Direttiva 2016/801
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2016/801 rifonde e sostituisce le precedenti direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE, creando un quadro unico per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi per studio, ricerca e altre attività connesse. Introduce requisiti comuni di ammissione, regole sulla durata dei titoli, garanzie procedurali, diritti di parità di trattamento e un regime specifico di mobilità tra Stati membri per ricercatori e studenti. La disciplina è in parte obbligatoria e in parte facoltativa, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità su categorie aggiuntive, procedure di approvazione degli enti ospitanti, alcune condizioni di ammissione e limiti ai diritti.
Disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno, diritti e mobilità nell’UE dei cittadini di paesi terzi per ricerca, studio, tirocinio, volontariato, scambio di alunni e collocamento alla pari.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell’ambito del servizio volontario europeo. Gli Stati membri possono estenderla anche a programmi di scambio di alunni, progetti educativi, volontariato diverso dal servizio volontario europeo e collocamento alla pari. Restano esclusi, tra gli altri, richiedenti/beneficiari di protezione internazionale o temporanea, persone con espulsione sospesa, familiari di cittadini UE che abbiano esercitato la libera circolazione, soggiornanti di lungo periodo, beneficiari di diritti di libera circolazione equivalenti per accordi UE/paesi terzi, dipendenti in tirocinio nell’ambito di trasferimento intra-societario e lavoratori altamente qualificati ex direttiva 2009/50/CE. La direttiva disciplina anche la mobilità verso secondi Stati membri per ricercatori e studenti e, in taluni casi, per i loro familiari.
Direttiva (UE) 2016/801 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per ricerca, studio e altre finalità educative
La direttiva costituisce una rifusione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare in un unico quadro normativo le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi ammessi nell’Unione per ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni, progetti educativi e collocamento alla pari. Il legislatore evidenzia, nei considerando, l’esigenza di maggiore chiarezza, certezza giuridica, attrattività dell’Unione per talenti e ricercatori, e di rafforzamento della mobilità intra-UE, con margini di discrezionalità per gli Stati membri soprattutto nelle categorie facoltative e nelle modalità procedurali.
Finalità e impostazione generale
La direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato favorire l’ingresso e il soggiorno regolare di studenti, ricercatori e altre categorie affini; dall’altro agevolare la mobilità tra Stati membri, riducendo gli oneri amministrativi e offrendo un quadro comune di diritti, garanzie procedurali e regole di controllo. Nei considerando si richiama anche il contributo alla strategia Europa 2020, al programma di Stoccolma, al processo di Bologna e al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.
Ambito di applicazione e categorie interessate
La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o sono già ammessi per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nel servizio volontario europeo. Gli Stati membri possono estenderla agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo, ai progetti educativi e al collocamento alla pari. Sono invece escluse, tra le altre categorie, le persone beneficiarie di protezione internazionale o temporanea, quelle con espulsione sospesa, i familiari di cittadini UE che hanno esercitato la libera circolazione, i soggiornanti di lungo periodo, i soggetti che beneficiano di diritti di libera circolazione equivalenti in forza di accordi e i lavoratori altamente qualificati disciplinati da altra normativa unionale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce con precisione le figure centrali. Il ricercatore è il cittadino di paese terzo in possesso di titolo idoneo e selezionato da un istituto di ricerca; lo studente è chi è accettato da un istituto di istruzione superiore per un programma di studi a tempo pieno; il tirocinante è chi svolge un programma di formazione per acquisire esperienza in un contesto professionale; il volontario partecipa a un programma solidale non remunerato, salvo rimborsi; la persona collocata alla pari è ospitata temporaneamente da una famiglia per migliorare lingua e conoscenza del Paese in cambio di lavori leggeri e cura dei bambini. Le definizioni di ente ospitante, famiglia ospitante, primo Stato membro e secondo Stato membro sono decisive per l’applicazione delle procedure di ammissione e mobilità.
Condizioni di ammissione: regola generale e discrezionalità degli Stati membri
L’ammissione richiede sempre il rispetto delle condizioni generali dell’articolo 7 e, per ciascuna categoria, delle condizioni specifiche previste dagli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16. Se tutte le condizioni sono rispettate, il cittadino di paese terzo ha diritto all’autorizzazione. Gli Stati membri possono però richiedere documenti in lingua nazionale o in un’altra lingua ufficiale dell’Unione da essi designata, stabilire importi indicativi per le risorse sufficienti, imporre l’indicazione dell’indirizzo, decidere chi presenti la domanda e fissare, entro certi limiti, ulteriori condizioni procedurali.
Condizioni generali di ingresso e soggiorno
Tra le condizioni generali figurano: documento di viaggio valido, eventuale visto o titolo di soggiorno, autorizzazione dei genitori per i minori, assicurazione sanitaria per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini dello Stato membro, prova del pagamento delle tasse ove previste e dimostrazione di risorse sufficienti per il mantenimento e il ritorno. La valutazione delle risorse tiene conto, in particolare, di sovvenzioni, borse di studio o di ricerca, contratti di lavoro, offerte vincolanti e impegni finanziari di enti o famiglie ospitanti. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di rifiutare l’ammissione per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Regime dei ricercatori e degli enti di ricerca
Per i ricercatori è richiesta la convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, un contratto equivalente. Gli Stati membri possono imporre all’istituto di ricerca un impegno scritto a coprire le spese di soggiorno e di ritorno nel caso di permanenza irregolare del ricercatore; tale responsabilità cessa al più tardi sei mesi dopo la fine della convenzione, salvo il regime speciale della ricerca di lavoro o imprenditorialità. Gli Stati membri possono istituire procedure di approvazione per gli istituti di ricerca; l’approvazione dura almeno cinque anni, salvo casi eccezionali, e può essere revocata o non rinnovata, ad esempio per frode o per inadempienze nella stipula delle convenzioni. La convenzione di accoglienza deve indicare titolo o scopo della ricerca, impegno del ricercatore e dell’istituto, durata e, se nota, l’eventuale mobilità in altri Stati membri.
Regime degli studenti
Gli studenti devono provare l’accettazione da parte di un istituto di istruzione superiore; lo Stato membro può richiedere il pagamento di una tassa di iscrizione, una conoscenza sufficiente della lingua del corso e la disponibilità di risorse per le spese di studio. Per chi beneficia automaticamente di assicurazione sanitaria universitaria, il requisito assicurativo si considera soddisfatto. Gli Stati membri possono prevedere procedure di approvazione degli istituti di istruzione superiore e, in tal caso, esonerare i richiedenti da alcuni documenti. La durata dell’autorizzazione è di almeno un anno, o pari alla durata degli studi se inferiore; per programmi o accordi con mobilità, la durata minima è di due anni, salvo che le condizioni generali non siano soddisfatte per l’intero periodo.
Alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari
Per gli alunni, la direttiva richiede accettazione da un istituto di insegnamento, partecipazione a un programma riconosciuto, responsabilità dell’istituto o di un terzo e un alloggio conforme alle regole nazionali. Gli Stati membri possono limitare l’ammissione a studenti provenienti da paesi che offrono analoghe opportunità ai propri cittadini. Per i tirocinanti è necessaria una convenzione di formazione con contenuto minimo dettagliato, il possesso recente di un titolo di istruzione superiore o un percorso equivalente, e possono essere richiesti risorse, lingua, alloggio e prova che il tirocinio non sostituisce un posto di lavoro. Per i volontari è richiesta una convenzione che specifichi programma, durata, supervisione, ore, mezzi per vitto e alloggio, denaro per le piccole spese e, se del caso, formazione; per i partecipanti al SVE non occorrono alcune prove aggiuntive. Per le persone collocate alla pari è necessaria una convenzione con la famiglia ospitante; l’età ordinaria è tra 18 e 30 anni, salvo eccezioni, il numero massimo di ore settimanali è 25 e deve essere garantito almeno un giorno libero a settimana.
Autorizzazioni, forma e durata
L’autorizzazione può assumere la forma di permesso di soggiorno o, se il diritto nazionale lo prevede, di visto per soggiorno di lunga durata. Il titolo deve riportare la dicitura corrispondente alla categoria interessata; per la mobilità di lunga durata dei ricercatori è prevista anche la specifica dicitura “mobilità-ricercatore”. La durata varia per categoria: almeno un anno per ricercatori e studenti; almeno due anni per i beneficiari di programmi UE o multilaterali con mobilità o accordi tra istituti; durata del programma per gli alunni; massimo un anno per le persone collocate alla pari; massimo sei mesi per i tirocinanti, salvo durate maggiori ammesse dal diritto nazionale; durata della convenzione per i volontari. Gli Stati membri possono anche limitare la durata del soggiorno al periodo di validità del documento di viaggio.
Motivi di rifiuto, revoca e non rinnovo
Il diniego è obbligatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni, documenti falsi o uso di enti ospitanti non approvati quando l’ordinamento nazionale lo richiede. Sono previsti ulteriori motivi facoltativi, tra cui inadempimenti fiscali o previdenziali dell’ente ospitante o della famiglia ospitante, sanzioni per lavoro nero, enti creati principalmente per facilitare l’ingresso dei cittadini di paesi terzi, liquidazione o inattività dell’impresa ospitante, e, in generale, la prova che la finalità reale del soggiorno è diversa da quella dichiarata. Per i rinnovi, inoltre, lo Stato membro può verificare se il posto possa essere coperto da manodopera nazionale o da cittadini UE, salvo la posizione privilegiata riservata dal diritto dell’Unione. Le decisioni devono sempre considerare le circostanze individuali e rispettare il principio di proporzionalità.
Diritti riconosciuti: parità di trattamento, lavoro e insegnamento
I ricercatori hanno diritto alla parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98/UE, con alcune limitazioni espressamente consentite, ad esempio su borse e prestiti, sussidi familiari, accesso ai familiari e alloggio. Studenti, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari, se non considerati lavoratori, e gli alunni, hanno un nucleo più limitato di diritti, soprattutto in tema di accesso a beni e servizi pubblici e, se del caso, riconoscimento di titoli e qualifiche. I ricercatori possono insegnare e gli studenti possono lavorare durante gli studi; per questi ultimi la direttiva impone un minimo di 15 ore settimanali o equivalente, con la possibilità per gli Stati membri di imporre limiti ulteriori e di tenere conto della situazione del mercato del lavoro.
Soggiorno per ricerca di lavoro o per avvio di impresa
Dopo il completamento della ricerca o degli studi, ricercatori e studenti possono soggiornare nello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione per almeno nove mesi al fine di cercare lavoro o avviare un’impresa. Gli Stati membri possono richiedere, per gli studenti, un livello minimo di titolo non superiore al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche. Il permesso di soggiorno è rilasciato se permangono determinate condizioni generali; può essere chiesta prova del completamento della ricerca o del conseguimento del titolo. Gli Stati membri possono chiedere la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione originaria e, dopo almeno tre mesi, verificare la reale opportunità di essere assunti o di avviare un’impresa.
Familiari dei ricercatori
La direttiva estende ai familiari dei ricercatori, con deroghe alla direttiva 2003/86/CE, un regime favorevole di ingresso e soggiorno nel primo Stato membro e nei secondi Stati membri in caso di mobilità. Il permesso deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla domanda completa e la sua validità segue, di regola, quella del ricercatore. Il familiare può accedere al mercato del lavoro senza termine di attesa, salvo circostanze eccezionali come un’elevata disoccupazione. Il permesso può essere revocato o non rinnovato se cessa il diritto del ricercatore e il familiare non ha un diritto autonomo di soggiorno.
Mobilità intra-UE dei ricercatori
Per i ricercatori è previsto un sistema autonomo di mobilità. La mobilità di breve durata consente soggiorni fino a 180 giorni per ogni periodo di 360 giorni per Stato membro; quella di lunga durata riguarda soggiorni superiori a 180 giorni e può seguire una procedura di domanda oppure, in alternativa, l’applicazione del regime di breve durata. Il secondo Stato membro può richiedere notifica o documentazione aggiuntiva, e può opporsi entro 30 giorni per motivi tassativi, incluso il superamento del limite temporale. In caso di decisione positiva, può rilasciare un documento dichiarativo del diritto di soggiorno.
Mobilità degli studenti
Gli studenti che partecipano a programmi UE o multilaterali con mobilità, o a accordi tra istituti di istruzione superiore, possono svolgere parte degli studi in uno o più secondi Stati membri per un massimo di 360 giorni per Stato membro. Anche qui il regime può essere basato su notifica o su domanda, con elenchi di documenti che possono essere richiesti e con la possibilità per il secondo Stato membro di opporsi entro 30 giorni in presenza di cause tassative. Una volta decorso il termine senza obiezioni, può essere rilasciato un documento attestante il diritto di soggiorno.
Garanzie di mobilità, controlli e rientro
Se il primo Stato membro non applica integralmente Schengen, il secondo Stato membro può esigere la prova della mobilità alla frontiera esterna; se il sistema SIS contiene una segnalazione per rifiuto di ingresso o soggiorno, l’ingresso o la mobilità devono essere rifiutati. In caso di mancato rispetto delle condizioni di mobilità, il secondo Stato membro può chiedere la cessazione immediata delle attività e il primo Stato membro deve autorizzare senza indugio il reingresso. Se l’autorizzazione originaria scade o viene revocata durante la mobilità, si applicano le regole di rimpatrio o di rientro previste dalla direttiva.
Garanzie procedurali, trasparenza, tasse e sanzioni
Le autorità competenti devono decidere e notificare per iscritto, in linea generale entro 90 giorni dalla domanda completa; il termine scende a 60 giorni quando interviene un ente ospitante approvato. Se la documentazione è incompleta, il termine è sospeso fino all’integrazione. Ogni diniego, revoca o mancato rinnovo deve essere motivato per iscritto e deve poter essere impugnato secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri devono rendere accessibili ai richiedenti tutte le informazioni necessarie, compresi documenti, condizioni, diritti e garanzie procedurali, e pubblicare gli elenchi aggiornati degli enti ospitanti approvati. Possono essere imposte tasse, purché non sproporzionate o eccessive; possono inoltre essere adottate sanzioni contro gli enti ospitanti e, per il lavoro degli studenti, contro i datori di lavoro inadempienti.
Cooperazione amministrativa, statistiche e controllo della Commissione
Gli Stati membri devono designare punti di contatto per lo scambio di informazioni, soprattutto in materia di mobilità, e comunicare alla Commissione statistiche annuali su autorizzazioni, notifiche, rinnovi, revoche e familiari dei ricercatori. Il primo anno di riferimento è il 2019 e i dati vanno trasmessi entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La Commissione deve presentare una relazione periodica sull’attuazione, per la prima volta entro il 23 maggio 2023.
Recepimento, abrogazione ed effetti temporali
Il termine di recepimento è fissato al 23 maggio 2018. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle alla Commissione, con riferimento alla direttiva nelle misure nazionali. Dal 24 maggio 2018 sono abrogate le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva, salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive abrogate. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e categorie interessate
L’articolo 1 definisce la disciplina delle condizioni di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 90 giorni e dei relativi diritti per ricercatori, studenti, tirocinanti e volontari del servizio volontario europeo; gli Stati membri possono estenderla ad alunni, volontari diversi dal SVE e persone collocate alla pari. La direttiva regola anche la mobilità in secondi Stati membri dei ricercatori e degli studenti titolari della prima autorizzazione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita i destinatari e individua le principali esclusioni: protezione internazionale o temporanea, sospensione dell’espulsione, familiari di cittadini UE che esercitano la libera circolazione, soggiornanti di lungo periodo, beneficiari di diritti equivalenti ex accordi internazionali, dipendenti in tirocinio intra-societario e lavoratori altamente qualificati. Gli Stati membri conservano la facoltà di applicare la direttiva anche a ulteriori categorie facoltative previste dalla norma.
Definizioni chiave
L’articolo 3 contiene le definizioni operative: cittadino di paese terzo, ricercatore, studente, alunno, tirocinante, volontario, programma di volontariato, persona collocata alla pari, ricerca, istituti e enti ospitanti, primo e secondo Stato membro, autorizzazione, permesso di soggiorno, visto per soggiorno di lunga durata e familiari. Le definizioni sono centrali perché determinano sia i requisiti di ammissione sia il regime di mobilità e di diritti.
Disposizioni più favorevoli
L’articolo 4 salva gli accordi bilaterali o multilaterali più favorevoli conclusi dall’Unione o dagli Stati membri con paesi terzi, e consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più favorevoli per alcune disposizioni indicate espressamente (tra cui le regole su requisiti, diritti e procedure richiamate dalla direttiva).
Principi di ammissione e volume di ingresso
L’articolo 5 prevede che l’ammissione dipenda dal soddisfacimento delle condizioni generali dell’articolo 7 e delle condizioni specifiche applicabili alla categoria interessata; se tutte le condizioni sono soddisfatte, il richiedente ha diritto all’autorizzazione. L’articolo 6 consente agli Stati membri di fissare il volume di ingresso per le categorie diverse dagli studenti quando ritengano che vi sia o vi sarà un rapporto di lavoro.
Condizioni generali di ammissione
L’articolo 7 richiede, tra l’altro, documento di viaggio valido, eventuale visto o permesso, autorizzazione dei genitori per i minori, copertura assicurativa sanitaria, prova del pagamento di eventuali tasse e dimostrazione di risorse sufficienti. Gli Stati membri possono fissare un importo di riferimento per le risorse sufficienti, imporre l’indicazione dell’indirizzo e decidere chi presenti la domanda (cittadino di paese terzo, ente ospitante o entrambi). È previsto il rigetto in caso di minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Requisiti specifici per ricercatori e enti di ricerca
L’articolo 8 impone la convenzione di accoglienza o il contratto, con possibili impegni finanziari dell’istituto di ricerca in caso di soggiorno irregolare; la responsabilità finanziaria può durare fino a sei mesi dalla cessazione della convenzione. Se l’istituto è approvato ai sensi dell’articolo 9, gli Stati membri possono esonerare il richiedente da taluni documenti. L’articolo 9 disciplina l’approvazione degli istituti di ricerca, con validità minima di cinque anni e cause di revoca o mancato rinnovo; l’articolo 10 stabilisce il contenuto minimo della convenzione di accoglienza e i controlli preliminari sui titoli e sulle risorse di ricerca.
Requisiti specifici per studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari
Gli articoli 11-16 dettano requisiti differenziati. Per gli studenti servono accettazione da un istituto di istruzione superiore e, se richiesto, prova di iscrizione, lingua e risorse; per gli alunni, accettazione da istituto di insegnamento, partecipazione a programma riconosciuto, responsabilità per il soggiorno e alloggio idoneo; per i tirocinanti, convenzione di formazione, titolo di studio recente o percorso equivalente, eventuale lingua, risorse, copertura e divieto di sostituzione di posti di lavoro; per i volontari, convenzione con programma, copertura di vitto/alloggio, assicurazione RC e eventuale formazione; per le persone collocate alla pari, convenzione con la famiglia ospitante, età tra 18 e 30 anni salvo casi eccezionali, e responsabilità della famiglia/organizzazione. L’articolo 15 consente procedure di approvazione per istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni di volontariato ed enti ospitanti tirocinanti.
Autorizzazioni e durata del soggiorno
Gli articoli 17-19 disciplinano la forma dell’autorizzazione, che può essere un permesso di soggiorno o, se previsto dal diritto nazionale, un visto per soggiorno di lunga durata, con indicazione della categoria (ricercatore, studente, alunno, tirocinante, volontario, persona collocata alla pari) e, per i casi di mobilità, della dicitura specifica. L’articolo 18 fissa durate minime e massime: almeno un anno per ricercatori e studenti, con estensioni a due anni per chi beneficia di programmi UE o multilaterali con mobilità o di accordi tra istituti; durata del programma per alunni, massimo un anno; massimo un anno per persone collocate alla pari, salvo rinnovo di sei mesi; massimo sei mesi per i tirocinanti, salvo durata più lunga ammessa dal diritto nazionale; durata della convenzione per i volontari. L’articolo 19 consente informazioni aggiuntive su supporto cartaceo o elettronico.
Motivi di rifiuto, revoca e non rinnovo
Gli articoli 20 e 21 elencano i motivi obbligatori e facoltativi di diniego, revoca o mancato rinnovo: mancato rispetto delle condizioni, frode o documenti falsi, uso di enti ospitanti non approvati quando richiesto, soggiorno per fini diversi, violazioni da parte degli enti ospitanti o della famiglia ospitante, sanzioni per lavoro nero, ente ospitante fittizio o insolvente, insufficiente progresso negli studi, e motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. Le decisioni devono tener conto delle circostanze del caso e del principio di proporzionalità; per gli studenti, in caso di revoca o non rinnovo, è prevista la possibilità di trasferirsi presso un altro istituto per completare gli studi.
Parità di trattamento e diritti accessori
L’articolo 22 riconosce ai ricercatori la parità di trattamento ai sensi della direttiva 2011/98/UE, con possibili limitazioni su borse e prestiti, prestazioni familiari, alcuni aspetti dell’accesso dei familiari e assistenza abitativa. Studenti, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari, quando non considerati lavoratori, e gli alunni hanno diritti più limitati ma comunque accesso a beni e servizi aperti al pubblico. Gli articoli 23 e 24 consentono ai ricercatori di insegnare e agli studenti di lavorare, con minimo di 15 ore settimanali o equivalente, salvo limiti nazionali e verifiche sul mercato del lavoro.
Soggiorno post-studi/post-ricerca per ricerca lavoro o imprenditorialità
L’articolo 25 consente a ricercatori e studenti di restare nello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione per almeno nove mesi dopo il completamento di ricerca o studi, al fine di cercare lavoro o avviare un’impresa. Gli Stati membri possono richiedere un livello minimo di titolo per gli studenti non superiore al livello 7 EQF, verificare dopo almeno tre mesi la reale opportunità di occupazione o impresa e revocare il permesso se le condizioni vengono meno. È prevista la possibilità di presentare la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione originaria.
Familiari dei ricercatori
L’articolo 26 applica, con deroghe, la direttiva 2003/86/CE al ricongiungimento dei familiari dei ricercatori. È previsto un procedimento accelerato, con decisione entro 90 giorni dalla domanda completa, rilascio subordinato alla concessione dell’autorizzazione al ricercatore, validità normalmente coincidente con quella del ricercatore e accesso al lavoro senza termini di attesa, salvo circostanze eccezionali.
Mobilità intra-UE di ricercatori e studenti
Gli articoli 27-32 istituiscono un regime autonomo di mobilità verso secondi Stati membri. I ricercatori possono svolgere parte dell’attività di ricerca in altri Stati membri per mobilità di breve durata fino a 180 giorni per ogni periodo di 360 giorni per Stato membro, o di lunga durata oltre tale soglia; gli studenti possono spostarsi fino a 360 giorni per Stato membro nell’ambito di programmi UE o multilaterali o accordi tra istituti. Per i ricercatori è prevista anche la mobilità dei familiari. La procedura può essere basata su notifica o su domanda di autorizzazione, con termini di opposizione e decisione; gli Stati membri possono chiedere documenti aggiuntivi e rifiutare o opporsi per motivi tassativi, incluso il superamento dei limiti temporali o le cause di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica. Se necessario, il secondo Stato membro può rilasciare un documento dichiarativo del diritto di soggiorno.
Garanzie, controlli e rientro nel primo Stato membro
L’articolo 32 disciplina le verifiche alle frontiere esterne, in particolare quando il primo Stato membro non applica integralmente Schengen, e i meccanismi di cooperazione tra Stati membri. In caso di mancato rispetto delle condizioni di mobilità, il secondo Stato membro può chiedere la cessazione immediata delle attività e il primo Stato membro deve autorizzare senza indugio il reingresso; se l’autorizzazione originaria è scaduta o revocata, si applicano anche regole di rimpatrio o rientro.
Procedure, trasparenza, tasse e sanzioni
L’articolo 33 consente sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro enti ospitanti e, per l’articolo 24, anche contro datori di lavoro inadempienti. L’articolo 34 fissa termini massimi di decisione: 90 giorni dalla domanda completa, ridotti a 60 giorni per enti approvati; prevede integrazione documentale, motivazione scritta e ricorso. L’articolo 35 impone la pubblicazione di informazioni facilmente accessibili e degli elenchi degli enti ospitanti approvati; l’articolo 36 consente tasse non sproporzionate o eccessive.
Cooperazione amministrativa, statistiche e relazione della Commissione
L’articolo 37 prevede punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni, specie sulla mobilità. L’articolo 38 impone la trasmissione annuale di statistiche su autorizzazioni, notifiche, rinnovi, revoche e familiari dei ricercatori, con primo anno di riferimento 2019 e invio entro sei mesi dalla fine dell’anno. L’articolo 39 prevede una relazione periodica della Commissione, per la prima volta entro il 23 maggio 2023.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 40 impone il recepimento entro il 23 maggio 2018 e la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali; il recepimento riguarda solo le modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. L’articolo 41 abroga tali direttive con effetto dal 24 maggio 2018 per gli Stati membri vincolati, salvi gli obblighi residui sui termini di recepimento delle direttive abrogate. L’articolo 42 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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