L.R. FVG 20/2012
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge friulana disciplina tutela, custodia, identificazione e anagrafe degli animali di affezione, con obblighi per i detentori, regole per canili/gattili, colonie feline, commercio e allevamento, accesso dei cani ai luoghi pubblici, sanzioni e contributi. È in vigore dal 1° novembre 2012, ma alcune disposizioni riguardano termini transitori e spese dell’anno 2012.
Tutela e benessere degli animali di affezione
Tutela e benessere degli animali di affezione
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia definisce un quadro organico di tutela del benessere degli animali di affezione, del contrasto al randagismo e della disciplina di anagrafi, ricoveri, commercio, colonie feline e controlli. L’ambito applicativo è limitato al territorio regionale e molte disposizioni rinviano a regolamento di esecuzione e manuale operativo.
Finalità e principi generali
La Regione assume la tutela della salute, del benessere e del rispetto degli animali come finalità pubblica e promuove anche tramite l’educazione un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente. Gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti; sono condannati maltrattamento, abbandono e introduzione illecita di animali di affezione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale.
Definizioni e soggetti attuatori
La legge chiarisce le principali nozioni operative: animali di affezione, detentore, allevamento commerciale di cani e gatti, commercio di animali di affezione, colonia felina, oasi felina, gattile e struttura di ricovero e custodia. All’attuazione concorrono Regione, Comuni, Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, veterinari liberi professionisti e, in collaborazione, associazioni animaliste, ambientaliste ed enti zoofili.
Responsabilità del detentore e divieti principali
Chi detiene un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve garantirgli sistemazione idonea, cure e attenzioni adeguate alla specie, razza, età e sesso. Sono imposti obblighi specifici su ricovero, alimentazione e acqua, prevenzione sanitaria, possibilità di esercizio fisico, prevenzione della fuga, tutela di terzi, pulizia e trasporto adeguato.
Sono inoltre previsti divieti e limiti rilevanti:
- vietato separare cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei due mesi, salvo necessità certificate dal veterinario;
- gli animali possono essere soppressi solo da medico veterinario, con farmaci eutanasici e previa anestesia profonda, in caso di grave malattia o sofferenza con prognosi certificata;
- il Sindaco può disporre il ricovero, a spese del detentore, degli animali tenuti in condizioni incompatibili con il loro benessere o con la pubblica sicurezza e igiene.
La legge vieta inoltre abbandono, uso degli animali nell’accattonaggio, vendita a minorenni, combattimenti fra animali, detenzione in condizioni igienico-sanitarie inadeguate, detenzione per cinque anni a chi sia stato condannato per maltrattamento, e cessione per sperimentazioni o spettacoli.
Gestione degli animali non più detenibili e animali vaganti
Se il detentore non può più tenere l’animale per seri e comprovati motivi, deve comunicarlo all’ufficio anagrafe canina del Comune secondo il manuale operativo, per l’eventuale ricovero presso strutture pubbliche o private convenzionate. Il Comune informa associazioni, enti iscritti nell’elenco regionale e Azienda sanitaria per favorire la ricollocazione presso privati idonei.
I cani vaganti senza codice identificativo sono sottoposti alle procedure di cattura e identificazione a spese del detentore e poi restituiti; se proprietario o detentore non sono noti, o vi è rinuncia alla proprietà, si procede al ricovero o alla collocazione presso privati idonei.
Strutture di ricovero, custodia e recupero
I Comuni devono assicurare custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza veterinaria di cani, gatti e altri animali di affezione presso strutture proprie o convenzionate. Sono previste preferenze per strutture vicine al territorio comunale, dotate di educatore cinofilo, collegate ad associazioni iscritte all’elenco regionale e orientate all’adozione.
Le strutture utilizzabili comprendono canili comunali o privati convenzionati, gattili, luoghi di colonie o oasi feline e centri convenzionati di recupero per altre specie. I gatti devono essere preferibilmente ricollocati in libertà in una colonia o oasi felina. Sono previsti controlli periodici dei veterinari delle Aziende sanitarie, registro di carico e scarico aggiornato, autorizzazione sanitaria e responsabile sanitario veterinario libero professionista.
Le strutture devono assicurare ricovero temporaneo o permanente secondo i casi, assistenza veterinaria, spazi per sgambatura e isolamento sanitario. Il regolamento di esecuzione disciplina requisiti, gestione, orari di apertura, tariffe minime e convenzione tipo per l’uniformità regionale del servizio.
Strutture private e centri per animali esotici o pericolosi
Le strutture private o di enti, associazioni o imprese che detengono animali di affezione diversi da quelle di ricovero e custodia devono rispettare i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni recepito dalla Regione nel 2007.
La Regione può riconoscere centri regionali per detenzione e/o recupero di animali esotici anche pericolosi. Il riconoscimento avviene tramite bando e richiede, tra l’altro, disponibilità di almeno 10.000 mq, strutture idonee e riscaldate, esperienza specifica, reperibilità continua, collaborazione con enti e università non a fini sperimentali, pregresse collaborazioni con la polizia giudiziaria e supporto veterinario esperto. La Regione può concedere contributi per adeguamento, ampliamento, mantenimento e interventi sanitari.
Adozioni, informazione e accesso alle strutture
I Comuni possono prevedere incentivi all’adozione, anche con assistenza veterinaria convenzionata, fornitura di alimenti o contributi in denaro, con vigilanza sul rispetto della normativa da parte degli affidatari. La Regione promuove inoltre un canale informativo web denominato “Adotta un amico”, collegato alla banca dati regionale, in cui i dati degli animali ricoverati sono inseriti al momento dell’ingresso in struttura.
È garantito l’accesso ispettivo alle strutture di ricovero e custodia al personale veterinario, alle associazioni ed enti iscritti nell’elenco regionale e al Sindaco o suo incaricato; per i centri di cui agli animali esotici, l’accesso è garantito almeno alle associazioni ed enti iscritti. In caso di irregolarità, si può attivare il Servizio veterinario e, per problemi gravi, anche le autorità competenti e il Corpo forestale regionale.
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
Le attività commerciali di allevamento di cani e gatti e il commercio di animali di affezione sono sottoposti a nulla osta veterinario ai sensi del regolamento di polizia veterinaria. Il nulla osta indica specie e numero massimo detenibile e, per le vendite, l’età minima di cessione.
Per il rilascio servono competenze professionali o esperienza nel settore, requisiti strutturali previsti dalla normativa e tenuta di un registro di carico e scarico. Per la vendita occorre anche un’autocertificazione dell’esercente su età, razza, provenienza, genealogia, vaccinazioni e, se del caso, iscrizione dei genitori al libro genealogico. È vietata l’importazione, detenzione e vendita di cani importati di età inferiore a tre mesi.
L’addestramento, l’educazione, l’istruzione e l’abilitazione degli animali devono avvenire con metodi non violenti; gli operatori devono comunicare l’avvio dell’attività a Comune e Azienda sanitaria e tenere un registro vidimato.
Registri e anagrafi
Strutture di ricovero, custodia e commercio devono tenere un registro di carico e scarico; gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono registrare nascite, decessi e cessioni, anche gratuite.
La Regione istituisce la Banca dati regionale dell’anagrafe canina, gestita territorialmente dai Comuni. Il manuale operativo deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ogni detentore di cane deve registrarlo entro il sessantesimo giorno di vita o entro dieci giorni dall’acquisto/inizio detenzione, e comunque prima della cessione.
Devono essere denunciati entro dieci giorni smarrimento, sottrazione, cessione, morte, variazione di residenza e la comunicazione di rinuncia o impossibilità di detenzione. I cani sono identificati con microchip, salvo forme diverse previste dal regolamento per situazioni particolari; l’identificazione e la registrazione sono eseguite dall’Azienda sanitaria o, a spese del detentore, da veterinari autorizzati.
È istituita anche l’anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, all’interno della BDR, con registrazione obbligatoria quando richiesta dalla normativa statale o comunitaria o effettuata su base volontaria. Per l’identificazione valgono le regole dell’anagrafe canina, con possibilità di dispositivi diversi dal microchip se necessario per ragioni etologiche.
Colonie feline e gatti liberi
I Comuni devono censire e registrare le colonie feline e mapparne le aree, riconoscendole come zone protette per cura e alimentazione. Devono inoltre curare salute e sopravvivenza delle colonie, anche tramite associazioni, e realizzare gli interventi sanitari e sterilizzazioni con i Servizi veterinari e i veterinari convenzionati.
Possono essere istituiti elenchi di volontari e rilasciati tesserini di riconoscimento; i volontari possono accedere alle aree comunali o in concessione per alimentare e curare i gatti, mentre l’accesso a proprietà private richiede consenso del proprietario. I Comuni promuovono la formazione dei volontari.
Le colonie feline non possono essere spostate, salvo validi motivi certificati dall’Azienda sanitaria; in tal caso il Sindaco può trasferirle in un sito idoneo. I gatti liberi non possono essere rinchiusi, salvo ricovero temporaneo per motivi sanitari, recupero o grave pericolo per la colonia, presso strutture autorizzate.
Accesso dei cani nei luoghi pubblici
I cani accompagnati dal detentore possono accedere a esercizi pubblici e commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, nonché ad aree urbane, parchi e giardini presenti nel territorio regionale. Il detentore deve usare guinzaglio e, quando richiesto dalla normativa statale, anche museruola; deve inoltre impedire imbrattamenti e disturbi e raccogliere le deiezioni con strumenti idonei.
Il responsabile del luogo può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al Sindaco. L’accesso è vietato in aree specificamente destinate ad altri scopi, come aree giochi per bambini, se delimitate e segnalate.
Controlli, vigilanza e soccorso
La vigilanza sull’applicazione della legge spetta ai corpi di polizia locale e agli organi di vigilanza delle Aziende sanitarie, ferme restando le competenze di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Chi trovi un animale ferito, o lo ferisca involontariamente, deve prestargli soccorso o attivarsi affinché lo riceva.
Sanzioni e proventi
Sono previste sanzioni amministrative differenziate per violazioni della disciplina su accesso alle anagrafi, registri, obblighi di detenzione, divieti e comunicazioni. Alcune violazioni rinviano alle sanzioni della legge 281/1991 e della legge 189/2004, nonché della legge 201/2010 per le ipotesi richiamate dalla norma.
L’accertamento e l’irrogazione spettano ai Comuni. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti ai Comuni per finanziare gli interventi previsti dalla legge.
Contributi e finanziamenti
La Regione può concedere contributi in conto capitale fino all’80% della spesa ammissibile per l’ammodernamento, l’acquisto e la costruzione di strutture di ricovero e custodia, a favore di Comuni, privati convenzionati ed enti o associazioni non di diritto pubblico. Si applica la disciplina regionale dei lavori pubblici.
Sono previsti anche contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute nella cura, nel sostentamento e nella sterilizzazione delle colonie feline, con limite massimo di 5.000 euro per contributo secondo regolamento regionale.
Regolamento di esecuzione e regime transitorio
Il regolamento di esecuzione deve essere emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi, se compatibili, i regolamenti regionali previgenti in materia di contributi e anagrafe canina.
Il regolamento stabilisce anche i termini per l’adeguamento delle strutture di ricovero e custodia già esistenti.
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
La legge abroga la previgente disciplina regionale sul randagismo e l’anagrafe canina, oltre ad alcune disposizioni modificative successive. Le disposizioni finanziarie autorizzano specifiche spese per il solo anno 2012 per centri di recupero di animali esotici, sterilizzazioni, formazione dei volontari, contributi alle associazioni e altri interventi di adeguamento delle strutture.
Valutazione di attualità
La disciplina sostanziale resta, in linea generale, tuttora strutturale e operativa per il territorio regionale; risultano invece storicizzate e non più attuali solo le autorizzazioni di spesa riferite all’esercizio 2012 e i termini iniziali di adozione dei regolamenti e del manuale operativo.
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