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Direttiva 2016/680

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

Normativa europea32016L0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2016/680 stabilisce un quadro armonizzato per la protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti nel settore penale e di polizia, bilanciando tutela dei diritti fondamentali e necessità investigative. Essa disciplina principi di liceità, correttezza, minimizzazione, conservazione, sicurezza, diritti dell’interessato, trasferimenti verso paesi terzi e controllo da parte di autorità indipendenti. Gli Stati membri devono recepirla entro il 6 maggio 2018, con alcuni regimi transitori più lunghi per i sistemi automatizzati preesistenti.

Protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e disciplina della loro libera circolazione nell’Unione

Ambito di applicazione

Si applica al trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, e al trattamento non automatizzato contenuto in un archivio o destinato a figurarvi, effettuato dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Rientrano sia autorità pubbliche sia altri organismi o entità incaricati dal diritto nazionale di esercitare pubblici poteri in tali ambiti. Restano esclusi i trattamenti per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e quelli effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione; non si applica inoltre alla sicurezza nazionale e alle attività ivi connesse, né ai fascicoli non strutturati. Per i trattamenti svolti per finalità diverse da quelle della direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679.

Direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nel settore penale e di polizia

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti quando esse agiscono per prevenire, investigare, accertare o perseguire reati, ovvero per eseguire sanzioni penali e proteggere la sicurezza pubblica. Essa nasce per colmare la specificità di questi settori rispetto al regime generale del regolamento (UE) 2016/679 e per sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI.

Obiettivi e ratio

La direttiva persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, e assicurare la libera circolazione dei dati tra autorità competenti nell’Unione quando tale scambio è richiesto dal diritto UE o nazionale. Il legislatore europeo sottolinea la necessità di un approccio coerente, tecnologicamente neutrale e applicabile anche ai trattamenti manuali in archivi, con un livello di protezione uniforme ma suscettibile di essere rafforzato dagli Stati membri.

Ambito di applicazione e rapporti con il regolamento (UE) 2016/679

La direttiva si applica ai trattamenti effettuati da autorità pubbliche competenti e da altri organismi incaricati di esercitare poteri pubblici nelle materie penali e di sicurezza pubblica. Sono inclusi i trattamenti automatizzati e quelli manuali contenuti in archivi o destinati a figurarvi; sono esclusi i trattamenti per attività fuori dall’ambito del diritto dell’Unione e quelli delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, nonché i trattamenti connessi alla sicurezza nazionale.

Quando i dati sono trattati per finalità diverse da quelle della direttiva, oppure da soggetti che non rientrano nel suo ambito materiale, si applica il regolamento (UE) 2016/679. La direttiva chiarisce inoltre che gli Stati membri possono conservare o introdurre standard di tutela più elevati.

Principi di trattamento

Il nucleo della disciplina è costituito dai principi di liceità, correttezza, finalità determinate ed esplicite, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza. Il trattamento è ammesso solo se necessario per l’esecuzione di un compito dell’autorità competente fondato sul diritto dell’Unione o dello Stato membro; tale diritto deve indicare almeno obiettivi, dati trattabili e finalità.

La direttiva consente il riuso dei dati per altre finalità rientranti nel suo ambito solo se autorizzato e se necessario e proporzionato. Impone inoltre la distinzione tra dati fondati su fatti e dati basati su valutazioni personali, nonché tra categorie diverse di interessati, come indagati, condannati, vittime, testimoni e soggetti collegati.

Dati sensibili, profilazione e decisioni automatizzate

Un’attenzione particolare è riservata ai dati genetici, biometrici, relativi alla salute e alle altre categorie particolari di dati, che possono essere trattati solo se strettamente necessario e con garanzie adeguate, nei casi previsti dalla legge o per salvaguardare interessi vitali, oppure se resi manifestamente pubblici dall’interessato.

La direttiva vieta le decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, se producono effetti giuridici negativi o incidono significativamente sulla persona, salvo base legale specifica e garanzie adeguate, tra cui il diritto all’intervento umano. È altresì vietata la profilazione discriminatoria basata su categorie particolari di dati.

Diritti dell’interessato

Gli articoli dedicati ai diritti dell’interessato prevedono informazioni chiare, concise e accessibili, da fornire di regola nella forma della richiesta, nonché il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento. Il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e, in linea generale, a titolo gratuito; può tuttavia rifiutare o addebitare costi ragionevoli in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive.

La direttiva consente agli Stati membri di limitare informazioni, accesso e altri diritti mediante misure legislative necessarie e proporzionate, quando ciò sia indispensabile per non compromettere indagini, procedimenti, sicurezza pubblica o nazionale, o i diritti altrui. Nei casi di limitazione, l’interessato deve poter ricorrere all’autorità di controllo per una verifica della liceità.

Obblighi di titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e a poter dimostrare la conformità alla direttiva. La logica è quella della responsabilizzazione, rafforzata da obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, uso della pseudonimizzazione, registri delle attività, disciplina dei contitolari e contratti scritti con i responsabili del trattamento.

Il responsabile agisce solo su istruzione del titolare, deve garantire riservatezza, assistere il titolare nell’adempimento degli obblighi verso gli interessati, cancellare o restituire i dati al termine del servizio e non ricorrere a sub-responsabili senza autorizzazione. Se determina abusivamente finalità e mezzi del trattamento, è considerato titolare per quel trattamento.

Sicurezza, registrazioni e data breach

La direttiva impone misure di sicurezza adeguate al rischio, con una specifica lista di controlli per i trattamenti automatizzati: accesso alle attrezzature, ai supporti, ai dati, ai trasferimenti, alle introduzioni, recupero, affidabilità e integrità del sistema. Sono previsti registri delle attività di trattamento e, nei sistemi automatizzati, la registrazione di operazioni come raccolta, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione.

In caso di violazione dei dati personali, il titolare deve notificare l’autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore. Se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato, l’interessato deve essere informato senza ingiustificato ritardo, salvo casi di protezione già adeguata, di rimozione del rischio o di sproporzione della comunicazione.

Valutazione d’impatto e consultazione preventiva

Quando un trattamento, specie se basato su nuove tecnologie, è suscettibile di presentare un rischio elevato, il titolare deve effettuare una valutazione d’impatto prima di iniziare il trattamento. La valutazione deve descrivere il trattamento, analizzare i rischi e indicare misure, garanzie e meccanismi di protezione.

Se il rischio elevato persiste o il trattamento riguarda un nuovo archivio, è obbligatoria la consultazione preventiva dell’autorità di controllo. Quest’ultima rende un parere entro sei settimane, prorogabili di un mese, e può essere consultata anche in fase di elaborazione di atti legislativi o regolamentari nazionali relativi al trattamento.

Responsabile della protezione dei dati

Ogni titolare del trattamento deve designare un responsabile della protezione dei dati, salvo eventuale esenzione per le autorità giurisdizionali nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il responsabile deve avere competenze specialistiche, essere coinvolto tempestivamente, disporre di risorse adeguate e svolgere compiti di informazione, sorveglianza, consulenza sulla valutazione d’impatto, cooperazione con l’autorità di controllo e punto di contatto.

Trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali

I trasferimenti internazionali sono consentiti solo se necessari per le finalità della direttiva e se il destinatario è un’autorità competente. La regola generale richiede una base di adeguatezza riconosciuta dalla Commissione, oppure garanzie adeguate o, in mancanza, una deroga per situazione specifica.

La Commissione può adottare decisioni di adeguatezza con efficacia nell’intera Unione e riesame periodico almeno quadriennale. Se il livello di protezione viene meno, può revocare, modificare o sospendere la decisione. I trasferimenti senza adeguatezza richiedono garanzie giuridicamente vincolanti o una valutazione del titolare sulle circostanze del caso; in mancanza, sono possibili solo deroghe rigorosamente interpretate per interessi vitali, sicurezza pubblica, singoli casi investigativi o tutela giudiziaria.

La direttiva disciplina anche i trasferimenti diretti a destinatari privati in paesi terzi in casi singoli e specifici, a condizioni strette, e promuove meccanismi di cooperazione internazionale per la protezione dei dati.

Autorità di controllo e cooperazione

Gli Stati membri devono istituire una o più autorità di controllo indipendenti, dotate di adeguate risorse, bilancio separato e personale proprio. La direttiva disciplina in dettaglio la loro indipendenza, la nomina trasparente, la durata del mandato, le incompatibilità, il segreto professionale, la competenza, i compiti e i poteri.

Le autorità devono vigilare sull’applicazione della direttiva, trattare i reclami, effettuare verifiche di liceità, sensibilizzare il pubblico e gli operatori, cooperare tra loro e con la Commissione, e partecipare ai lavori del comitato europeo per la protezione dei dati. Sono previsti poteri di indagine, poteri correttivi, consultivi e la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

Rimedi, responsabilità e sanzioni

L’interessato può proporre reclamo a un’unica autorità di controllo e ottenere un ricorso giurisdizionale effettivo contro le decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità o in caso di inerzia. Può inoltre agire contro titolare o responsabile per la violazione dei propri diritti, anche mediante rappresentanza da parte di enti, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.

La direttiva riconosce il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale e impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per ogni violazione.

Recepimento, abrogazione e disciplina transitoria

Il termine di recepimento è fissato al 6 maggio 2018; le disposizioni nazionali devono applicarsi da tale data. La decisione quadro 2008/977/GAI è abrogata dal 6 maggio 2018. È però previsto un regime transitorio per i sistemi di trattamento automatizzato preesistenti: in via eccezionale e in caso di sforzi sproporzionati, gli Stati membri possono conformarli agli obblighi di registrazione entro il 6 maggio 2023, e in casi ancora più eccezionali entro un termine successivo, comunque non oltre il 6 maggio 2026.

La Commissione deve presentare una prima relazione di valutazione entro il 6 maggio 2022 e successivamente ogni quattro anni, con riesame specifico del capo V e degli atti UE preesistenti che disciplinano il trattamento dei dati nel settore penale e di polizia, al fine di verificarne l’allineamento alla nuova disciplina.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e garanzia della libera circolazione

L’articolo 1 fissa le regole per la protezione delle persone fisiche rispetto ai trattamenti svolti da autorità competenti per finalità penali e di sicurezza pubblica. Gli Stati membri devono tutelare i diritti e le libertà fondamentali e, quando lo scambio di dati è richiesto dal diritto UE o nazionale, non possono limitarlo o vietarlo per ragioni attinenti alla protezione dei dati. È consentito prevedere garanzie più elevate rispetto agli standard minimi della direttiva.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 delimita l’applicazione ai trattamenti delle autorità competenti, automatizzati o manuali in archivi. Sono esclusi i trattamenti per attività fuori dall’ambito del diritto dell’Unione e quelli delle istituzioni e agenzie dell’Unione. La direttiva non si applica alla sicurezza nazionale, né alle attività e ai trattamenti ad essa riconducibili.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, dati personali, trattamento, limitazione del trattamento, profilazione, pseudonimizzazione, archivio, autorità competente, titolare del trattamento, responsabile del trattamento, destinatario, violazione dei dati personali, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, autorità di controllo e organizzazione internazionale.

Principi di trattamento e responsabilizzazione

L’articolo 4 impone liceità, correttezza, finalità determinate, adeguatezza e pertinenza, esattezza/aggiornamento, limitazione della conservazione e sicurezza. Consente il riuso dei dati per altre finalità rientranti nella direttiva solo se autorizzato dal diritto UE o nazionale e se necessario e proporzionato. Il titolare del trattamento deve poter dimostrare la conformità. L’articolo 5 impone termini adeguati di cancellazione o riesame periodico della conservazione.

Distinzione delle categorie di interessati e qualità dei dati

Gli articoli 6 e 7 richiedono, ove possibile, una chiara distinzione tra categorie di interessati (indagati, condannati, vittime, testimoni, persone informate dei fatti e soggetti collegati) e tra dati basati su fatti e dati basati su valutazioni personali. Le autorità competenti devono verificare la qualità dei dati prima della trasmissione e non trasmettere dati inesatti, incompleti o non aggiornati; se necessario, devono accompagnare i dati con le informazioni utili per valutarne attendibilità e aggiornamento.

Liceità del trattamento e condizioni specifiche

L’articolo 8 prevede che il trattamento sia lecito solo se necessario per un compito istituzionale dell’autorità competente e fondato sul diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve specificare almeno obiettivi, dati e finalità. L’articolo 9 disciplina il riuso per finalità diverse e l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 quando il trattamento esula dalle finalità della direttiva; impone inoltre di comunicare ai destinatari eventuali condizioni specifiche applicabili ai dati trasmessi e di non imporre condizioni più gravose ai destinatari di altri Stati membri o di agenzie UE.

Categorie particolari di dati e decisioni automatizzate

L’articolo 10 ammette il trattamento di dati sensibili e di dati genetici/biometrici/relativi alla salute solo se strettamente necessario, con adeguate garanzie e nei casi previsti dalla legge, per la salvaguardia di interessi vitali o se i dati sono resi manifestamente pubblici dall’interessato. L’articolo 11 vieta le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, quando producono effetti giuridici negativi o incidono significativamente, salvo autorizzazione normativa con garanzie adeguate e diritto all’intervento umano; vieta inoltre la profilazione discriminatoria su categorie particolari di dati.

Informazione, accesso e limitazioni dei diritti

Gli articoli 12-18 disciplinano le informazioni da fornire, le modalità di esercizio dei diritti, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, nonché le possibili limitazioni per esigenze di indagine, prevenzione, sicurezza pubblica o nazionale e tutela dei diritti altrui. Gli Stati membri possono ritardare, limitare o escludere informazioni e accesso mediante misure legislative necessarie e proporzionate. Nei procedimenti penali, i diritti possono essere esercitati secondo il diritto nazionale. L’interessato può agire anche tramite l’autorità di controllo quando i diritti siano limitati.

Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Gli articoli 19-24 impongono misure tecniche e organizzative adeguate, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, contitolarità con accordi trasparenti, ricorso a responsabili con garanzie sufficienti e disciplina contrattuale scritta, trattamento solo su istruzione, tenuta dei registri delle attività e obblighi di cooperazione con l’autorità di controllo.

Registro delle operazioni e registrazioni di sistema

Gli articoli 24 e 25 richiedono registri delle attività di trattamento per titolari e responsabili e la registrazione, nei sistemi automatizzati, di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni devono consentire di ricostruire motivo, data, ora e, per quanto possibile, l’identità dell’operatore e del destinatario; sono usabili solo per verifica di liceità, autocontrollo, sicurezza e procedimenti penali.

Valutazione d’impatto e consultazione preventiva

L’articolo 27 impone una valutazione d’impatto quando un trattamento, specie con nuove tecnologie, presenti rischio elevato. L’articolo 28 prevede la consultazione preventiva dell’autorità di controllo per nuovi archivi o trattamenti ad alto rischio; l’autorità deve rendere un parere entro sei settimane, prorogabili di un mese, e può essere consultata anche nella fase di elaborazione di proposte legislative o regolamentari nazionali.

Sicurezza e data breach

Gli articoli 29-31 impongono misure di sicurezza adeguate, incluse misure tecniche specifiche per accesso, supporti, conservazione, utenti, trasmissione, introduzione, recupero, affidabilità e integrità. Le violazioni dei dati personali devono essere notificate all’autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore; l’interessato va informato senza ingiustificato ritardo se la violazione presenta un rischio elevato, salvo eccezioni legate a misure di protezione già adottate, mitigazione successiva o oneri sproporzionati.

Responsabile della protezione dei dati

Gli articoli 32-34 impongono la designazione di un responsabile della protezione dei dati, salvo eventuale esenzione per autorità giurisdizionali nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sono disciplinati requisiti di competenza, pubblicazione dei contatti, coinvolgimento tempestivo, indipendenza operativa e compiti di informazione, sorveglianza, consulenza sulla DPIA, cooperazione con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto.

Trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali

Gli articoli 35-39 disciplinano i trasferimenti internazionali: sono ammessi solo se necessari, verso autorità competenti, con eventuale autorizzazione preliminare di un altro Stato membro se i dati provengono da esso, e se sussiste una base di adeguatezza, garanzie adeguate o una deroga specifica. La Commissione può adottare decisioni di adeguatezza con riesami almeno quadriennali e può revocarle/sospenderle. Sono previsti trasferimenti ulteriori, obblighi di documentazione, trasferimenti diretti a destinatari privati in paesi terzi solo in casi singoli e specifici, e regole di cooperazione internazionale.

Autorità di controllo indipendenti, compiti e poteri

Gli articoli 41-49 impongono agli Stati membri di istituire una o più autorità di controllo indipendenti, dotate di risorse adeguate, bilancio separato, personale proprio e mandato garantito. Sono previsti indipendenza, nomina trasparente, durata minima del mandato di quattro anni, segreto professionale, competenza territoriale, compiti di vigilanza, sensibilizzazione, consulenza, gestione reclami, verifiche di liceità, cooperazione, indagini e relazione annuale. I poteri comprendono indagine, correzione e consulenza, oltre alla possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

Cooperazione tra autorità di controllo e ruolo del comitato

Gli articoli 50 e 51 disciplinano assistenza reciproca e cooperazione tra autorità di controllo, con risposta entro un mese e uso di moduli elettronici standard. La Commissione può stabilire formati e procedure tramite atti di esecuzione. Il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge funzioni di indirizzo, consulenza, elaborazione di linee guida e promozione di cooperazione e formazione, anche sui trasferimenti verso paesi terzi.

Rimedi, responsabilità e sanzioni

Gli articoli 52-57 riconoscono il diritto di reclamo a un’unica autorità di controllo, il ricorso giurisdizionale effettivo contro le decisioni dell’autorità di controllo o in caso di inerzia, il ricorso contro il titolare/responsabile, la rappresentanza degli interessati da parte di enti senza scopo di lucro, il diritto al risarcimento per danni materiali o immateriali e l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Atti di esecuzione e procedura di comitato

L’articolo 58 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato del regolamento (UE) 2016/679 e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura d’esame e, nei casi previsti, per atti immediatamente applicabili.

Abrogazione, rapporti con altri atti e riesame

L’articolo 59 abroga la decisione quadro 2008/977/GAI dal 6 maggio 2018. Gli articoli 60 e 61 salvaguardano gli atti e gli accordi internazionali preesistenti conformi al diritto UE applicabile prima del 6 maggio 2016. L’articolo 62 prevede una prima relazione della Commissione entro il 6 maggio 2022 e poi ogni quattro anni, con riesame specifico del capo V e degli altri atti UE da allineare.

Recepimento e regimi transitori

L’articolo 63 impone il recepimento entro il 6 maggio 2018 e l’applicazione da tale data. È ammessa una proroga fino al 6 maggio 2023 per rendere conformi, in via eccezionale e per sforzi sproporzionati, i sistemi automatizzati preesistenti in tema di registrazione; in circostanze eccezionali, il termine può essere ulteriormente esteso per singoli sistemi, ma non oltre il 6 maggio 2026. Gli Stati membri devono comunicare il testo delle disposizioni nazionali di recepimento e le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei daticooperazione giudiziaria penalecooperazione di poliziadiritti fondamentalisicurezza pubblica

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