Sentenza n. 7881/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. 206/2026 prot. 0015935 del 27.01.2026, emesso dall'Università la Sapienza di Roma -Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio; - del Decreto direttoriale del 24.05.2024, emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui all'art. 9, punto 5, afferma che “La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati” (doc. 2); - di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale compresa la comunicazione di avvio del procedimento nonché ove occorrer possa - del Regolamento Studenti dei corsi di specializzazione D.R. n. 3204/2025 e dell'art. 2, comma 5 del medesimo Regolamento; - della nota (risposta ticket) di CINECA Consorzio Interuniversitario del 24.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto universitario di decadenza dalla Scuola di specializzazione in Geriatria, con annullamento retroattivo degli atti di carriera e richiesta di restituzione della borsa di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (specializzando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la procedura nazionale di ammissione e essersi immatricolato alla Scuola di specializzazione in Geriatria dell'Università La Sapienza, aveva partecipato a una successiva sessione straordinaria di riassegnazione, ottenendo l'assegnazione a un'altra scuola senza tuttavia perfezionare la relativa immatricolazione. Nonostante la risultanza del portale Universitaly relativa alla rinuncia per riassegnazione su altra borsa, l'Università lo aveva convocato per la presa di servizio, ammesso per l'intero anno alle attività formative e assistenziali, corrisposto la borsa di studio e ammesso all'esame annuale, superato con profitto. Dopo oltre un anno, l'Ateneo aveva dichiarato la decadenza retroattiva dal 1° novembre 2024, annullato gli atti di carriera e richiesto la restituzione di € 24.784,35. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 4, 9 e 10 del bando, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell'azione amministrativa, lesione del legittimo affidamento, violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e tutela del diritto allo studio, illegittimità della clausola del bando che attribuiva valore di notifica alle comunicazioni pubblicate nell'area riservata, nullità della comunicazione di decadenza sul portale, violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e incompetenza del Rettore.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha qualificato il decreto formalmente denominato di decadenza come un atto sostanzialmente riconducibile all'annullamento d'ufficio in autotutela, poiché volto a rimuovere retroattivamente gli effetti dell'immatricolazione e dell'attività formativa già svolta. Il Collegio ha riconosciuto la negligenza iniziale del ricorrente, consistente nella mancata tempestiva verifica della propria posizione sul portale e nel mancato perfezionamento dell'immatricolazione presso la sede riassegnata, ma ha ritenuto decisivo il comportamento successivo dell'Amministrazione. La convocazione alla presa di servizio, l'inserimento per un intero anno nelle attività formative e assistenziali, l'erogazione della borsa, l'ammissione e il superamento dell'esame annuale hanno costituito comportamenti positivi, reiterati e univoci, idonei a consolidare un legittimo affidamento sulla stabilità dello status di specializzando. L'onere di consultazione dell'area riservata non poteva prevalere, nel caso concreto, sui comportamenti amministrativi incompatibili con la pretesa decadenza, né le disfunzioni di coordinamento tra il sistema ministeriale e la gestione dell'Ateneo potevano essere imputate al privato in buona fede. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo anche per difetto di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, mancata ponderazione degli interessi, violazione del termine ragionevole, sproporzione della misura e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultavano lesi interessi di terzi, poiché i posti disponibili non erano integralmente coperti, e che l'attività assistenziale era stata effettivamente resa, sicché la richiesta di restituzione integrale della borsa, a fronte dell'utilità acquisita dall'Amministrazione, risultava irragionevole e sproporzionata. Le ulteriori censure sono state assorbite. È stato annullato il decreto di decadenza, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la richiesta di pagamento del 3 aprile 2026; è stata riconosciuta la permanenza nello status di specializzando, con diritto alla prosecuzione del secondo anno e alla fruizione della borsa di studio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 34 Cost.
Il diritto allo studio è stato considerato tra gli interessi fondamentali da bilanciare con le esigenze organizzative e di legalità dell'Amministrazione.
art. 97 Cost.
È stato richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento, coerenza e tutela dell'affidamento nell'azione amministrativa.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È stato richiamato per il dovere di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e cittadino.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio richiede un interesse pubblico concreto e attuale, la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e l'esercizio del potere entro un termine ragionevole; tali presupposti sono stati ritenuti mancanti.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità della comunicazione di decadenza pubblicata sul portale, ma la censura è stata assorbita.
art. 2033 c.c.
È stato richiamato dall'Amministrazione per qualificare come indebito oggettivo le somme corrisposte a titolo di borsa di studio.
art. 2041 c.c.
È stato richiamato dal Collegio, in tema di arricchimento senza causa, per evidenziare l'irragionevolezza della ripetizione integrale di somme relative ad attività assistenziale effettivamente resa e utilmente acquisita dall'Amministrazione.
art. 9, comma 5, del Decreto Direttoriale 24 maggio 2024
La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.
La clausola impone un onere di consultazione periodica, ma non può essere applicata in modo da neutralizzare un anno di comportamenti amministrativi univoci e incompatibili con la decadenza, né da trasferire sul privato le disfunzioni di coordinamento tra sistemi informatici e uffici amministrativi.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione qualifica formalmente un atto come decadenza ma lo utilizza per rimuovere retroattivamente gli effetti di un'immatricolazione o di un rapporto già instaurato, riconosciuto e consolidato, l'atto deve essere sottoposto ai principi propri dell'annullamento d'ufficio, inclusi termine ragionevole, interesse pubblico concreto e attuale, ponderazione degli interessi e tutela dell'affidamento.
- Il legittimo affidamento del privato può sorgere da comportamenti amministrativi positivi, reiterati e univoci, quali convocazione, ammissione all'attività, erogazione di emolumenti, partecipazione agli esami e riconoscimento dei risultati, purché l'affidamento sia qualificato, consolidato nel tempo e non imputabile a dolo o colpa grave del privato.
- L'onere regolamentare o concorsuale di consultare un'area riservata informatica non può prevalere, in modo automatico, su comportamenti concreti dell'amministrazione incompatibili con la decadenza, né può giustificare l'imputazione al privato in buona fede delle disfunzioni di coordinamento tra amministrazioni, uffici o sistemi informatici.
- L'autotutela incidente su una posizione consolidata è illegittima se l'amministrazione richiama genericamente il ripristino della legalità senza indicare il pregiudizio concreto derivante dalla conservazione dell'atto e senza comparare tale interesse con quello del destinatario e degli eventuali controinteressati.
- La misura di autotutela deve rispettare il principio di proporzionalità: la decadenza retroattiva, la cancellazione integrale degli effetti di un percorso già svolto e la ripetizione degli emolumenti sono illegittime quando non siano valutate soluzioni meno invasive e quando l'amministrazione abbia acquisito un'utilità effettiva dall'attività prestata dal privato in buona fede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →