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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 5348 del 6 settembre 2021, notificata l’8 settembre 2021, emessa ai sensi dell'art. 54 comma IV del Testo Unico Enti Locali, avente ad oggetto l’ordine di rimozione del pericolo di crollo di un muro di contenimento posto tra gli stabili condominiali in Crotone sulle Vie dei Goti e dei Normanni, tale da arrecare grave pericolo per la pubblica incolumità nonché per la stabilità della rete stradale, e altri connessi adempimenti.

Giustizia amministrativa202101861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza e rimozione del pericolo di crollo di un muro di contenimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, con la quale era stato loro ordinato di realizzare immediatamente opere provvisionali o definitive per eliminare il pericolo di crollo di un muro, garantire la sicurezza dell'area mediante transennatura e depositare una dichiarazione asseverata al termine dei lavori, con previsione dell'esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza. Il primo motivo deduceva l'assenza di responsabilità dei condomìni, l'omessa considerazione di rimedi ordinari, la sproporzione e l'eccessiva onerosità degli interventi, nonché il difetto di motivazione e l'impossibilità per i destinatari di eliminare una situazione che avrebbe richiesto opere complesse. Con il secondo motivo si sosteneva che il muro fosse di proprietà comunale, in quanto opera di urbanizzazione destinata al sostegno della sede stradale, anche in forza di una convenzione urbanistica del 1977, e che l'onere manutentivo gravasse quindi sul Comune. Il terzo motivo deduceva l'obbligo del Comune di intervenire perché si sarebbe trattato di un'opera pubblica. Il quarto motivo richiamava l'art. 30 del d.lgs. 285/1992, assumendo la responsabilità manutentiva del Comune quale proprietario del manufatto. La situazione di pericolo era stata segnalata dagli stessi ricorrenti e accertata dai Vigili del Fuoco, che avevano rilevato il pericolo di crollo del muro e segnali di frana della strada soprastante.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo che l'ordinanza contingibile e urgente sia indirizzata a soggetti che, in ragione della disponibilità materiale o del rapporto con il bene, abbiano la concreta e fattuale possibilità di intervenire tempestivamente, senza che sia necessario accertarne previamente la responsabilità per la situazione di pericolo o la proprietà del bene. L'ordinanza ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: eventuali responsabilità e azioni di rivalsa possono essere accertate successivamente. Nel caso concreto il pericolo era stato accertato dai Vigili del Fuoco e non era contestabile, essendo stato inizialmente denunciato dagli stessi condomìni. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché richiamava il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e individuava gli interventi necessari alla rimozione del pericolo; la situazione presentava carattere contingibile e atipico, non essendo individuati rimedi tipizzati idonei. È stata esclusa anche la violazione del principio di proporzionalità, poiché l'ordinanza imponeva opere anche provvisorie, purché idonee a ripristinare la sicurezza. Il TAR ha inoltre escluso che la proprietà comunale del muro derivasse automaticamente dalla sua eventuale qualificazione come opera di urbanizzazione primaria o dalla mera edificazione, rilevando che sarebbero stati necessari specifici adempimenti formali per verificarne la consistenza e trasferirne la proprietà, nonché la presa in carico comunale delle opere previste dalla convenzione urbanistica. Non essendo dimostrate né la natura di opera pubblica né la proprietà comunale del manufatto, sono stati respinti anche il terzo e il quarto motivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Consente al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica; il potere può essere esercitato nei confronti di chi abbia la disponibilità materiale del bene e la concreta possibilità di intervenire, senza previo accertamento della responsabilità dell'evento.

  • art. 30 d.lgs. 285/1992

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo manutentivo del Comune quale proprietario del manufatto, ma il motivo è stato respinto perché la proprietà comunale non è stata dimostrata.

Massime di principio

  • Un'ordinanza contingibile e urgente diretta a eliminare un grave pericolo per l'incolumità pubblica può essere rivolta al soggetto che abbia la materiale disponibilità del bene e la concreta possibilità di intervenire tempestivamente, anche se non ne sia accertata la proprietà o la responsabilità causale per la situazione di pericolo.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza hanno natura ripristinatoria e non sanzionatoria: l'amministrazione può ordinare la rimozione del pericolo senza previo accertamento della responsabilità del destinatario, riservando a un momento successivo l'eventuale individuazione dei responsabili e le azioni di rivalsa.
  • La contingibilità e l'urgenza dipendono dalla necessità attuale di tutelare l'incolumità pubblica, anche quando la situazione pericolosa sia preesistente, prevedibile o eventualmente riconducibile alla stessa amministrazione; rileva l'esigenza concreta e immediata di intervenire.
  • La motivazione dell'ordinanza è sufficiente quando richiama un accertamento tecnico attendibile del pericolo e indica le opere necessarie a rimuoverlo, anche provvisionali, purché la misura sia proporzionata all'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza.
  • La proprietà pubblica di un'opera di urbanizzazione non si trasferisce automaticamente al Comune per effetto della mera edificazione o della previsione in una convenzione urbanistica, richiedendo gli adempimenti formali di verifica, trasferimento e presa in carico dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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