Cassazione Penale, Sentenza n. 1945/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizi di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 590‑bis, comma 7, cod. pen. L'imputato sostiene che la persona offesa (Morcinelli) aveva una condotta concausale: viaggiava a velocità non prudenziale per l'ora notturna, non teneva rigorosamente la destra (procedeva al centro della carreggiata, 60/80 cm dalla linea di mezzeria) e dunque, se si fosse tenuto a destra o avesse rallentato o utilizzato la banchina sterrata, l'urto sarebbe potuto essere evitato o avere minori conseguenze. Si deduce pertanto che l'evento non sia stata esclusiva conseguenza della condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. È stata confermata la sentenza della Corte d'appello di Ancona (e quindi del Tribunale di Pesaro) che aveva ritenuto Rondina responsabile del reato previsto dall'art. 590‑bis, comma 2, cod. pen. e dell'illecito amministrativo ex art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo a 1 anno e 6 mesi di reclusione e alla sospensione della patente per pari durata. È stata confermata la condanna in solido con ARCA Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, con liquidazione di provvisionali: €280.000,00 per Morcinelli, €50.000,00 per Aramini, €25.000,00 per Bia. La Corte ha ritenuto che la condotta della vittima non fosse tale da configurare un concorso causale significativo: la posizione della moto e la velocità risultata non erano imprudenti alla luce delle condizioni notturne e dell'illuminazione, e la manovra dell'imputato (svolta a sinistra imprudente, senza vedere la moto e non perpendicolare) è stata ritenuta causa esclusiva dell'incidente. Conseguentemente il beneficio attenuante ex art. 590‑bis, comma 7, è stato escluso. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le parti civili non hanno ottenuto la liquidazione delle spese di legittimità per mancato apporto effettivo alla decisione.
Norme richiamate
art. 590‑bis cod. pen., comma 2
Norma che disciplina l'omicidio colposo stradale/lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione; la disposizione è la base della responsabilità penale per la condotta dell'imputato nell'incidente.
art. 590‑bis cod. pen., comma 7
«qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà»
Attenuante speciale ad effetto speciale che opera quando l'evento non è esclusiva conseguenza della condotta dell'imputato: può applicarsi anche se vi è concorso di cause esterne o concorso di colpa della vittima, purché sia dimostrato un apporto causale rilevante. Non opera se la condotta della vittima è lecita e completamente estranea al decorso causale dell'evento.
art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma del Codice della Strada richiamata per l'illecito amministrativo (sanzione accessoria sospensione patente) collegato al fatto di guida che ha causato l'incidente.
art. 45 cod. pen.
Principio secondo cui il caso fortuito o la forza maggiore escludono la responsabilità penale; citato per delimitare l'ambito di applicazione dell'attenuante speciale (che può riguardare concorso di cause, ma non i casi che escludono la punibilità).
art. 143 cod. strada
Disposizione che prescrive l'obbligo di mantenersi sulla destra della carreggiata; la Corte ha ricordato che l'obbligo non comporta l'obbligo di rasentare il margine quando ciò risulti pericoloso, e che la semplice percorrenza non strettamente al limite destro non è automaticamente comportamento imprudente.
Massime di principio
- L'attenuante speciale (art. 590‑bis, comma 7) può operare quando l'evento ha concause esterne alla condotta dell'imputato, compresa una possibile colpa della vittima, ma è necessario accertare un effettivo apporto causale della condotta della vittima o della causa esterna.
- Non basta l'ipotesi teorica che la vittima avrebbe potuto tenere una condotta diversa: la difesa deve dimostrare che il diverso comportamento avrebbe ragionevolmente e concretamente evitato l'evento o ne avrebbe modificato significativamente l'esito.
- La condotta della vittima è rilevante solo se era imprudente o ha inciso causalmente nell'evento; una condotta lecita o giustificata dalle condizioni di luogo/tempo (es. strada notturna mal illuminata) non esclude automaticamente la responsabilità dell'agente.
- L'obbligo di tenersi a destra (art. 143 c.d.s.) non impone di rasentare il margine quando ciò può essere pericoloso; la valutazione della ragionevolezza della posizione del veicolo va fatta anche in base a condizioni ambientali e di sicurezza.
- Nel giudizio di legittimità la Corte valuta la coerenza e la logicità della motivazione dei giudici di merito: argomentazioni medico‑tecniche o ricostruzioni delle traiettorie e dei tempi che risultino congrue e motivate rendono difficoltosa l'asserita applicabilità dell'attenuante.
- Sulla prova dell'eventuale concorso causale grava in pratica chi allega la circostanza attenuante: occorre fornire elementi concreti (velocità, posizioni, tempi, margini di manovra) che rendano verosimile il diverso esito.
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