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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16391/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2013 da un professionista. Il contribuente, dottore commercialista, sosteneva di non essere soggetto all'imposta perché privo di autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo irrilevanti l'entità dei compensi e di alcune spese, nonché i compensi corrisposti a un altro professionista, e valorizzando l'assenza di lavoro dipendente e di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la decisione d'appello fosse solo apparente; 2) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere escluso l'autonoma organizzazione e per avere mal distribuito l'onere della prova, non considerando che i compensi a terzi e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui sono indici rilevanti del requisito impositivo e che, nel giudizio di rimborso, grava sul contribuente la prova dell'assenza del presupposto IRAP.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficientemente comprensibile e al di sopra del minimo costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; nel giudizio di rimborso l'onere di provare l'assenza di tali condizioni grava sul contribuente. Poiché la sentenza impugnata non ha fatto corretto governo di tale regola, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    Il primo motivo è stato ricondotto al vizio di nullità per motivazione meramente apparente; il secondo alla violazione di legge sostanziale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, quale parametro del dovere di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    Individuano il presupposto dell'IRAP e il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • art. 31, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato in un precedente relativo ai promotori finanziari, per ribadire che l'IRAP non si applica quando l'attività non sia autonomamente organizzata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel confronto tra rimborso e omesso versamento dichiarato, ai fini dell'onere della prova.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nullamente censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, ovvero affetta da perplessità o irriducibile contraddittorietà; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire il percorso decisorio.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP promosso dal contribuente, l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede la restituzione dell'imposta.
  • L'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile della propria struttura e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
  • I compensi corrisposti a terzi possono costituire un indice dell'impiego di lavoro altrui e, se rilevanti e non occasionali, sono elementi significativi ai fini dell'accertamento dell'autonoma organizzazione.
  • Il giudice di merito deve valutare in modo specifico gli elementi fattuali allegati in relazione all'IRAP, senza risolversi in affermazioni generiche sulla natura personale o organizzativa delle spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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