Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione era stato emesso un decreto di estinzione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con condanna della parte ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente. L'avvocato della parte controricorrente, subentrato al precedente difensore, ha chiesto la correzione del decreto perché nel dispositivo non era stata disposta la distrazione delle spese, nonostante una precedente istanza in tal senso contenuta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore. La questione ha riguardato anzitutto l'ammissibilità dell'istanza di correzione, benché proposta oltre il termine di dieci giorni previsto per la reazione al decreto di estinzione, e poi la fondatezza della richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore istante. Il collegio ha esaminato il coordinamento tra gli artt. 380-bis, 391 e 391-bis c.p.c., nonché i presupposti dell'art. 93 c.p.c. in tema di distrazione delle spese, valorizzando il fatto che la richiesta era stata formulata da un difensore munito di procura e che la distrazione può riguardare anche gli onorari/spese riferibili a difensori precedenti.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel decreto di estinzione fosse inserita la statuizione di distrazione delle spese legali liquidate in favore dell'avvocato istante, con effetto liberatorio per la parte condannata al pagamento. La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza anche oltre il termine previsto per la reazione al decreto di estinzione, poiché la correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è proponibile in qualsiasi tempo. Ha inoltre ritenuto valida la richiesta di distrazione, anche in assenza di specifiche formule ulteriori, e ha escluso la liquidazione delle spese di questa fase incidentale.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
il decreto di estinzione reso nel procedimento accelerato si coordina con il rinvio all'art. 391 c.p.c.; in tale ambito può operare anche la correzione di errore materiale del decreto.
art. 391 c.p.c.
si applica anche ai decreti di estinzione ex art. 380-bis c.p.c.; il termine di dieci giorni riguarda la richiesta di fissazione dell'udienza dopo il decreto di estinzione.
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione di errori materiali in qualsiasi tempo anche rispetto al decreto di estinzione emesso nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.; la correzione può essere disposta anche d'ufficio.
art. 93 c.p.c.
legittima il difensore munito di procura a chiedere la distrazione delle spese e consente che la richiesta sia formulata anche nell'interesse di più difensori; l'istanza non richiede un sindacato giudiziale sulla veridicità della dichiarazione di mancato recupero delle spese.
art. 287 c.p.c.
richiamato per la correzione dell'errore materiale e per la legittimazione del difensore che agisce in forza della procura conferita nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
art. 4.4 Codice deontologico degli avvocati europei
l'avvocato non deve fornire scientemente al giudice informazioni false o fuorvianti; il richiamo è usato a sostegno della fiducia riposta nella dichiarazione del difensore istante.
art. 50 Codice deontologico forense
impone un dovere di verità e vieta dichiarazioni false sui fatti rilevanti per il provvedimento del giudice; il richiamo è coerente con la non sindacabilità della veridicità della dichiarazione resa ai fini della distrazione.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche nei confronti del decreto di estinzione emesso nel procedimento accelerato di cassazione e può essere richiesta senza limiti temporali, quando l'errore riguardi la statuizione sulle spese o la mancata pronuncia sulla distrazione.
- Nel sistema della distrazione delle spese, il difensore munito di procura agisce sulla base di un affidamento fiduciario e può chiedere la distrazione anche per gli onorari e le spese riferibili ad altri difensori della stessa parte, senza necessità che tutti i difensori siano co-istanti o co-beneficiari.
- La richiesta di distrazione non richiede formule sacramentali ulteriori rispetto alla domanda di distrazione stessa, poiché la dichiarazione di avere anticipato le spese e di non averle riscosse è implicitamente contenuta nell'istanza; la veridicità di tale dichiarazione non è di regola oggetto di sindacato giudiziale.
- Quando la distrazione è disposta, il pagamento effettuato in favore del difensore distrattario è liberatorio anche per la parte condannata alle spese, poiché l'istituto mira a riallineare la titolarità sostanziale del credito alle prestazioni professionali effettivamente rese.
- In presenza di più difensori succedutisi nel medesimo giudizio, la valutazione della richiesta di distrazione deve tener conto dell'assetto concreto dei rapporti professionali e dell'attività effettivamente svolta, ma tale circostanza non impedisce di riconoscere la distrazione se la domanda è formulata da un difensore ancora munito di procura.
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