Direttiva 2016/798
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2016/798 rifonde e aggiorna il quadro UE sulla sicurezza ferroviaria, sostituendo la direttiva 2004/49/CE e coordinandosi con il nuovo regime su interoperabilità e Agenzia ferroviaria europea. Essa definisce obiettivi comuni di sicurezza, metodi comuni di sicurezza e indicatori comuni, disciplina sistemi di gestione della sicurezza, certificazione unica per le imprese ferroviarie e autorizzazione di sicurezza per i gestori dell'infrastruttura, e rafforza il ruolo delle autorità nazionali e dell'Agenzia. La direttiva impone inoltre indagini indipendenti sugli incidenti gravi, rapporti annuali e sanzioni, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto nel recepimento e nelle misure organizzative nazionali. Il termine ordinario di trasposizione è fissato al 16 giugno 2019, con possibile proroga di un anno.
Rifusione della disciplina UE sulla sicurezza ferroviaria, con quadro comune per gestione della sicurezza, certificazioni/autorizzazioni e indagini su incidenti e inconvenienti
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario degli Stati membri e ai rapporti tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri attori del sistema ferroviario dell'Unione, con riferimento ai requisiti di sicurezza dell'intero sistema, alla gestione dell'infrastruttura e del traffico e all'interazione tra i soggetti coinvolti. Non si applica a metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, né alle reti isolate funzionalmente dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e destinate unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani; gli Stati membri possono inoltre escludere talune infrastrutture private, usi locali/storici/turistici e specifiche infrastrutture leggere o veicoli connessi, oppure estendere facoltativamente alcune disposizioni a metropolitane e altri sistemi locali. Sono previste disposizioni transitorie e specifiche per Cipro e Malta, nonché regimi particolari per reti isolate o a scartamento diverso e per attività transfrontaliere.
Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie
La direttiva rifonde la direttiva 2004/49/CE e aggiorna il quadro europeo per la sicurezza ferroviaria in coerenza con il nuovo assetto dell'interoperabilità e del ruolo dell'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea. L'obiettivo dichiarato è mantenere ed elevare, ove ragionevolmente praticabile, il livello di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione, riducendo progressivamente la necessità di norme nazionali divergenti.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva persegue due finalità connesse: da un lato, il miglioramento della sicurezza ferroviaria; dall'altro, l'incremento dell'accesso al mercato della prestazione di servizi ferroviari. A tal fine, essa armonizza la struttura normativa, distribuisce le responsabilità tra gli attori del sistema, introduce obiettivi comuni di sicurezza, metodi comuni di sicurezza e indicatori comuni di sicurezza, e disciplina certificazioni e autorizzazioni in modo unitario.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica al sistema ferroviario degli Stati membri e ai rapporti tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri attori del sistema. Restano fuori metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, nonché reti isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e destinate solo a servizi locali, urbani o suburbani. Gli Stati membri possono, tuttavia, estendere facoltativamente alcune disposizioni a metropolitane e altri sistemi locali, oppure escludere alcune infrastrutture private, storiche, turistiche o leggere nelle ipotesi indicate dall'articolo 2.
Ripartizione delle responsabilità e gestione del rischio
Il fulcro della direttiva è la responsabilità primaria di imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della rispettiva parte del sistema. Essi devono applicare misure di controllo del rischio, adottare sistemi di gestione della sicurezza, coinvolgere gli appaltatori mediante vincoli contrattuali e scambiarsi informazioni complete e accurate, specie quando i veicoli siano trasferiti tra operatori. Anche i fabbricanti, i soggetti responsabili della manutenzione, i detentori, i fornitori di servizi, gli enti appaltanti e gli operatori logistici devono adottare misure di controllo del rischio e garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi forniti.
Obiettivi comuni di sicurezza, CSM e CSI
Gli obiettivi comuni di sicurezza definiscono i livelli minimi di sicurezza da raggiungere a livello di sistema e, ove possibile, di singola sottoparte del sistema ferroviario. I metodi comuni di sicurezza descrivono come valutare i livelli di sicurezza, la conformità ai requisiti e l'efficacia delle misure di controllo del rischio; essi sono elaborati dall'Agenzia su mandato della Commissione, con atti di esecuzione, e poi integrati o modificati con atti delegati. Gli Stati membri devono adeguare senza indugio le proprie norme nazionali ai CSM e ai CST adottati. Gli indicatori comuni di sicurezza, elencati nell'allegato I, servono a monitorare l'andamento della sicurezza e la realizzazione degli obiettivi.
Norme nazionali e loro progressiva riduzione
L'articolo 8 ridisegna il regime delle norme nazionali: restano applicabili solo le norme già notificate, conformi al diritto dell'Unione e non discriminatorie; entro il 16 giugno 2018 gli Stati membri devono riesaminarle e abrogare quelle non notificate o superate. Nuove norme nazionali sono ammesse solo in ipotesi tassative, come materia non coperta da CSM o STI, misure preventive urgenti a seguito di incidenti, revisione di norme già notificate o requisiti di formazione e idoneità del personale non ancora armonizzati. Le norme devono essere notificate all'Agenzia e alla Commissione tramite il sistema informatico del regolamento (UE) 2016/796, salvo norme strettamente locali che possono essere pubblicate in strumenti nazionali alternativi.
Sistemi di gestione della sicurezza
L'articolo 9 impone a gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie un sistema di gestione della sicurezza documentato e adattato a tipo, dimensioni e area di esercizio. Il sistema deve includere politica di sicurezza, obiettivi quantitativi e qualitativi, procedure di conformità tecnica e operativa, valutazione e controllo dei rischi, formazione e mantenimento delle competenze, gestione dell'informazione, documentazione, segnalazione e indagine di incidenti, piani di emergenza e audit interni. Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere trasmessa all'autorità nazionale una relazione annuale di sicurezza riferita all'anno civile precedente.
Certificato di sicurezza unico e autorizzazione di sicurezza
Il certificato di sicurezza unico è condizione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Esso prova che l'impresa ferroviaria ha un sistema di gestione della sicurezza idoneo e può operare in sicurezza nell'area di esercizio prevista. La domanda è presentata tramite lo sportello unico del regolamento (UE) 2016/796; l'istruttoria riguarda sia la parte comune del sistema di gestione della sicurezza sia il rispetto delle eventuali norme nazionali pertinenti. Il termine massimo per il rilascio o il rigetto è di quattro mesi dalla ricezione di tutte le informazioni richieste. Il certificato ha validità massima quinquennale e va rinnovato o aggiornato in caso di modifiche sostanziali.
Per i gestori dell'infrastruttura, l'autorizzazione di sicurezza è rilasciata dall'autorità nazionale e attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza nonché delle procedure necessarie per progettare, mantenere e far funzionare in sicurezza l'infrastruttura. Anche tale autorizzazione dura cinque anni, è rinnovabile e deve essere rivista in caso di modifiche sostanziali o di cambi del quadro regolatorio.
Ruolo dell'Agenzia e cooperazione con le autorità nazionali
La direttiva affida all'Agenzia un ruolo centrale nella certificazione delle imprese ferroviarie con area di esercizio in più Stati membri e nella definizione degli strumenti tecnici comuni. Le autorità nazionali restano competenti per numerosi profili di vigilanza, autorizzazione e supporto alla certificazione. La cooperazione è formalizzata mediante accordi specifici o quadro che disciplinano compiti, tempi e ripartizione delle tariffe. Sono previste regole particolari per reti isolate, per reti baltiche a scartamento 1 520 mm e per collegamenti transfrontalieri con stazioni di frontiera o, in casi limitati, con operatori di paesi terzi.
Supervisione e poteri correttivi
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza vigilano sul mantenimento nel tempo degli obblighi di sicurezza delle imprese e dei gestori dell'infrastruttura. Possono effettuare ispezioni, audit e indagini, accedere a documenti e locali, coordinarsi con altre autorità degli Stati in cui l'impresa opera e condividere informazioni con l'Agenzia. Se emergono rischi gravi, possono adottare misure temporanee, inclusa la sospensione o limitazione immediata delle operazioni; se il certificato è stato rilasciato dall'Agenzia, devono informarla e, se necessario, attivare la procedura di limitazione o revoca. Le decisioni devono essere motivate e soggette a controllo giurisdizionale.
Formazione del personale
La direttiva garantisce accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione per macchinisti e personale viaggiante, nonché ai relativi certificati quando la formazione non li comprenda. Le imprese ferroviarie possono riconoscere formazione ed esperienza già acquisite dal personale presso altri operatori, e il personale ha diritto a ottenere e trasferire la documentazione delle proprie qualifiche. La responsabilità finale del livello di formazione del personale addetto a compiti di sicurezza critici resta in capo alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura.
Manutenzione dei veicoli e certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
Ogni veicolo deve essere assegnato a un soggetto responsabile della manutenzione e registrato come tale. Il soggetto responsabile deve garantire, tramite un sistema di manutenzione, la circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli di cui è responsabile, con tracciabilità completa delle attività. Per i carri merci è prevista una certificazione specifica, valida in tutta l'Unione; l'Agenzia deve valutare il sistema e riferire anche sull'opportunità di estenderlo ad altri veicoli e di rendere obbligatoria la certificazione delle officine di manutenzione. Sono previste deroghe puntuali per veicoli di paesi terzi, scartamenti diversi, traffici con paesi terzi e trasporti militari o speciali.
Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
Gli incidenti gravi devono essere oggetto di indagine da parte di un organismo investigativo indipendente e permanente, separato funzionalmente da autorità di sicurezza, Agenzia, gestori e imprese. L'indagine è finalizzata a prevenire il ripetersi di eventi e non a stabilire colpe o responsabilità. Gli investigatori hanno ampi poteri di accesso a luogo, rotabili, prove, dati di bordo e documentazione; l'organismo può anche indagare su eventi meno gravi se presentano rilevanza sistemica. La relazione finale va pubblicata, di regola, entro 12 mesi, con eventuali dichiarazioni intermedie annuali se l'istruttoria si prolunga.
Recepimento, transitorio e abrogazione
Gli Stati membri devono recepire le principali disposizioni entro il 16 giugno 2019; possono ottenere una proroga di un anno, previa notifica entro il 16 dicembre 2018 all'Agenzia e alla Commissione. Per Cipro e Malta gli obblighi non si applicano finché non esista un sistema ferroviario, salvo l'obbligo di attuazione entro un anno dalla domanda ufficiale di costruzione di una linea. La direttiva 2004/49/CE è abrogata dal 16 giugno 2020, con sopravvivenza di alcune norme transitorie e del regime provvisorio per certificazioni e relazioni d'indagine. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce un quadro per sviluppare e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e per migliorare l'accesso al mercato dei servizi ferroviari mediante armonizzazione normativa, ripartizione delle responsabilità, definizione di CST e CSM, principi per certificati di sicurezza e autorizzazioni di sicurezza, istituzione di autorità nazionali preposte alla sicurezza e di organismi investigativi, e principi comuni per gestione, regolamentazione e supervisione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 2 disciplina l'applicazione al sistema ferroviario degli Stati membri e ai requisiti di sicurezza dell'intero sistema. Restano esclusi metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, nonché reti isolate funzionalmente e dedicate solo a servizi locali/urbani/suburbani; gli Stati membri possono escludere ulteriori categorie locali, private, storiche o turistiche, e possono decidere di applicare alcune disposizioni a metropolitane e altri sistemi locali.
Definizioni chiave
L'articolo 3 definisce, tra l'altro, sistema ferroviario dell'Unione, impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, STI, CST, CSM, autorità nazionale preposta alla sicurezza, norme nazionali, sistema di gestione della sicurezza, incidente, incidente grave, inconveniente, indagine, area di esercizio, soggetto responsabile della manutenzione e varie figure della filiera merci pericolose.
Ripartizione delle responsabilità e gestione del rischio
L'articolo 4 attribuisce a Stati membri, Agenzia, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri attori obblighi di prevenzione, controllo del rischio, cooperazione e comunicazione delle informazioni rilevanti. Imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura devono applicare misure di controllo del rischio, imporle contrattualmente agli appaltatori e segnalare rischi da difetti o malfunzionamenti; gli altri attori devono garantire che prodotti e servizi siano sicuri e conformi. È prevista anche la trasmissione di informazioni sulle caratteristiche e sulla storia dei veicoli quando questi siano scambiati tra imprese.
Indicatori comuni di sicurezza (CSI)
L'articolo 5 prevede che gli Stati membri raccolgano informazioni sui CSI tramite le relazioni annuali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza; i CSI sono contenuti nell'allegato I.
Metodi comuni di sicurezza (CSM)
L'articolo 6 descrive i CSM, che coprono valutazione del rischio, conformità a certificati e autorizzazioni, supervisione e monitoraggio, valutazione dei livelli di sicurezza e delle prestazioni, e altri processi da armonizzare. La Commissione affida all'Agenzia, con atti di esecuzione, l'elaborazione e la revisione dei CSM; successivamente la Commissione adotta atti delegati sul contenuto dei CSM. Gli Stati membri devono adeguare senza indugio le norme nazionali ai CSM adottati.
Obiettivi comuni di sicurezza (CST)
L'articolo 7 definisce i CST come livelli minimi di sicurezza da raggiungere nel sistema nel suo complesso e, ove possibile, nelle sue parti. La Commissione affida all'Agenzia l'elaborazione e la revisione dei CST mediante atti di esecuzione e poi adotta atti delegati sul loro contenuto. Gli Stati membri devono adattare le norme nazionali per attuare almeno i CST e i CST rivisti secondo i calendari allegati e notificarli alla Commissione.
Norme nazionali di sicurezza e loro notifica
L'articolo 8 disciplina quali norme nazionali già notificate al 15 giugno 2016 restano applicabili, il riesame entro il 16 giugno 2018 e l'abrogazione delle norme non notificate o superate. Introduce limiti stringenti alla possibilità di adottare nuove norme nazionali, consentite solo in casi tipizzati, e regola la notifica all'Agenzia e alla Commissione tramite il sistema informatico previsto dal regolamento (UE) 2016/796. Le norme non notificate, salvo eccezioni locali, non si applicano ai fini della direttiva.
Sistemi di gestione della sicurezza
L'articolo 9 impone a gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie di predisporre sistemi di gestione della sicurezza idonei a conseguire almeno i CST e a rispettare STI, CSM e norme nazionali. Il sistema deve essere documentato, includere politica di sicurezza, obiettivi, procedure di rischio, formazione, informazione, gestione documentale, segnalazione di incidenti e quasi incidenti, piani di emergenza e audit interni. È richiesta l'attenzione ai fattori umani, la cooperazione con gli altri attori e la relazione annuale di sicurezza entro il 31 maggio.
Certificato di sicurezza unico per le imprese ferroviarie
L'articolo 10 stabilisce che l'accesso all'infrastruttura è riservato alle imprese ferroviarie titolari di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia o, in casi limitati, da un'autorità nazionale. Il certificato prova l'adozione del sistema di gestione della sicurezza e la capacità di operare nell'area prevista. Sono previsti contenuto della domanda, istruttoria tramite sportello unico, termine massimo di quattro mesi, regole di cooperazione tra Agenzia e autorità nazionali, ricorsi, rinnovo quinquennale, aggiornamenti per modifiche sostanziali e notifica dei provvedimenti alle autorità interessate.
Cooperazione per la certificazione
L'articolo 11 impone accordi di cooperazione tra Agenzia e autorità nazionali per il rilascio dei certificati di sicurezza unici, con possibilità di ripartizione dei compiti, specialmente per reti isolate o con particolari esigenze geografiche/storiche. Per gli Stati baltici e reti a scartamento diverso sono previste intese multilaterali specifiche.
Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura
L'articolo 12 richiede ai gestori dell'infrastruttura un'autorizzazione di sicurezza rilasciata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'autorizzazione copre l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza e le procedure per progettazione, manutenzione e funzionamento sicuro dell'infrastruttura; dura cinque anni, è rinnovabile e va rivista in caso di modifiche sostanziali o cambi normativi. La decisione deve intervenire entro quattro mesi e va notificata all'Agenzia entro due settimane.
Accesso alle strutture di formazione
L'articolo 13 impone un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione per macchinisti e personale viaggiante, compresi i certificati di formazione se la formazione non li include. Le imprese ferroviarie possono valorizzare formazione ed esperienza pregressa del personale; restano in capo a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura le responsabilità sul livello di formazione e qualificazione del personale addetto a compiti di sicurezza critici.
Manutenzione e certificazione del soggetto responsabile della manutenzione
L'articolo 14 impone l'assegnazione di un soggetto responsabile della manutenzione a ciascun veicolo prima dell'utilizzo e disciplina sistema di manutenzione, tracciabilità, funzioni di gestione, sviluppo, gestione della flotta ed esecuzione della manutenzione. Per i carri merci, e successivamente per altri veicoli se adottati gli atti di esecuzione, è prevista la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione; i certificati hanno validità unionale. L'Agenzia deve valutare il sistema di certificazione dei carri merci entro il 16 giugno 2018.
Deroghe al sistema di manutenzione certificata
L'articolo 15 consente deroghe per veicoli registrati in paesi terzi, veicoli su reti a scartamento diverso, carri merci e carrozze passeggeri in uso condiviso con paesi terzi e veicoli su reti escluse, oltre ad attrezzature militari e trasporti speciali. Le deroghe sono concesse da autorità nazionali o Agenzia e devono essere motivate; se emergono rischi indebiti, l'Agenzia informa la Commissione.
Autorità nazionali preposte alla sicurezza
L'articolo 16 obbliga ciascuno Stato membro a istituire un'autorità nazionale preposta alla sicurezza indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, con risorse adeguate. Le competenze comprendono autorizzazioni tecniche, certificazione e supervisione, gestione del quadro normativo nazionale, licenze di conduzione treni e certificati dei soggetti responsabili della manutenzione se previsto dal diritto nazionale.
Supervisione continua
L'articolo 17 disciplina la vigilanza sul rispetto permanente degli obblighi di sistema di gestione della sicurezza, con applicazione dei CSM di supervisione e controlli su organizzazione, operazioni, manutenzione, forniture e appalti. Le imprese devono preavvisare l'avvio di nuove operazioni almeno due mesi prima. Sono previste misure temporanee in caso di rischio grave, cooperazione tra autorità per imprese operanti in più Stati e coordinamento con l'Agenzia.
Principi delle decisioni amministrative
L'articolo 18 richiede trasparenza, non discriminazione, consultazione delle parti interessate, motivazione delle decisioni e risposta tempestiva entro quattro mesi dalla presentazione di tutte le informazioni. Le decisioni delle autorità nazionali preposte alla sicurezza devono essere soggette a sindacato giurisdizionale e le autorità devono scambiarsi esperienze nella rete coordinata dall'Agenzia.
Relazioni annuali delle autorità nazionali
L'articolo 19 impone la pubblicazione di una relazione annuale e la sua trasmissione all'Agenzia entro il 30 settembre, con dati su evoluzione della sicurezza, modifiche normative, certificazione/autorizzazione, risultati delle attività di supervisione, deroghe e esperienza nell'applicazione dei CSM.
Indagini sugli incidenti gravi
L'articolo 20 impone l'indagine sugli incidenti gravi da parte dell'organismo investigativo, con finalità preventiva e senza accertamento di colpa o responsabilità. L'organismo può indagare anche altri incidenti o inconvenienti con potenziali effetti gravi, valutando gravità, serialità, impatto e richieste degli attori interessati.
Status e poteri dell'indagine
L'articolo 21 garantisce all'organismo investigativo l'accesso immediato al luogo dell'evento, al materiale rotabile, ai registratori di bordo, alle prove e alle informazioni pertinenti, nonché la collaborazione con le autorità giudiziarie. L'indagine resta separata da quella giudiziaria ed è supportata dall'Agenzia quando coinvolge veicoli o imprese certificate dall'Agenzia.
Organismo investigativo nazionale
L'articolo 22 richiede un organismo investigativo permanente, indipendente da gestori, imprese e autorità di regolazione o sicurezza, dotato di risorse sufficienti e di investigatori con garanzie di indipendenza. Gli incidenti e inconvenienti devono essergli notificati immediatamente; l'organismo decide entro due mesi se aprire l'indagine e può cooperare con organismi di altri Stati membri o con l'Agenzia. È previsto un programma di valutazione inter pares con pubblicazione di relazione annuale.
Procedura d'indagine e cooperazione transfrontaliera
L'articolo 23 stabilisce che l'indagine è svolta, di regola, dall'organismo dello Stato in cui si è verificato l'evento, con regole per eventi al confine o non localizzabili e per la partecipazione di altri organismi quando siano coinvolte imprese o veicoli di altri Stati membri. L'organismo deve condurre l'indagine con la massima trasparenza possibile e concludere l'esame del luogo il più rapidamente possibile per consentire il ripristino dell'esercizio.
Relazioni d'indagine e formato uniforme
L'articolo 24 richiede una relazione d'indagine adeguata alla natura dell'evento, con eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione finale va pubblicata, di norma, entro 12 mesi; se ciò non è possibile, vanno pubblicate dichiarazioni intermedie annuali. La Commissione adotta il formato uniforme delle relazioni mediante atti di esecuzione.
Comunicazioni all'Agenzia
L'articolo 25 impone all'organismo investigativo di informare l'Agenzia entro sette giorni dall'apertura dell'indagine e di trasmetterle copia della relazione finale e della relazione annuale.
Raccomandazioni di sicurezza
L'articolo 26 chiarisce che le raccomandazioni non costituiscono presunzione di colpa o responsabilità e devono essere considerate da Stati membri, autorità nazionali, Agenzia e altri destinatari, che devono riferire periodicamente sulle misure adottate o previste.
Deleghe alla Commissione
L'articolo 27 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per CSM e CST per cinque anni dal 15 giugno 2016, con proroga tacita, possibilità di revoca da Parlamento o Consiglio e termine di obiezione di due mesi, prorogabile di altri due.
Procedura di comitato
L'articolo 28 attribuisce alla Commissione l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, con applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Relazioni e ulteriori azioni UE
L'articolo 29 prevede una relazione della Commissione entro il 16 giugno 2021 e poi ogni cinque anni sull'attuazione della direttiva, nonché una relazione dell'Agenzia entro il 16 giugno 2024 sulla cultura della sicurezza e sulle eventuali migliorie. Entro il 16 dicembre 2017 la Commissione deve riferire su tracciabilità e marcatura dei componenti critici per la sicurezza.
Sanzioni
L'articolo 30 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento, con notifica alla Commissione entro il termine di recepimento e aggiornamento immediato delle modifiche.
Disposizioni transitorie
L'articolo 31 prevede l'applicazione transitoria di parti della direttiva 2004/49/CE: l'allegato V resta applicabile fino all'applicazione degli atti di esecuzione sulle relazioni d'indagine; le imprese ferroviarie da certificare tra il 15 giugno 2016 e il 16 giugno 2019 restano soggette alla direttiva 2004/49/CE; per gli Stati che hanno notificato la proroga, le autorità nazionali possono continuare a rilasciare certificati fino al 16 giugno 2020.
Recepimento e proroga
L'articolo 33 fissa il termine ordinario di recepimento al 16 giugno 2019 per le principali disposizioni e allegati II e III, con possibilità di proroga di un anno mediante notifica entro il 16 dicembre 2018. Cipro e Malta sono esentate finché non dispongano di un sistema ferroviario; in caso di domanda ufficiale di costruzione di una linea ferroviaria, devono applicare la direttiva entro un anno dalla domanda.
Abrogazione e entrata in vigore
L'articolo 34 abroga la direttiva 2004/49/CE a decorrere dal 16 giugno 2020, fatti salvi gli obblighi sui termini di recepimento e applicazione delle direttive richiamate. L'articolo 35 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/797
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/800
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/801
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/802
- direttiva · 18 mag 2016Direttiva 2016/774
- direttiva · 27 apr 2016Direttiva 2016/680
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →