Direttiva 2016/800
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa norme minime comuni per rafforzare le garanzie procedurali dei minori coinvolti in procedimenti penali o in procedure di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Il suo fulcro è assicurare che il minore comprenda il procedimento, possa esercitare effettivamente i diritti di difesa e sia trattato secondo un approccio centrato sul superiore interesse del minore. La direttiva prevede obblighi su informazione, assistenza difensiva, valutazione individuale, esame medico, registrazione degli interrogatori, limitazione della detenzione, protezione della vita privata, accompagnamento da parte di un adulto idoneo e formazione degli operatori. Gli Stati membri dovevano recepirla entro l’11 giugno 2019.
Garanzie procedurali minime per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e per i minori ricercati nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai minori, definiti come persone di età inferiore a 18 anni, indagati o imputati in procedimenti penali fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse condanna e impugnazione ove previste. Si applica anche ai minori ricercati ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dal momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione, nonché, in determinate condizioni, alle persone che erano minori al momento dell’avvio del procedimento ma che sono poi divenute maggiorenni. Si estende anche ai casi in cui una persona inizialmente testimone divenga indagata o imputata durante l’interrogatorio. Per i reati minori, l’applicazione può essere limitata ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale penale, salvo che il minore sia privato della libertà personale, caso in cui la direttiva si applica integralmente. Restano impregiudicate le norme nazionali sull’età della responsabilità penale; la direttiva non si applica ai procedimenti non penali, in particolare a quelli specificamente destinati ai minori con finalità protettive, correttive o educative.
Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
La direttiva introduce norme minime comuni per assicurare che i minori coinvolti in procedimenti penali, nonché i minori ricercati nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, siano posti nelle condizioni di comprendere il procedimento e di esercitare effettivamente i diritti della difesa. Il testo si inserisce nel quadro della tabella di marcia del Consiglio del 2009 sui diritti procedurali in ambito penale e richiama il principio del superiore interesse del minore, la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva persegue una duplice finalità: rafforzare la tutela dei diritti procedurali dei minori e, al contempo, favorire la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei rispettivi sistemi penali, agevolando il riconoscimento reciproco delle decisioni e la libera circolazione. Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando libertà nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del livello minimo europeo.
Ambito di applicazione
L’ambito soggettivo riguarda i minori di età inferiore a 18 anni indagati o imputati in procedimenti penali, fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse condanna e impugnazione se previste. Si applica anche ai minori ricercati nell’ambito del mandato d’arresto europeo dal momento dell’arresto nello Stato di esecuzione, nonché, in determinate circostanze, a persone che erano minori all’inizio del procedimento ma che sono diventate maggiorenni. La direttiva contempla inoltre il caso del minore che, inizialmente testimone, diventi indagato o imputato nel corso dell’interrogatorio.
Per i reati minori, gli Stati membri possono limitare l’applicazione ai procedimenti dinanzi al giudice penale competente se la sanzione è irrogata da un’autorità diversa dal giudice o se la privazione della libertà personale non è prevista; tuttavia, se il minore è privato della libertà, la direttiva si applica integralmente. Restano escluse le procedure non penali, in particolare quelle specificamente destinate ai minori e caratterizzate da misure protettive, correttive o educative.
Definizioni e presunzione di minore età
Ai fini della direttiva, è minore la persona che non ha compiuto 18 anni. Il titolare della responsabilità genitoriale è chi esercita tale responsabilità sul minore; la responsabilità genitoriale comprende diritti e doveri relativi alla persona o ai beni del minore, inclusi affidamento e visita. Se vi è incertezza sull’età, la persona deve essere presunta minore.
Informazione del minore e del titolare della responsabilità genitoriale
Uno dei cardini della disciplina è l’obbligo di informare tempestivamente il minore, in linguaggio semplice e accessibile, sia dei diritti previsti dalla direttiva 2012/13/UE sia dei diritti specifici introdotti dalla direttiva 2016/800. L’informazione deve coprire, tra l’altro, il diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale, il diritto al difensore, alla valutazione individuale, all’esame medico, alla limitazione della detenzione, al patrocinio a spese dello Stato, alla protezione della vita privata, alla presenza del genitore o di un adulto idoneo, al processo e ai mezzi di ricorso.
Il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato al più presto. Se ciò è contrario all’interesse superiore del minore, impossibile o idoneo a compromettere sostanzialmente il procedimento, l’informazione può essere trasmessa a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato dall’autorità competente; in mancanza, l’autorità designa un’altra persona, eventualmente un rappresentante di un’istituzione di tutela o benessere minorile. Quando cessano le ragioni della sostituzione, le informazioni ancora rilevanti devono essere trasmesse al titolare della responsabilità genitoriale.
Assistenza di un difensore
La direttiva rafforza il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE e impone che il minore sia assistito senza indebito ritardo. L’assistenza deve essere garantita, a seconda di quale evento si verifichi per primo:
- prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità;
- quando sono svolti atti investigativi o di raccolta delle prove indicati dalla direttiva;
- senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
- prima della comparizione davanti al giudice o tribunale competente.
L’assistenza include il diritto di incontrare in privato il difensore e di comunicare con lui, la presenza e partecipazione effettiva all’interrogatorio e l’assistenza in determinati atti investigativi: ricognizioni di persone, confronti e ricostruzioni della scena del crimine. Le comunicazioni difensore-minore sono coperte da riservatezza, comprese corrispondenza, telefono e altre forme di comunicazione consentite dal diritto nazionale.
Sono ammesse deroghe solo in circostanze eccezionali e nella fase pre-processuale, per motivi imperativi: evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l’integrità fisica di una persona, oppure evitare un sostanziale pregiudizio di un procedimento relativo a un reato grave. La decisione deve essere adottata caso per caso, soggetta a controllo giurisdizionale e comunque compatibile con l’interesse superiore del minore. In ogni caso, il minore deve essere assistito da un difensore quando compare davanti al giudice competente a decidere sulla detenzione e durante la detenzione; inoltre, non può essere irrogata una condanna alla privazione della libertà personale se il minore non è stato assistito in modo da poter esercitare effettivamente i propri diritti di difesa.
Valutazione individuale e esame medico
La direttiva impone una valutazione individuale delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale. La valutazione deve considerare personalità, maturità, situazione economica, sociale e familiare e vulnerabilità specifiche; deve essere svolta nella prima fase appropriata del procedimento, di regola prima dell’imputazione, con partecipazione diretta del minore e, ove opportuno, con il coinvolgimento del genitore o di un altro adulto idoneo e/o di un professionista specializzato. La valutazione può essere aggiornata se cambiano in modo sostanziale gli elementi di base ed è possibile derogare all’obbligo solo se ciò è compatibile con l’interesse superiore del minore.
Quanto all’esame medico, il minore privato della libertà personale ha diritto, senza indebito ritardo, a un esame volto a valutare lo stato fisico e mentale generale, da effettuarsi in modo il meno invasivo possibile. L’esame può essere disposto dalle autorità competenti o richiesto dal minore, dal titolare della responsabilità genitoriale o dal difensore; i risultati devono essere messi per iscritto e, se necessario, devono seguire adeguate cure mediche. Può essere effettuato un ulteriore esame se le circostanze lo richiedono.
Registrazione degli interrogatori
Gli interrogatori del minore da parte della polizia o di altre autorità di contrasto devono essere registrati audiovisivamente quando ciò sia proporzionato alle circostanze del caso, tenendo conto della presenza del difensore e della privazione della libertà. Se la registrazione audiovisiva non è effettuata, l’interrogatorio deve essere documentato in altro modo appropriato, ad esempio mediante verbale scritto verificato. È consentito interrogare il minore ai soli fini identificativi senza registrazione audiovisiva.
Privazione della libertà personale, detenzione e misure alternative
La direttiva impone di limitare la privazione della libertà personale al più breve tempo possibile e di disporla solo come misura di ultima istanza. La detenzione deve essere fondata su una decisione motivata, soggetta a controllo giurisdizionale e a riesame periodico a intervalli ragionevoli; il riesame può avvenire d’ufficio o su richiesta del minore, del difensore o di altra autorità giudiziaria.
Gli Stati membri devono inoltre privilegiare misure alternative alla detenzione ogni volta che possibile. Tra le misure citate nei considerando figurano il divieto di accesso a determinati luoghi, l’obbligo di dimora, la limitazione dei contatti con determinate persone, l’obbligo di presentazione alle autorità e la partecipazione a programmi educativi o, con consenso, terapeutici o di disintossicazione.
Trattamento specifico durante la privazione della libertà
Il minore detenuto o fermato deve essere separato dagli adulti, salvo che ciò non sia nell’interesse superiore del minore o, in casi eccezionali, non sia concretamente possibile. La direttiva prevede che il minore possa, al compimento dei 18 anni, continuare a essere separato dagli adulti se ciò è giustificato dalle circostanze individuali e compatibile con l’interesse superiore dei minori con cui condivide la struttura. È ammessa la co-detenzione con giovani adulti, salvo contrarietà all’interesse del minore.
Gli Stati membri devono adottare misure per tutelare salute e sviluppo fisico e mentale, garantire istruzione e formazione, preservare la vita familiare, favorire il reinserimento sociale e rispettare la libertà di religione o credo. Il minore deve poter incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale, se compatibile con esigenze investigative e operative.
Trattamento del procedimento, vita privata e accompagnamento
I procedimenti penali che riguardano minori devono essere trattati con urgenza e diligenza. Il minore deve essere trattato in modo dignitoso, adeguato all’età, alla maturità e al livello di comprensione, tenendo conto delle eventuali difficoltà di comunicazione.
La vita privata del minore deve essere tutelata durante il procedimento. Le udienze che lo coinvolgono si svolgono di norma a porte chiuse o il giudice può disporle tali; inoltre, le registrazioni audiovisive non possono essere rese pubbliche. La direttiva incoraggia i media ad adottare misure di autoregolamentazione nel rispetto della libertà di espressione e di informazione.
Il minore ha diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze e, se ciò non è possibile o è contrario al suo interesse superiore o potrebbe compromettere il procedimento, da un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato dall’autorità competente. Il diritto può estendersi anche ad altre fasi del procedimento in cui il minore sia presente, purché l’accompagnamento sia nel suo interesse superiore e non pregiudichi il procedimento.
Partecipazione al processo ed esecuzione del mandato d’arresto europeo
La direttiva riconosce al minore il diritto di presenziare al proprio processo e impone agli Stati membri di adottare misure per rendere effettiva tale partecipazione, anche garantendogli il diritto di essere ascoltato. Se il minore non ha presenziato, deve avere accesso a un nuovo processo o ad altro mezzo di ricorso giurisdizionale secondo la direttiva (UE) 2016/343.
Per i minori ricercati nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, gli articoli 4, 5, 6, 8, 10-15 e 18 si applicano mutatis mutandis dal momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione. La direttiva mira così a conciliare la tutela del minore con il rispetto dei termini e dell’efficienza della cooperazione giudiziaria europea.
Patrocinio a spese dello Stato, ricorsi e formazione
L’articolo 18 richiede che la normativa nazionale sul patrocinio a spese dello Stato garantisca l’effettivo esercizio del diritto al difensore. L’articolo 19 impone l’esistenza di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva, sia per il minore indagato o imputato sia per il minore ricercato.
Sul piano organizzativo, la direttiva richiede formazione specifica per il personale di polizia e delle strutture di detenzione sui diritti del minore, sulle tecniche di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione adattata al minore. Gli Stati membri devono inoltre garantire competenza specifica o formazione specifica per giudici e magistrati inquirenti, promuovere la formazione dei difensori e incoraggiare la formazione degli operatori di sostegno e di giustizia riparativa.
Costi, raccolta dati e clausola di non regressione
Gli Stati membri sostengono i costi derivanti dall’applicazione degli articoli 7, 8 e 9, salvo che per l’esame medico tali costi siano coperti da un’assicurazione sanitaria. Entro l’11 giugno 2021, e poi ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili sull’attuazione dei diritti previsti dalla direttiva.
La clausola di non regressione stabilisce che la direttiva non può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali riconosciuti dalla Carta, dalla CEDU, da altri strumenti internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto interno che assicuri un livello di protezione più elevato.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro l’11 giugno 2019 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione, con riferimento alla direttiva stesso nel testo pubblicato o in allegato. La Commissione deve presentare una relazione entro l’11 giugno 2022, comprensiva di una valutazione sull’applicazione dell’articolo 6 e, se del caso, di proposte legislative. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme minime comuni sui diritti dei minori indagati o imputati nei procedimenti penali e dei minori ricercati nell’ambito di un mandato d’arresto europeo. I considerando chiariscono che l’obiettivo è consentire al minore di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il diritto a un equo processo, ridurre la recidiva e favorire il reinserimento sociale.
Ambito soggettivo e casi particolari
L’articolo 2 delimita l’applicazione ai minori indagati o imputati fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, ai minori ricercati dal momento dell’arresto nello Stato di esecuzione e, in certi casi, a chi era minore all’avvio del procedimento ma è divenuto maggiorenne. È prevista anche l’applicazione quando un testimone diviene indagato o imputato durante l’interrogatorio. Per i reati minori l’applicazione può essere ridotta ai procedimenti davanti al giudice penale competente, salvo privazione della libertà personale.
Definizioni e presunzione di minore età
L’articolo 3 definisce il minore come la persona sotto i 18 anni, il titolare della responsabilità genitoriale come chi esercita tale responsabilità e la responsabilità genitoriale come l’insieme di diritti e doveri relativi alla persona o ai beni del minore. Se non è certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che sia minorenne.
Diritto all’informazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che il minore riceva tempestivamente, in linguaggio semplice e accessibile, informazioni sui propri diritti e sugli aspetti generali del procedimento. Devono essere comunicate, tra l’altro, le informazioni sul diritto a informare il titolare della responsabilità genitoriale, all’assistenza di un difensore, alla protezione della vita privata, all’accompagnamento da parte dell’adulto idoneo, al patrocinio a spese dello Stato, alla valutazione individuale, all’esame medico, alle limitazioni della privazione della libertà e alle misure alternative, alla presenza del genitore/adulto idoneo alle udienze, al diritto di partecipare al processo e ai mezzi di ricorso effettivi. Le comunicazioni dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE devono contenere anche il riferimento ai diritti introdotti dalla presente direttiva.
Informazione del titolare della responsabilità genitoriale
L’articolo 5 prevede che le informazioni dovute al minore siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale. In alternativa, e previa approvazione dell’autorità competente, le informazioni possono essere trasmesse a un altro adulto idoneo nominato dal minore quando la comunicazione al genitore sia contraria all’interesse superiore del minore, impossibile o idonea a compromettere sostanzialmente il procedimento. Se le ragioni della sostituzione cessano, le informazioni ancora rilevanti devono essere trasmesse al titolare della responsabilità genitoriale.
Assistenza di un difensore e deroghe limitate
L’articolo 6 rafforza il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE e impone che il minore sia assistito senza indebito ritardo. L’assistenza deve intervenire, a seconda di quale evento avvenga per primo, prima dell’interrogatorio, quando si compiono atti investigativi o di raccolta delle prove indicati dalla direttiva, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale o prima della comparizione dinanzi al giudice. Il difensore deve poter incontrare privatamente il minore, partecipare effettivamente all’interrogatorio e assisterlo in alcuni atti investigativi specifici (ricognizioni di persone, confronti, ricostruzioni della scena del crimine). Sono previste deroghe solo in circostanze eccezionali e nella fase pre-processuale, per motivi imperativi e con controllo giurisdizionale, purché l’interesse superiore del minore sia considerato preminente. È inoltre garantita la riservatezza delle comunicazioni difensore-minore.
Valutazione individuale
L’articolo 7 prevede una valutazione individuale delle esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale. La valutazione, svolta nella prima fase appropriata e di regola prima dell’imputazione, deve tenere conto di personalità, maturità, situazione economica, sociale e familiare e vulnerabilità specifiche. Serve a orientare misure speciali, misure cautelari e decisioni processuali, deve coinvolgere direttamente il minore e, se cambiano in modo sostanziale gli elementi di base, va aggiornata. È possibile derogare all’obbligo quando ciò sia compatibile con l’interesse superiore del minore.
Esame medico
L’articolo 8 riconosce al minore privato della libertà personale il diritto, senza indebito ritardo, a un esame medico volto a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L’esame, il meno invasivo possibile, può essere richiesto dal minore, dal titolare della responsabilità genitoriale o dal difensore, oppure disposto dalle autorità competenti; i risultati devono essere registrati per iscritto e, se necessario, deve essere fornita assistenza medica. Può essere effettuato un ulteriore esame quando le circostanze lo richiedano.
Registrazione audiovisiva degli interrogatori
L’articolo 9 prevede la registrazione audiovisiva degli interrogatori del minore da parte della polizia o di altre autorità di contrasto quando ciò sia proporzionato, tenendo conto anche della presenza del difensore e della privazione della libertà. Se la registrazione non viene effettuata, l’interrogatorio deve essere registrato in altro modo appropriato, ad esempio con verbale scritto debitamente verificato. Resta possibile interrogare il minore ai soli fini identificativi senza registrazione audiovisiva.
Limitazione della privazione della libertà e misure alternative
Gli articoli 10 e 11 impongono che la privazione della libertà sia la più breve possibile e sia disposta solo come extrema ratio, con decisione motivata e soggetta a controllo giurisdizionale, anche periodico. Le autorità devono ricorrere, ogni volta possibile, a misure alternative alla detenzione.
Trattamento specifico durante la privazione della libertà
L’articolo 12 stabilisce che il minore detenuto o fermato deve essere separato dagli adulti, salvo che ciò non sia nel suo interesse superiore o, in casi eccezionali, non sia concretamente possibile. Sono previste ulteriori garanzie: possibile prosecuzione della separazione dopo il compimento dei 18 anni, co-detenzione con giovani adulti se non contraria all’interesse del minore, tutela della salute e dello sviluppo, istruzione e formazione, vita familiare, reinserimento sociale e libertà religiosa, oltre alla possibilità di incontrare il titolare della responsabilità genitoriale al più presto, compatibilmente con le esigenze investigative.
Diligenza, dignità e vita privata
L’articolo 13 richiede che i procedimenti riguardanti minori siano trattati con urgenza e diligenza e che il minore sia sempre trattato in modo dignitoso, adeguato all’età, alla maturità, al livello di comprensione e alle eventuali difficoltà di comunicazione. L’articolo 14 tutela la vita privata, prevede udienze di norma a porte chiuse o la possibilità di disporle tali, vieta la pubblicazione delle registrazioni audiovisive e incoraggia l’autoregolamentazione dei media.
Accompagnamento da parte del titolare della responsabilità genitoriale o di altro adulto idoneo
L’articolo 15 riconosce il diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze e, in determinate circostanze, da un altro adulto idoneo approvato dall’autorità competente. Il diritto si estende, se compatibile con l’interesse superiore del minore e con il procedimento penale, anche ad altre fasi in cui il minore sia presente, come gli interrogatori di polizia.
Presenza al processo e ricorso in caso di mancata comparizione
L’articolo 16 riconosce il diritto del minore di presenziare al proprio processo e impone misure per renderlo effettivo, incluso il diritto di essere ascoltato. Se il minore non è comparso al processo, deve avere diritto a un nuovo processo o ad altro mezzo di ricorso giurisdizionale secondo la direttiva (UE) 2016/343.
Esecuzione del mandato d’arresto europeo
L’articolo 17 estende, mutatis mutandis, i diritti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 8, 10-15 e 18 ai minori ricercati dal momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione nell’ambito della procedura di mandato d’arresto europeo.
Patrocinio a spese dello Stato e mezzi di ricorso
L’articolo 18 impone agli Stati membri di assicurare che la normativa nazionale sul patrocinio a spese dello Stato garantisca l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza difensiva. L’articolo 19 impone mezzi di ricorso effettivi per minori indagati, imputati o ricercati in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva.
Formazione degli operatori
L’articolo 20 richiede formazione specifica per personale di polizia e strutture detentive sui diritti del minore, tecniche di interrogatorio, psicologia minorile e comunicazione adatta ai minori. Gli Stati membri devono inoltre assicurare competenza specifica o accesso a formazione specifica per giudici e magistrati inquirenti e promuovere analoga formazione per i difensori; sono incoraggiative anche iniziative formative per operatori del sostegno ai minori e della giustizia riparativa.
Raccolta dati, costi, non regressione e recepimento
L’articolo 21 impone la trasmissione alla Commissione, entro l’11 giugno 2021 e poi ogni tre anni, dei dati disponibili sull’attuazione dei diritti. L’articolo 22 pone a carico degli Stati membri i costi derivanti dall’applicazione degli articoli 7, 8 e 9, salvo copertura assicurativa per i costi dell’articolo 8. L’articolo 23 sancisce una clausola di non regressione rispetto a Carta, CEDU, diritto internazionale e diritto nazionale più favorevole. L’articolo 24 fissa il termine di recepimento all’11 giugno 2019, con obbligo di comunicare alla Commissione le misure nazionali e il testo delle disposizioni principali; l’articolo 25 prevede una relazione della Commissione entro l’11 giugno 2022. L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 27 indica gli Stati membri come destinatari.
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