Cassazione Penale, Ordinanza n. 19460/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre alla nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 533, comma 1, e 192, comma 1, c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p., contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, assumendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare soprattutto l'esiguità del danno economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logicamente e giuridicamente corretta nel confermare la responsabilità dell'imputato. Quanto alla lieve entità, ha richiamato il principio secondo cui la valutazione deve essere complessiva e non può fondarsi solo sull'esiguità del danno economico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata quale base del titolo di reato confermato in sentenza.
art. 625, comma 7, c.p.
Circostanza aggravante contestata e confermata insieme al furto.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Norma sull'ammissibilità del ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'affermazione di responsabilità e, nel secondo motivo, per contestare il trattamento del fatto come non lieve; la Corte ne esclude la violazione.
art. 192, comma 1, c.p.p.
Invocato per contestare la valutazione probatoria e la motivazione della sentenza di merito.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata contenga una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla responsabilità penale è infondata quando la Corte di merito abbia esaminato la specifica censura difensiva e abbia esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti giuridici.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva della condotta, non potendo fondare il giudizio esclusivamente sull'esiguità del danno economico.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19414/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19449/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19450/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19451/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19452/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19453/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →