Cassazione Civile, Ordinanza n. 04672/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori/donatari)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società che sosteneva di essere creditrice, per forniture commerciali risalenti al 2012, di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario. La domanda mirava a ottenere l'inefficacia, nei propri confronti, di una donazione immobiliare compiuta nel 2013 dal socio accomandatario in favore dei figli, assumendo che tale atto avesse ridotto la garanzia patrimoniale a danno dei creditori. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo necessario, ai fini dell'azione revocatoria, un previo accertamento della fondatezza del credito azionato in via monitoria. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., sostenendo che la società debitrice era stata indebitamente coinvolta nel giudizio senza valida vocatio in ius e senza i presupposti dell'intervento, e che ciò aveva ampliato illegittimamente il thema decidendum; 2) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2901 c.c., contestando la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame con cui si censurava l'affermazione del primo giudice secondo cui sarebbe stato necessario accertare giudizialmente la fondatezza del credito, ribadendo che per la revocatoria basta un credito anche litigioso o eventuale, purché non manifestamente pretestuoso e sorto anteriormente all'atto dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza d'appello, limitandosi a reiterare doglianze già svolte in appello. Ha inoltre evidenziato la carenza di autosufficienza del primo motivo, poiché non erano stati trascritti o specificamente indicati gli atti rilevanti per verificare l'esistenza del credito e il contenuto degli atti dispositivi. La Corte ha aggiunto che la motivazione della Corte d'appello era adeguata e conforme al minimo costituzionale e che il ricorso tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria non richiede un credito già definitivamente accertato, ma presuppone comunque che la pretesa creditoria non sia manifestamente infondata o pretestuosa e presenti un sufficiente grado di serietà e probabilità.
art. 100 c.p.c.
Richiamato come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, invocata dalla ricorrente per contestare la partecipazione della società debitrice al giudizio.
art. 105 c.p.c.
Richiamato in relazione all'intervento del terzo; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non supera il difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve indicare specificamente le parti della decisione impugnata e le censure mosse; non basta una contestazione generica o che non colga la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; in mancanza, la doglianza si risolve in un 'non motivo' e il ricorso è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale della censura di violazione di legge proposta nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che la rivalutazione delle prove e dei fatti non è consentita in cassazione, salvo i limitati vizi motivazionali ivi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte nei gradi di merito integra un motivo inidoneo e può condurre all'inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta di autosufficienza, cioè quando non indica o non trascrive gli atti e i documenti decisivi sui quali fonda le censure.
- L'azione revocatoria ordinaria presuppone che il credito, pur non dovendo essere certo, liquido ed esigibile, sia sorretto da elementi oggettivi che ne rendano non manifesta la pretestuosità e ne mostrino la concreta probabilità di accoglimento.
- Ai fini del controllo di legittimità, la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L'appello deve contenere censure specifiche e mirate alla decisione impugnata; la contestazione generica o non aderente al nucleo motivazionale della sentenza è inidonea a superare la soglia di ammissibilità.
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