Cassazione Penale, Sentenza n. 35481/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2024 che ha confermato il diniego della liberazione anticipata per il semestre 05/04/2022-05/10/2022 (mentre aveva accolto la relativa istanza per il semestre successivo 05/10/2022-05/04/2023). Il ricorrente contestava il rigetto sostenendo vizio di motivazione e omissione di esame di elementi a favore (giustificazioni per ritardi dovuti al lavoro e dichiarazione della moglie sulla presenza in casa in occasione del controllo notturno). Denuncia specifica di motivazione generica e mancata valutazione analitica delle violazioni e delle giustificazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale completa, logica e specifica: sono state indicate singolarmente le reiterate violazioni delle prescrizioni dell'affidamento in prova, la prosecuzione delle condotte nonostante due diffide (30/04/2022 e 10/05/2022) e la successiva sospensione della misura (22/09/2022), circostanze che dimostrano la mancata adesione all'opera rieducativa nel semestre contestato. Le giustificazioni addotte (presunti ritardi per lavoro; dichiarazione della moglie sul controllo notturno) sono state ritenute non provate o non credibili (assenza di attestazione del datore di lavoro; incongruenze nella testimonianza della coniuge). Perciò il diniego della liberazione anticipata per il semestre 05/04/2022-05/10/2022 è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Regola la modalità di reclamo avverso provvedimenti relativi ai benefici; qui indicata come norma procedurale che consente il reclamo proposto dal ricorrente.
art. 54 Ord. pen.
Disciplina la liberazione anticipata e i criteri di valutazione della condotta del condannato; la Corte ha ritenuto che il giudizio negativo sul comportamento, adeguatamente motivato, giustifica il diniego del beneficio.
art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.
Stabilisce che la concessione del beneficio è subordinata alla prova di un concreto recupero sociale e a una positiva evoluzione della personalità; la sentenza applica questo criterio per valutare l'assenza di adesione all'opera rieducativa.
Massime di principio
- Il giudice valuta la condotta del beneficiario anche frazionando i semestri: violazioni concentrate in uno specifico semestre possono giustificare il diniego per quel periodo pur non comportando la revoca complessiva della misura.
- La pluralità e la reiterazione di violazioni, soprattutto se persistenti dopo diffide formali, costituiscono un elemento molto significativo per escludere l'adesione al programma rieducativo e legittimare il diniego di benefici come la liberazione anticipata.
- Le giustificazioni fornite dal detenuto devono essere documentate e credibili (es. attestazione del datore di lavoro per ritardi motivati da lavoro); dichiarazioni non corroborate o contraddittorie (anche di familiari) rischiano di essere ritenute inidonee a modificare la valutazione negativa.
- La sospensione della misura alternativa (es. affidamento in prova) intervenuta in corso di semestre è un indice probatorio rilevante che rafforza la valutazione negativa sulla partecipazione al percorso rieducativo.
- In ricorsi per vizio di motivazione il giudice d'appello o di legittimità richiede motivazioni analitiche: però una motivazione dettagliata e logica che indichi fatti, episodi e valutazioni del loro significato è sufficiente a respingere la censura se dimostra il nesso tra condotte e mancato recupero.
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