Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento emessa da Roma Capitale per oltre 219 mila euro, a titolo di canone per occupazione di suolo pubblico e di sanzioni e maggiorazioni, in relazione all'area prospiciente un immobile oggetto di lavori con ponteggi. Le interessate avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata l'occupazione abusiva in due periodi; la Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva respinto l'appello ritenendo non riproposte in modo specifico le prove orali, non prodotte alcune ricevute COSAP e inammissibili varie deduzioni; con sentenza definitiva aveva poi confermato, sulla base di c.t.u., la quantificazione del canone. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto, quanto alla sentenza non definitiva, violazione delle norme sul processo civile e sulla prova, sostenendo che le istanze istruttorie erano state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che il giudice non poteva considerarle abbandonate, che operava il principio di non contestazione sulle deduzioni relative ai pagamenti e alle licenze degli esercenti commerciali, e che, mancando il fascicolo d'ufficio, il giudice d'appello avrebbe dovuto attivarsi per la ricerca e ricostruzione degli atti. Quanto alla sentenza definitiva, hanno censurato l'adesione acritica alle conclusioni del c.t.u. e l'interpretazione del tariffario comunale, invocando i principi di buona fede e tutela dell'affidamento, nonché l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di incertezza della fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi diretti contro la sentenza non definitiva, ritenendo che le prove orali fossero state ritualmente e specificamente riproposte, che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato la non contestazione delle deduzioni fattuali e che, in presenza della mancata reperibilità di atti del fascicolo d'ufficio, il giudice dovesse disporne la ricerca e, se necessario, la ricostruzione mediante le copie prodotte in cassazione. I motivi contro la sentenza definitiva sono stati dichiarati assorbiti. Di conseguenza la Corte ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa nella contestazione della valutazione delle prove e delle istanze istruttorie.
art. 97 Cost.
invocato nel motivo sulla sentenza definitiva in relazione ai criteri di interpretazione e applicazione del tariffario comunale.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza e al controllo sulle conclusioni del consulente tecnico.
art. 115 c.p.c.
richiamato sia per il principio di non contestazione sia per la valutazione della prova nel processo civile.
art. 116 c.p.c.
richiamato per la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria istruttoria e alla riproposizione delle prove orali.
art. 189 c.p.c.
richiamato nel motivo sul mancato esame delle istanze istruttorie.
art. 132 c.p.c.
richiamato per la dedotta carenza di motivazione della sentenza.
art. 360 c.p.c.
indicata come norma di ricorso per i vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pronuncia in danno delle ricorrenti su un presupposto processuale non loro imputabile.
art. 165 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al fascicolo e alla gestione degli atti di parte.
art. 168, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trasmissione e gestione del fascicolo d'ufficio.
art. 169 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al fascicolo di parte e alla documentazione processuale.
art. 347 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla formazione del fascicolo in appello.
art. 72 disp. att. c.p.c.
richiamato per la ricerca e gestione del fascicolo d'ufficio.
art. 74 disp. att. c.p.c.
richiamato per la ricostruzione degli atti mancanti dal fascicolo.
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo sulla interpretazione del regolamento/tariffario comunale.
art. 1370 c.c.
richiamato quale criterio interpretativo favorevole in caso di dubbio sul contenuto della disciplina applicabile.
art. 1371 c.c.
richiamato quale criterio interpretativo nel dubbio sulla tariffa da applicare.
art. 41 Carta di Nizza
invocato in relazione alla tutela dell'affidamento e all'interpretazione dell'atto amministrativo.
art. 10, comma 3, L. 212/2000
richiamato per sostenere la tutela dell'affidamento e la buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Le istanze istruttorie non accolte o non espressamente rigettate devono essere riproposte in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni; tuttavia la volontà di insistere nella richiesta può risultare anche complessivamente dalla condotta processuale della parte e dal rinvio espresso agli atti difensivi già depositati.
- Se il giudice di merito ha ritenuto il processo sufficientemente istruito e non ha adottato un espresso provvedimento sulle prove richieste, la mancata ammissione dei mezzi istruttori può risultare da un rigetto implicito, ma tale evenienza va comunque correttamente valutata alla luce delle conclusioni effettivamente formulate dalla parte.
- Il principio di non contestazione deve essere verificato rispetto alle specifiche allegazioni di fatto della parte e non può essere eluso limitandosi a rilevare l'assenza di alcuni documenti, se la controparte non prende posizione sulle deduzioni fattuali formulate.
- Quando documenti ritualmente prodotti non siano rinvenibili nel fascicolo d'ufficio, il giudice deve attivarsi per la loro ricerca e, se l'esito è negativo, consentire la ricostruzione del loro contenuto, senza imputare alla parte la mancanza di atti non dipendenti dalla sua condotta.
- In presenza di una censura sulla quantificazione del canone o del corrispettivo pubblico, l'eventuale riesame della base fattuale e istruttoria può rendere assorbiti i motivi relativi alla successiva determinazione aritmetica dell'importo.
- L'interpretazione di una disciplina tariffaria o regolamentare ambigua può richiedere la valutazione dei criteri di buona fede e tutela dell'affidamento, specie quando il rapporto intercorre con una pubblica amministrazione.
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