Cassazione Penale, Sentenza n. 9962/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di responsabilità per usura aggravata (capo C) per fatti del 2008. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e travisamento per non aver considerato rapporti finanziari leciti e un assegno da 10.000 C non computato; illegittima utilizzazione in appello di un'attestazione bancaria (prova dichiarativa) per dimostrare l'incasso di una cambiale e, quindi, l'avvenuta restituzione di interessi; assenza di prova dell'effettivo incasso di 30.000 C; vizio di motivazione in relazione all'aggravante dello stato di bisogno della vittima; nullità per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato su fatti del 2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congruente e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che si è basata sulla ricostruzione dei flussi finanziari per il 2008, richiamando anche il pagamento di una cambiale con scadenza 15/05/2008 quale riscontro. Ha precisato che il reato di usura si configura anche con la mera pattuizione di condizioni usurarie, non richiedendo l'effettiva corresponsione degli interessi. La censura sull'aggravante dello stato di bisogno è stata esclusa inammissibile se non dedotta in appello e, comunque, giudicata provata alla luce delle condizioni economiche note della vittima. La doglianza sulla presunta nullità per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. è stata ritenuta priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (euro 4843,00 oltre accessori per Scardilla Serafina e Ginardi Marco, e euro 3510,00 oltre accessori per Ginardi Nino).
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
L'articolo è stato interpretato nel senso che il reato di usura si integra non solo con la concreta percezione degli interessi, ma anche con la illecita pattuizione di condizioni usurarie; quindi la mancata effettiva riscossione non esclude il reato
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla correlazione tra chiesto e pronunciato; la Corte ha osservato che eventuali nullità processuali possono risultare prive di rilievo se sussiste estinzione del reato o carenza di interesse
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 521 nell'ambito della censura sulla nullità della sentenza di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto tale doglianza priva di interesse
legge 20 febbraio 2006 n. 46
Richiamata in tema di limite del controllo di legittimità: la Corte di Cassazione resta giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto
Massime di principio
- Il reato di usura può ritenersi integrato già dalla pattuizione di condizioni usurarie; non è indispensabile provare l'effettivo incasso degli interessi per la condanna
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale nella motivazione
- Documenti prodotti in appello (anche attestazioni bancarie) possono essere valutati come riscontro ai rilievi peritali se ritenuti utili dal giudice di merito; la difesa deve specificamente contestarne l'utilizzabilità nei motivi di appello
- L'aggravante dello stato di bisogno può essere desunta dal complesso della situazione economica della vittima e dalla conoscenza che il presunto autore ne aveva; tale circostanza va dedotta tempestivamente nei gradi precedenti
- Le censure processuali relative a presunte nullità possono essere considerate prive di interesse se prevale una causa estintiva o se la nullità non incide sul giudizio di merito già formato
- Per difendere efficacemente l'assenza di usura è cruciale produrre e far emergere in modo documentale e argomentato tutti i pagamenti e le compensazioni (assegni, titoli, flussi bancari) nel corso dei gradi di giudizio, evitando di limitarsi a censure generiche in cassazione
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