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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26169/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per fatti avvenuti nel luglio 2018. I motivi principali: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancata e non approfondita valutazione dell'attendibilità della persona offesa Vivaldi e assenza di elementi di riscontro delle sue dichiarazioni (ricorso Rachid; primo motivo Atimi); 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Atimi (secondo motivo); 3) manifesta illogicità della motivazione relativamente all'aumento di pena per continuazione tra i reati (terzo motivo). Le difese hanno richiamato incongruenze nelle dichiarazioni di Vivaldi e intercettazioni a favore della tesi difensiva.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze basate sull'art.192 c.p.p. non possono essere dedotte come violazione di legge in cassazione ma, al più, come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Pur valutando i profili di motivazione, la Corte ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente ricostruzioni alternative dei fatti già esaminate e respinte in sede di merito. La Corte territoriale aveva analiticamente valutato l'attendibilità della persona offesa, rilevando la costanza delle sue dichiarazioni e fornendo elementi di riscontro (indicazione del capanno, identificazione dell'auto usata, tabulati telefonici e agganci alle celle nella zona e corrispondenza con l'utenza della persona offesa). Sull'esclusione delle attenuanti generiche la Corte ha confermato che l'incensuratezza non è di per sé sufficiente ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; la gravità dei fatti e la mancanza di elementi giustificativi hanno impedito il riconoscimento. Quanto all'aumento di pena per continuazione la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di merito, che ha valorizzato la violazione più grave (rapina) e le modalità cruente dell'azione giustificanti un incremento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte osserva che le doglianze relative all'attendibilità dei testimoni/persona offesa ai sensi dell'art.192 non costituiscono ipotesi di nullità o motivo di illegittimità deducibile in cassazione come violazione di legge; possono essere comunque valutate nella sede di legittimità solo nella forma di vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e con adeguata specificità.

  • art. 606 c.p.p. (lett. c) ed e))

    Richiamata la limitazione dei motivi di cassazione: la lett. c) riguarda il vizio di diritto e la lett. e) la mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione; le doglianze sulla valutazione della prova devono essere inquadrate correttamente per essere esaminate.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma procedurale che ha autorizzato la formulazione di requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale in luogo della requisitoria orale: il PG ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con tale strumento.

  • art. 62-bis c.p. (comma 3)

    Richiamato in ordine alle attenuanti generiche: la Corte ha precisato che l'incensuratezza da sola non è sufficiente per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi che giustifichino il loro riconoscimento rispetto alla gravità del fatto.

  • articoli del codice penale relativi ai reati contestati (es. art. 630 c.p., art. 628 c.p., art. 612 c.p. e norme sulle lesioni)

    Si tratta delle disposizioni penali che definiscono i reati per cui gli imputati sono stati condannati; la Corte d'appello ha individuato tra questi la fattispecie più grave (rapina) e ha motivato il trattamento sanzionatorio anche in relazione alle modalità dell'azione (cruenta e con alto grado di dolo), giustificando l'aumento della pena per continuazione.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla valutazione dell'attendibilità dei testi/persona offesa ex art.192 c.p.p. non sono in via ordinaria deducibili in cassazione come violazione di legge: devono essere trasformate in censure precise sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e corredate di specificità.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati in merito è inammissibile: occorre indicare carenze argomentative concrete nella motivazione della decisione impugnata.
  • La Corte di merito può sorreggere la credibilità della persona offesa valorizzando elementi di riscontro oggettivi (es. luogo indicato, identificazione di mezzi/veicoli, tabulati telefonici e agganci alle celle) che integrano e confermano le dichiarazioni, riducendo efficacia delle mere contestazioni difensive.
  • L'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve valutare la gravità del fatto e la presenza di elementi che giustifichino un trattamento mitigato.
  • L'aumento di pena per continuazione richiede adeguata motivazione in rapporto alla gravità e alle modalità dei reati: modalità cruente e forte intensità del dolo possono giustificare un incremento sanzionatorio.
  • Per massimizzare le possibilità di successo in cassazione, il ricorrente deve: a) evitare censure meramente fattuali o ricostruzioni alternative; b) individuare e dimostrare precise omissioni o contraddizioni nella motivazione; c) produrre riferimenti puntuali agli atti e alle parti della sentenza censurate.

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