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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21454/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica sita in Latera, oggetto di procedura DOCFA presentata nel 2016 con proposta di categoria D/1 e rendita molto inferiore rispetto a quella poi rettificata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di rettifica elevando la rendita e ha sostenuto, in cassazione, che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione dovessero essere inclusi nella stima catastale come componenti strutturali e impiantistiche della centrale, non come pertinenze di miniera, richiamando la disciplina catastale, la circolare n. 6/2012, l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e la circolare 2/E del 2016. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR disatteso le doglianze su costi e deprezzamento senza confrontarsi con una consulenza tecnica di parte allegata; dall'altro, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta sovrastima dei costi e sul deprezzamento per vetustà. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale perché la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015, applicabile ratione temporis, esclude dalla rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; i pozzi geotermici, essendo parti essenziali e funzionali del ciclo produttivo dell'energia, non devono essere computati. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale, osservando che le censure miravano a una rivalutazione del merito e che la consulenza di parte ha valore di mera allegazione difensiva, priva di autonoma efficacia probatoria. Il dispositivo finale ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, correggendo però la motivazione della sentenza di merito: ha escluso che i pozzi geotermici vadano assoggettati a rendita catastale in base alla disciplina previgente richiamata dall'Ufficio e ha invece applicato l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, ritenendo che, dal 1° gennaio 2016, siano esclusi dalla stima diretta i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle società, sia perché diretto a contestare valutazioni di merito, sia perché basato su consulenza di parte priva di autonoma forza probatoria e non specificamente indicata nelle parti ritenute decisive. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti incidentali, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre la violazione di norme sostanziali in tema di rendita catastale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato nel ricorso incidentale per denunciare violazione di norme processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette al merito

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque esaminato le questioni sollevate

  • art. 4 r.d. 13 novembre 1939, n. 652

    norma richiamata dall'Ufficio nel ricorso principale quale base della disciplina catastale, ma non ritenuta decisiva alla luce della normativa sopravvenuta

  • art. 10 r.d. 13 novembre 1939, n. 652

    norma richiamata dall'Ufficio nel ricorso principale in tema di stima catastale

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    la norma è stata ritenuta applicabile ratione temporis e decisiva: esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dall'infissione al suolo e dalla connessione strutturale

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato dall'Ufficio come base del valore della circolare n. 6/2012, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina sopravvenuta del 2015

  • art. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572

    invocato dall'Ufficio per sostenere la riconducibilità dei pozzi alla disciplina delle miniere; la Corte ha escluso tale inquadramento

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    ulteriore richiamo alla disciplina della nozione di costruzione e all'esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo dalla stima catastale

  • art. 380, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha ritenuto le censure comunque inammissibili

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dal 1° gennaio 2016 occorre applicare la disciplina dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, che include nel valore catastale il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Ai fini dell'esclusione dalla stima catastale rileva la funzione del bene rispetto al processo produttivo, non la mera infissione al suolo o la connessione strutturale al fabbricato: componenti essenziali del ciclo produttivo possono restare fuori dalla rendita anche se materialmente integrate nell'impianto.
  • In sede di legittimità, la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.
  • La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva e non ha autonoma efficacia probatoria; il giudice di merito non è tenuto a confutarne analiticamente il contenuto quando fondi la decisione su elementi incompatibili con essa.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l'effettiva mancanza di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, seppure con motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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