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Direttiva 2016/802

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione)

Normativa europea32016L0802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la disciplina UE sulla riduzione del tenore di zolfo di determinati combustibili liquidi, fissando limiti massimi per combustibili terrestri e marittimi e collegando la disciplina interna alle regole MARPOL dell’IMO. Essa mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa e i relativi effetti nocivi su salute, ambiente e qualità dell’aria, soprattutto nelle aree portuali e nelle SECA. Accanto ai limiti di zolfo, introduce obblighi di monitoraggio, campionamento, registrazione, disponibilità del combustibile conforme, ricorso a metodi alternativi di riduzione delle emissioni, relazioni periodiche e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto su misure più rigorose, modalità di controllo, sanzioni e sostegni finanziari, nel rispetto del diritto UE e internazionale.

Riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, con limiti vincolanti per combustibili terrestri e marittimi e disciplina di monitoraggio, controllo e sanzioni.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e disciplina l’utilizzo, l’immissione sul mercato e il controllo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio: olio combustibile pesante, gasolio, combustibile per uso marittimo, olio diesel marino e gasolio marino. Riguarda il territorio degli Stati membri, le loro acque territoriali, le zone economiche esclusive e le zone di controllo dell’inquinamento, comprese le SECA; include regole specifiche per le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione e per le navi passeggeri in servizio di linea da o verso porti dell’Unione. Sono previste esclusioni per combustibili destinati a ricerca e sperimentazione, trasformazione prima della combustione finale o nell’industria della raffinazione, per usi militari, per alcune ipotesi di sicurezza e danno a bordo, nonché deroghe per le regioni ultraperiferiche e per specifici impianti di combustione e situazioni di approvvigionamento.

Direttiva (UE) 2016/802 sulla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

La direttiva costituisce una codificazione della direttiva 1999/32/CE e coordina la disciplina europea sui limiti di zolfo nei combustibili liquidi con gli sviluppi della convenzione MARPOL e dell’allegato VI IMO. L’obiettivo è la riduzione delle emissioni di anidride solforosa, con effetti diretti sulla qualità dell’aria, sulla salute umana e sulla tutela dell’ambiente.

Finalità e contesto ambientale

La direttiva si inserisce nella politica ambientale dell’Unione orientata a un elevato livello di tutela e al conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino gravi rischi per salute e ambiente. I considerando richiamano in particolare l’impatto del trasporto marittimo, delle emissioni di SO2, dell’acidificazione e delle piogge acide, nonché la necessità di un intervento a livello UE per il carattere transfrontaliero dell’inquinamento.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda l’uso e l’immissione sul mercato di olio combustibile pesante, gasolio, combustibile per uso marittimo, olio diesel marino e gasolio marino. Si applica nel territorio degli Stati membri, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, comprese le SECA, nonché alle navi all’ormeggio nei porti dell’Unione e alle navi passeggeri in servizio di linea da o verso porti UE.

Sono espressamente escluse alcune ipotesi: combustibili per ricerca e sperimentazione, per trasformazione prima della combustione finale o nell’industria della raffinazione, usi militari, usi necessari per sicurezza o salvataggio in mare, nonché casi di danno alla nave o alle sue attrezzature se l’equipaggio ha adottato tutte le precauzioni ragionevoli. Le regioni ultraperiferiche beneficiano di una disciplina speciale, purché siano rispettate le norme di qualità dell’aria e il limite del 3 % per gli oli combustibili pesanti.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene definizioni tecniche essenziali per l’applicazione pratica della direttiva. In particolare, sono definiti i diversi tipi di combustibili e le zone SECA, le navi passeggeri, le navi da guerra, le navi all’ormeggio, l’immissione sul mercato e i metodi di riduzione delle emissioni. Per gli operatori è particolarmente importante la definizione di combustibile per uso marittimo, che include anche combustibili utilizzati su navi di navigazione interna o da diporto quando operano in mare.

Limiti di zolfo per combustibili terrestri

Per l’olio combustibile pesante è imposto il limite dell’1,00 % in massa, con deroghe temporanee e tecniche fino al 31 dicembre 2015 e, dal 1° gennaio 2016, per determinati impianti di combustione e raffinerie che rispettino specifici limiti di emissione di anidride solforosa o il valore medio mensile di 1 700 mg/Nm3. Gli impianti che bruciano oli combustibili pesanti oltre i limiti ammessi possono operare solo previa autorizzazione dell’autorità competente con indicazione dei limiti emissivi.

Per il gasolio il limite è fissato allo 0,10 % in massa. La direttiva impone inoltre che i gasoli marini immessi sul mercato non superino lo 0,10 % in massa di zolfo.

Limiti per i combustibili marittimi e disciplina delle aree marittime

Per i combustibili per uso marittimo il limite generale nel territorio degli Stati membri è del 3,50 % in massa, salvo l’uso di combustibili destinati ad approvvigionare navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso.

Nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri si applicano due soglie generali: 3,50 % dal 18 giugno 2014 e 0,50 % dal 1° gennaio 2020. Nelle SECA il limite è stato dell’1,00 % fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,10 % dal 1° gennaio 2015. Per nuove SECA, il regime si applica 12 mesi dopo la designazione IMO.

Gli Stati membri confinanti con SECA devono applicare il controllo almeno alle navi battenti la propria bandiera e alle navi presenti nei loro porti; possono inoltre adottare misure supplementari nel rispetto del diritto marittimo internazionale.

Per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione, nelle aree non SECA, il limite dello 1,50 % resta applicabile fino al 1° gennaio 2020.

Nave all’ormeggio, registro fornitori e indisponibilità del combustibile

Le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione non possono utilizzare combustibili marittimi con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa. Sono previste eccezioni se la sosta è inferiore a due ore o se la nave è collegata a un sistema elettrico di terra con motori spenti. La direttiva impone anche che i tempi del cambio combustibile siano annotati nei giornali di bordo.

Gli Stati membri devono tenere un registro pubblico dei fornitori locali di combustibile marittimo, riportare il tenore di zolfo nei bollettini di consegna e assicurare campioni sigillati firmati dal rappresentante della nave. Se una nave non riesce ad acquistare combustibile conforme, può essere richiesta una prova documentale del tentativo di approvvigionamento; la nave non è tenuta a deviare dalla rotta o a ritardare indebitamente il viaggio. Lo Stato di approdo informa la Commissione quando la mancata disponibilità di combustibile conforme è dimostrata.

Metodi di riduzione delle emissioni e alternative tecniche

La direttiva apre all’uso di metodi alternativi di riduzione delle emissioni in alternativa ai combustibili conformi agli articoli 6 e 7. Tali metodi devono garantire riduzioni di SO2 almeno equivalenti a quelle ottenibili con combustibili a basso tenore di zolfo e devono rispettare i criteri dell’allegato II.

Tra i metodi riconosciuti o presi in considerazione vi sono i sistemi di depurazione dei gas di scarico, il mix di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione e i biocarburanti; è inoltre incoraggiato l’uso di energia elettrica prodotta a terra. La Commissione può aggiornare con atti delegati i valori equivalenti e i criteri, nonché adottare atti di esecuzione sui requisiti dettagliati di monitoraggio.

Approvazione, sperimentazione e sostegno finanziario

I metodi di riduzione delle emissioni rientranti nella direttiva 96/98/CE seguono la procedura di approvazione prevista da quella direttiva; gli altri sono approvati secondo la procedura del regolamento (CE) n. 2099/2002, tenendo conto delle linee guida IMO, degli esiti delle sperimentazioni, degli effetti ambientali e della verificabilità del controllo.

La direttiva consente sperimentazioni di nuove tecnologie su navi battenti bandiera nazionale o in zone sotto giurisdizione dello Stato membro, purché siano rispettate condizioni stringenti: preavviso di sei mesi, durata massima di 18 mesi, monitoraggio continuo a prova di manomissione, equivalenza delle riduzioni emissive, gestione dei rifiuti, valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e pubblicazione dei risultati entro sei mesi dalla fine della prova.

Gli Stati membri possono anche adottare misure finanziarie a favore degli operatori interessati, purché compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Mutamenti dell’approvvigionamento e deroghe temporanee

Se un mutamento improvviso nell’approvvigionamento di greggio o prodotti petroliferi rende difficile il rispetto dei limiti per olio combustibile pesante e gasolio, lo Stato membro interessato informa la Commissione. Quest’ultima può autorizzare temporaneamente un limite più elevato per un massimo di sei mesi. La decisione è notificata al Consiglio e agli Stati membri, che possono attivare un controllo politico ulteriore con possibile decisione alternativa del Consiglio entro due mesi.

Monitoraggio, campionamento, relazioni e riesame

Gli Stati membri devono controllare la conformità mediante campionamento periodico, con frequenza e quantità adeguate, e analisi senza ritardo. Per il combustibile marittimo la verifica comprende anche i giornali di bordo, i bollettini di consegna, il campionamento al momento della consegna o nei serbatoi, ove fattibile, e la procedura di verifica prevista dall’appendice VI dell’allegato VI MARPOL. Il metodo di riferimento per il tenore di zolfo è ISO 8754:2003 o EN ISO 14596:2007.

Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sulla conformità dell’anno civile precedente. La Commissione, sulla base di tali relazioni e delle notifiche sulla non disponibilità di combustibile conforme, pubblica entro 12 mesi una relazione sull’attuazione e valuta se rafforzare la disciplina. La direttiva prevede anche una relazione specifica, entro il 31 dicembre 2013, sulla possibilità di ulteriori riduzioni dell’inquinamento atmosferico e sugli effetti economici e modali della disciplina.

Sanzioni e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le sanzioni possono includere multe calcolate in modo da eliminare almeno il vantaggio economico ottenuto con la violazione e da aumentare in caso di recidiva. La logica è chiaramente deterrente e lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della struttura sanzionatoria, purché il risultato sia effettivo.

Recezione, abrogazione e rapporto con il diritto internazionale

La direttiva abroga la direttiva 1999/32/CE, salvo i termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla direttiva codificata secondo la tavola di concordanza.

Resta centrale il raccordo con la convenzione MARPOL e con l’IMO: la direttiva mira a mantenere coerenza con le regole internazionali e prevede che eventuali modifiche future delle SECA o degli standard IMO siano considerate tempestivamente dalla Commissione, con eventuali proposte di adeguamento del diritto UE.

Profili pratici per gli operatori

Per gli avvocati e i commercialisti, i punti più rilevanti sono: la necessità di verificare la conformità dei combustibili acquistati e utilizzati, la gestione documentale dei bollettini di consegna e dei giornali di bordo, il regime delle deroghe e delle non disponibilità, l’eventuale uso di scrubber o altri metodi alternativi, gli effetti economici dei limiti nelle aree SECA e nei porti UE e la possibile applicazione di sanzioni e misure di controllo nazionali. La direttiva lascia agli Stati membri margini di attuazione, ma impone un risultato minimo uniforme e controllabile a livello UE.

Disposizioni principali

Finalità e logica regolatoria

L’articolo 1 stabilisce che lo scopo è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni combustibili liquidi, diminuendone gli effetti nocivi per persone e ambiente. La tecnica normativa scelta consiste nell’imporre limiti al tenore di zolfo come condizione di utilizzo dei combustibili nel territorio, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri.

Ambito materiale e esclusioni

La disciplina non si applica ai combustibili destinati a ricerca e sperimentazione, trasformazione prima della combustione finale, trasformazione nell’industria della raffinazione, né ai combustibili usati o immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche, purché siano rispettate le norme di qualità dell’aria e gli oli combustibili pesanti non superino il 3 % in massa di zolfo. Sono esclusi anche i combustibili usati da navi da guerra e militari, gli usi di combustibile necessari per la sicurezza della nave o per salvare vite in mare, gli usi dovuti a danni alla nave o alle sue attrezzature in presenza delle condizioni indicate, e l’uso di combustibili a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 8 e 10.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce in modo tecnico i combustibili e gli ambiti rilevanti: olio combustibile pesante, gasolio, combustibile per uso marittimo, olio diesel marino, gasolio marino, convenzione MARPOL e suo allegato VI, SECA, nave passeggeri, servizio di linea, nave da guerra, navi all’ormeggio, immissione sul mercato, regioni ultraperiferiche, metodo di riduzione delle emissioni, metodo ASTM e impianto di combustione. Le definizioni richiamano codici NC, criteri di distillazione ASTM D86 e norme ISO 8217.

Limiti per l’olio combustibile pesante

L’articolo 3 impone agli Stati membri di vietare l’uso di oli combustibili pesanti con tenore di zolfo superiore all’1,00 % in massa. Sono previste deroghe temporanee fino al 31 dicembre 2015 e, dal 1° gennaio 2016, per specifici impianti di combustione e raffinerie che rispettino limiti di emissione di SO2 o media mensile non superiore a 1 700 mg/Nm3, con riferimento al 3 % di ossigeno in volume a secco. Gli impianti che usano olio combustibile pesante oltre il limite devono operare solo con autorizzazione dell’autorità competente che specifichi i limiti di emissione.

Limite per il gasolio

L’articolo 4 impone il divieto di utilizzare nel territorio degli Stati membri gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa.

Limite generale per i combustibili marittimi

L’articolo 5 vieta l’uso nel territorio degli Stati membri di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa, salvo i combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 8 con sistemi a circuito chiuso.

Limiti nelle acque territoriali, ZEE, zone di controllo dell’inquinamento e per le navi passeggeri

L’articolo 6 prevede, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, un limite generale del 3,50 % dal 18 giugno 2014 e dello 0,50 % dal 1° gennaio 2020. Nelle zone SECA il limite è dell’1,00 % fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,10 % dal 1° gennaio 2015; per nuove SECA la regola si applica dopo 12 mesi dalla designazione IMO. Per le navi passeggeri in servizio di linea da o verso porti dell’Unione il limite è dell’1,50 % nelle aree non SECA fino al 1° gennaio 2020. Gli Stati membri devono far rispettare queste regole almeno per le navi battenti la loro bandiera e, per gli Stati confinanti con le SECA, anche per le navi presenti nei porti. È inoltre previsto l’obbligo di tenere correttamente i giornali di bordo, di garantire la disponibilità di combustibile conforme, di disciplinare i casi di indisponibilità del combustibile e di mantenere un registro pubblico dei fornitori locali.

Obblighi di verifica, disponibilità e controllo del combustibile marittimo

Sempre l’articolo 6 prevede che, se una nave non rispetta le norme, l’autorità competente possa richiedere una relazione sulle misure adottate e la prova del tentativo di acquistare combustibile conforme, senza obbligo per la nave di deviare dalla rotta o ritardare indebitamente il viaggio. La nave deve notificare l’impossibilità di approvvigionarsi allo Stato di bandiera e al porto di destinazione; lo Stato di approdo informa la Commissione quando la non disponibilità è documentata. Gli Stati membri devono inoltre indicare il tenore di zolfo nei bollettini di consegna, conservare campioni sigillati e intervenire contro i fornitori di combustibile non conforme.

Navi all’ormeggio nei porti dell’Unione

L’articolo 7 impone che le navi all’ormeggio non usino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, lasciando tempo sufficiente per il cambio combustibile dopo l’arrivo e prima della partenza. Sono previste eccezioni per soste inferiori a due ore secondo orari pubblicati e per navi con motori spenti collegate a un sistema elettrico di terra. I gasoli per uso marittimo immessi sul mercato non possono superare lo 0,10 % in massa di zolfo.

Metodi di riduzione delle emissioni e loro equivalenza

L’articolo 8 autorizza, in alternativa ai combustibili conformi agli articoli 6 e 7, l’uso di metodi di riduzione delle emissioni nei porti, acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento. Tali metodi devono garantire riduzioni di SO2 costantemente equivalenti a quelle ottenute con combustibili conformi, secondo i valori di emissione equivalenti dell’allegato I, e devono rispettare i criteri dell’allegato II. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare l’uso dell’energia elettrica prodotta a terra dalle navi ormeggiate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiornare allegati I e II e atti di esecuzione per i requisiti dettagliati di monitoraggio.

Approvazione dei metodi alternativi

L’articolo 9 stabilisce che i metodi di riduzione delle emissioni rientranti nella direttiva 96/98/CE sono approvati secondo tale direttiva, mentre gli altri sono approvati tramite la procedura del regolamento (CE) n. 2099/2002. Nell’approvazione si devono considerare le linee guida IMO, i risultati delle sperimentazioni, gli effetti sull’ambiente e la verificabilità del monitoraggio.

Sperimentazioni di nuove tecnologie

L’articolo 10 consente agli Stati membri di approvare sperimentazioni di metodi di riduzione delle emissioni sulle navi battenti la loro bandiera o nelle zone sotto la loro giurisdizione, anche in cooperazione con altri Stati membri. Durante le sperimentazioni non è obbligatorio usare combustibili conformi agli articoli 6 e 7, se sono rispettate condizioni rigorose: informazione scritta alla Commissione e allo Stato di approdo almeno sei mesi prima, durata massima di 18 mesi, sistemi a prova di manomissione per il monitoraggio continuo, riduzioni equivalenti ai limiti di zolfo, adeguata gestione dei rifiuti, valutazione dell’impatto marino e pubblicazione dei risultati entro sei mesi dalla conclusione.

Misure finanziarie nazionali

L’articolo 11 consente agli Stati membri di adottare misure finanziarie a favore degli operatori interessati, purché conformi alle norme sugli aiuti di Stato vigenti e future.

Mutamenti improvvisi dell’approvvigionamento

L’articolo 12 prevede che, se un mutamento improvviso dell’approvvigionamento di greggio, prodotti petroliferi o altri idrocarburi rende difficile rispettare i limiti degli articoli 3 e 4, lo Stato membro informi la Commissione, la quale può autorizzare un limite più elevato per non oltre sei mesi. La decisione è notificata al Consiglio e agli Stati membri; il Consiglio può adottare una decisione diversa entro due mesi, su deferimento entro un mese da parte di uno Stato membro.

Campionamento, analisi e metodo di riferimento

L’articolo 13 impone controlli mediante campionamento per verificare la conformità ai limiti di cui agli articoli 3-7. I campioni devono essere prelevati periodicamente, in quantità e frequenza sufficienti, e analizzati senza indebito ritardo. Per il combustibile marittimo si utilizzano l’ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna e, ove opportuno, il campionamento al momento della consegna o nei serbatoi. Il metodo di riferimento per il tenore di zolfo è ISO 8754:2003 o EN ISO 14596:2007; la procedura di verifica segue l’appendice VI dell’allegato VI MARPOL. La Commissione può adottare atti di esecuzione su frequenza, metodi e campione rappresentativo.

Relazioni annuali e riesame della Commissione

L’articolo 14 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla conformità dell’anno civile precedente, sulla base di campionamenti, analisi e ispezioni. La Commissione, entro 12 mesi dalla ricezione delle relazioni, pubblica una relazione sull’attuazione della direttiva e valuta la necessità di rafforzare le disposizioni, potendo presentare proposte legislative. Entro il 31 dicembre 2013 era inoltre previsto un rapporto specifico al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico, tenendo conto di qualità dell’aria, acidificazione, costi del combustibile, impatto economico, trasferimento modale e progressi delle riduzioni nel trasporto marittimo.

Adeguamento al progresso tecnico e deleghe alla Commissione

L’articolo 15 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico e scientifico le definizioni e alcune disposizioni tecniche, senza modificare direttamente l’ambito di applicazione o i valori limite di zolfo. L’articolo 16 disciplina durata quinquennale della delega dal 17 dicembre 2012, proroga tacita, revoca da parte di Parlamento e Consiglio, obbligo di notifica e termine di opposizione di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi.

Comitologia

L’articolo 17 prevede l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi previsti si applica la procedura d’esame. Se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Sanzioni nazionali

L’articolo 18 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni pecuniarie tali da privare i responsabili almeno del vantaggio economico derivante dall’infrazione, con incremento per violazioni ripetute.

Abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 19 abroga la direttiva 1999/32/CE, come modificata, fatti salvi i termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato III, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 21 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientequalità dell'ariatrasporti marittimienergiacontrollo delle emissioni

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