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Legge

L.R. FVG 15/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina regionale su commercio, somministrazione e attività venatorie alle direttive UE 2006/123/CE, 2009/147/CE e 92/43/CEE, modificando varie leggi regionali su autorizzazioni, pianificazione commerciale, commercio su aree pubbliche e deroghe venatorie. Introduce anche regole transitorie per la stagione 2012-2013 e limiti specifici per alcune attività faunistiche.

Adeguamento della normativa regionale Friuli Venezia Giulia al diritto UE in materia di commercio e fauna venatoria

Adeguamento alla normativa europea in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale interviene in attuazione degli obblighi comunitari della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiornando la disciplina in materia di attività commerciali e di gestione faunistico-venatoria. Il provvedimento recepisce i principi delle direttive sui servizi nel mercato interno e sulla tutela di uccelli, habitat e specie protette, incidendo su più leggi regionali già vigenti.

Principi generali di recepimento e semplificazione

La Regione afferma che gli atti di recepimento delle direttive UE non devono introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, salvo circostanze eccezionali motivate nella relazione accompagnatoria. Sono considerati livelli eccessivi, tra l’altro, requisiti e oneri non necessari, estensioni dell’ambito applicativo che aumentino gli oneri amministrativi e procedure o sanzioni più gravose del necessario.

Disciplina del commercio e attuazione della direttiva servizi

Nel settore commerciale la legge adegua la normativa regionale ai principi della direttiva 2006/123/CE, con particolare attenzione a semplificazione amministrativa, uniformità dei procedimenti e riduzione di vincoli non necessari. Vengono rivisti i criteri di pianificazione commerciale e le condizioni per l’insediamento delle attività, con specifico riferimento alla grande distribuzione e al commercio su aree pubbliche.

Pianificazione commerciale e limiti all’insediamento

La pianificazione commerciale deve perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema distributivo, tenendo conto anche degli interessi dei consumatori. Le limitazioni all’insediamento di esercizi di vendita sono ammesse solo per motivi di tutela del territorio e dell’ambiente, del pluralismo distributivo e dell’equilibrio tra tipologie commerciali.

Sono valorizzati criteri legati a:

  • sostenibilità territoriale, urbanistica e ambientale;
  • viabilità, traffico e inquinamento acustico;
  • equilibrio tra le diverse forme distributive, anche per sostenere aree periferiche e zone carenti di servizi.

Per gli esercizi di grande struttura con superficie complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del piano di settore comunale, restano applicabili le prescrizioni specifiche previste dalla disciplina regionale.

Autorizzazioni commerciali e sedi di avvio dell’attività

Per talune attività commerciali e di somministrazione viene modificato il criterio territoriale del Comune competente, che non è più quello di residenza o sede legale del titolare, ma quello nel quale l’esercente intende avviare l’attività. La modifica riguarda sia il commercio ordinario sia altre fattispecie disciplinate dalla legge regionale 29/2005.

Commercio su aree pubbliche

La disciplina del commercio ambulante viene semplificata e resa più coerente con il modello della segnalazione certificata di inizio attività per il commercio itinerante. L’autorizzazione itinerante è sostituita dalla SCIA presentata al Comune in cui il richiedente intende iniziare l’attività, con estensione anche alla vendita al domicilio del consumatore e in altri luoghi frequentati per lavoro, studio, cura o svago.

Sono inoltre ridefiniti alcuni profili di accesso e di utilizzo dei posteggi, con eliminazione di vincoli collegati alla sola appartenenza territoriale regionale o al precedente regime autorizzatorio. I Comuni devono comunicare alla Camera di commercio i provvedimenti di rilascio, revoca o modifica dei titoli, mentre gli operatori devono comunicare ogni variazione entro trenta giorni.

Monitoraggio del sistema commerciale

La legge rafforza il monitoraggio delle superfici commerciali previste dai piani comunali di settore. La Direzione centrale competente deve seguire le superfici impegnate o rese disponibili per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti, aggiunte di settore, concentrazioni, cessazioni o riduzioni, anche per individuare quote di mercato regionali minime e massime per le diverse tipologie distributive.

Attività venatoria, deroghe e tutela faunistica

La parte venatoria adegua la normativa regionale alle direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali. La disciplina delle deroghe viene precisata quanto a procedura, tempi, limiti, controllo dei capi abbattuti e soggetti autorizzati al prelievo in deroga.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga entro trenta giorni prima dell’inizio dell’annata venatoria, sentito il Comitato faunistico regionale e gli enti interessati. È previsto un termine di conclusione del procedimento di trenta giorni. Per la stagione venatoria 2012-2013, però, è espressamente previsto che tali termini non si applichino.

Prelievi venatori in deroga

I prelievi in deroga possono essere effettuati solo da cacciatori iscritti nelle riserve di caccia o nelle aziende faunistico-venatorie regionali, in possesso della licenza, delle schede di monitoraggio e di una specifica abilitazione. Il prelievo può avvenire da appostamento o in forma vagante, salvo limitazioni stabilite dalla Giunta.

Le deroghe non possono essere attivate per specie in grave diminuzione numerica durante la nidificazione o la migrazione di ritorno, salvo il controllo delle specie alloctone. La Giunta può modificare, sospendere o revocare le deroghe in caso di sopravvenute esigenze di conservazione o di venir meno delle finalità originarie.

Siti Natura 2000 e attività estrattive

Nella disciplina dei siti della rete Natura 2000 vengono ammesse, a determinate condizioni, l’ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale e la riorganizzazione dei relativi perimetri, purché ricorrano ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, previa valutazione di incidenza e adozione di misure di mitigazione o compensazione. Sono indicati limiti massimi di 15.000 metri cubi annui di estratto e di 10 ettari di area interessata.

Modifiche alla disciplina faunistico-venatoria regionale

La legge introduce o modifica varie disposizioni in materia di programmazione faunistica, esercizio della caccia, selvaggina pronta caccia, cani da traccia, annotazione degli abbattimenti, sanzioni e recupero della fauna ferita.

Tra gli elementi principali:

  • è favorita la ricostituzione delle popolazioni selvatiche e sono ammesse, nelle more del piano faunistico venatorio regionale, immissioni di selvaggina pronta caccia;
  • vengono regolati i cani da traccia e i relativi conduttori, con corsi obbligatori, esami, validità regionale delle abilitazioni e possibilità di recupero di fauna ferita anche per incidenti stradali;
  • sono disciplinati i richiami vivi, ammettendo anche uccelli provenienti da allevamento se appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga, con obbligo di contrassegno inamovibile;
  • sono aggiornate le sanzioni per varie violazioni venatorie e le regole sul ritiro del tesserino regionale di caccia, subordinandolo alla sentenza di condanna di primo grado nei casi previsti.

Uso del cane da riporto e commercializzazione della selvaggina

Su tutto il territorio regionale è autorizzato l’uso del cane da riporto per le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.

Le assemblee delle Riserve di caccia possono deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina regolarmente abbattuta rimanente, nel rispetto delle norme UE in materia igienico-sanitaria e previo controllo delle Aziende sanitarie. I proventi devono essere destinati esclusivamente a opere di miglioramento ambientale nel territorio affidato alla Riserva; la stessa possibilità è prevista anche per i Distretti venatori.

Regime transitorio e stagionale

Per la stagione venatoria 2012-2013 la disciplina delle deroghe prevede una deroga espressa ai termini ordinari di adozione dei provvedimenti. L’atto, inoltre, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Destinazione e coordinamento istituzionale

La legge e gli atti regionali successivi adottati per la sua attuazione devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della comunicazione alla Commissione europea.

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