelle voci variano dal 23 marzo 2022 al 30 marzo 2022 e corrispondono ai diversi focolai notificati.

Modifica dell’allegato XIV: carni fresche

In parallelo, l’allegato XIV viene integrato con le medesime zone US-2.47 fino a US-2.64 per quanto riguarda le carni fresche. Le nuove voci coprono:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU);
  • carni fresche di ratiti (RAT);
  • carni fresche di selvaggina da penna (GBM). Anche in questo caso, per ogni zona è indicata la data di riferimento compresa tra il 23 e il 30 marzo 2022, coerente con la successione temporale dei focolai e delle restrizioni territoriali.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore import/export ciò comporta che l’ammissibilità delle partite provenienti dagli Stati Uniti deve essere verificata in funzione della zona di origine indicata negli allegati aggiornati. Le importazioni di pollame, materiale germinale e carni fresche sono consentite solo se provenienti da aree non soggette alle restrizioni sanitarie elencate; le partite provenienti dalle zone colpite o comunque ricomprese nelle nuove delimitazioni restrittive non possono essere immesse nell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La scelta dell’immediata efficacia è giustificata dall’urgenza connessa al rischio di diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzativi

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento incide sugli elenchi delle zone statunitensi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuove zone ammesse e delimitazione geografica

Nell’allegato V sono inserite le zone US-2.47 a US-2.64 per gli Stati Uniti, con dettaglio delle contee interessate in New York, South Dakota, Iowa, Minnesota, North Carolina e North Dakota. Per ciascuna zona sono indicate le specie/categorie di pollame e materiale germinale ammesse, nonché la data di riferimento del focolaio o della delimitazione della zona (dal 23.3.2022 al 30.3.2022).

Aggiornamento per le carni fresche

Nell’allegato XIV sono inserite, per le medesime zone US-2.47 a US-2.64, le corrispondenti voci relative alle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, con le stesse date di riferimento delle zone. Le categorie risultano quindi allineate alla nuova delimitazione sanitaria territoriale.

Motivazione sanitaria e misure di contenimento

I considerando richiamano la notifica alla Commissione di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in diversi Stati Uniti, confermati tra il 23 e il 30 marzo 2022 mediante RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e applicato una politica di abbattimento totale; la Commissione ha ritenuto necessario escludere dalle importazioni le zone soggette a restrizioni per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione urgente

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di un’applicazione urgente in ragione del grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentareimportazionimercato interno

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