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Legge

L.R. FVG 19/2012

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Friuli Venezia Giulia le competenze e le procedure in materia di energia, autorizzazioni per impianti e infrastrutture, programmazione energetica, controlli e sanzioni. Regola anche l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti. Restano rilevanti i regimi transitori per procedimenti in corso, adeguamenti degli impianti esistenti e termini originari ormai superati.

Disciplina regionale dell’energia e della distribuzione dei carburanti in Friuli Venezia Giulia

Disciplina regionale dell’energia e della distribuzione carburanti

La legge riordina, per il Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative in materia di energia e la disciplina degli impianti di distribuzione dei carburanti. Il testo individua competenze di Regione, Province e Comuni, detta regole su pianificazione, autorizzazioni, controlli, sanzioni e transitori.

Finalità e riparto delle funzioni in materia di energia

La Regione disciplina in modo organico il settore energetico, promuovendo risparmio, efficienza, fonti rinnovabili, sicurezza degli approvvigionamenti, contenimento dei costi, innovazione e semplificazione amministrativa. Le funzioni regionali comprendono programmazione, indirizzi, incentivi, intese con lo Stato, autorizzazioni per gli impianti non riservati ad altri enti, coordinamento delle autonomie locali, banche dati e formazione.

Le Province esercitano il controllo degli impianti termici nei Comuni fino a 40.000 abitanti e rilasciano alcune autorizzazioni per impianti e infrastrutture energetiche locali, in particolare per impianti elettrici e gasdotti di dimensione provinciale. I Comuni provvedono al documento energetico comunale, ai controlli sugli impianti termici nei Comuni sopra i 40.000 abitanti, a specifiche autorizzazioni su oli minerali e GPL, al ricevimento di comunicazioni e alla vigilanza e sanzione per gli interventi di loro competenza.

Programmazione energetica regionale e locale

Lo strumento cardine è il Piano energetico regionale (PER), che definisce obiettivi, direttrici di sviluppo, scenari, risorse finanziarie, criteri localizzativi e eventuali aree non idonee per impianti a fonti rinnovabili. Il PER va aggiornato almeno ogni cinque anni ed è approvato dalla Giunta regionale, previo percorso di VAS, con pubblicazione sul BUR e sul sito internet regionale.

Nelle more dell’approvazione del PER, la Regione predispone un Atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR), coerente con la quota assegnata dal burden sharing; se l’APR individua aree o siti non idonei, è assoggettato a VAS. Possono essere predisposti anche Programmi regionali operativi (PRO) per fonti rinnovabili, generazione distribuita e risparmio energetico.

I Comuni possono adottare il Documento energetico comunale (DEC), anche in forma associata, con aggiornamento almeno quinquennale. Il DEC analizza domanda e offerta locale, potenzialità da rinnovabili, localizzazioni idonee o inidonee, reti di teleriscaldamento, risparmio energetico e indicazioni da recepire nella pianificazione urbanistica e nei regolamenti edilizi.

Procedimenti e autorizzazioni per gli impianti energetici

La legge prevede un’autorizzazione unica per impianti e infrastrutture energetiche, con procedimento unificato tramite conferenza di servizi. Il titolo sostituisce gli altri atti di assenso, può comportare dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica e, nei casi previsti, vincolo preordinato all’esproprio e inamovibilità. Per taluni impianti minori o modifiche non sostanziali è ammessa la procedura abilitativa semplificata (PAS) o la semplice comunicazione.

Sono disciplinati nel dettaglio i documenti da allegare all’istanza, i requisiti soggettivi del richiedente, la titolarità delle aree, le relazioni tecniche, paesaggistiche e ambientali, le attestazioni del gestore di rete, gli oneri istruttori e le garanzie finanziarie per la dismissione e il ripristino. Per gli impianti a biomasse sono richiesti piani di approvvigionamento e sistemi di monitoraggio; per gli impianti eolici è prevista una campagna di rilievi anemometrici di durata non inferiore a un anno.

Regime speciale per impianti, varianti urbanistiche e intese con lo Stato

La Giunta regionale può riconoscere la rilevanza strategica di impianti e infrastrutture energetiche di competenza regionale, con effetti rafforzati sul procedimento: dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, vincolo espropriativo e, se occorre, variante urbanistica. Per gli impianti e le infrastrutture di competenza statale, l’intesa regionale è espressa dalla Giunta, previa consultazione degli enti locali interessati.

La legge prevede anche accordi tra Regione e proponenti per garantire sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale, con possibili misure compensative, vantaggi sul territorio, interventi di miglioramento ambientale e ripristino finale dei luoghi.

Controlli, collaudi, esercizio provvisorio e dismissione

Per gli impianti energetici autorizzati è previsto un collaudo finale o certificazione finale, prima dell’esercizio definitivo. In attesa del collaudo è ammesso l’esercizio provvisorio entro termini e condizioni puntuali. Sono disciplinati la voltura dell’autorizzazione, la pubblicazione degli atti, gli oneri per le attività istruttorie e di collaudo, nonché la durata e il rinnovo di alcune garanzie.

La dismissione deve essere comunicata all’amministrazione e al Comune; in caso di cessazione dell’attività il titolare deve rimuovere impianti e infrastrutture e ripristinare i luoghi. Sono previste decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione in caso di violazioni, pericolo o interesse pubblico.

Impianti termici, catasti informatici e monitoraggi

La legge istituisce o promuove catasti informatici comunali degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici, nonché un catasto informatico regionale degli elettrodotti ad alta tensione. Sono previste trasmissioni telematiche dei dati, pubblicazione delle informazioni, compatibilità con i sistemi locali e gestione affidata all’ARPA per il catasto elettrodotti.

Sono inoltre disciplinate verifiche degli impianti termici e delle certificazioni energetiche e VEA, con indirizzi regionali per controlli, ispezioni e omogeneità procedurale.

Sanzioni in materia energetica

Sono previste sanzioni amministrative per installazione o esercizio senza autorizzazione, violazioni delle prescrizioni, mancata dismissione, mancata installazione di fonti rinnovabili negli edifici, esecuzione di interventi in assenza di PAS o comunicazione, omesse comunicazioni e altre difformità. L’irrogazione spetta, a seconda dei casi, al Comune o all’amministrazione competente.

Disciplina regionale della distribuzione dei carburanti: finalità e competenze

Il titolo sui carburanti disciplina installazione, modifica ed esercizio degli impianti a uso pubblico e privato, per realizzare un mercato concorrenziale, migliorare la rete e favorire i carburanti eco-compatibili. La Regione cura norme, indirizzi, linee guida e monitoraggio; i Comuni rilasciano le autorizzazioni principali e gestiscono comunicazioni, collaudi, verifiche di compatibilità territoriale, sospensioni e sanzioni.

Tipologie di impianto e regole di localizzazione

La legge definisce in modo dettagliato le tipologie di impianto: stazione di servizio, stazione di rifornimento, impianto non presidiato, punto vendita isolato o appoggiato, stazioni elettriche, impianti terra-mare e terra-aviosuperficie, oltre a nozioni di colonnina, self-service, area di pertinenza, incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica.

Dal momento di entrata in vigore della legge, i nuovi impianti sulla rete stradale devono essere di regola stazioni di servizio; le stazioni di rifornimento sono ammesse solo nei Comuni montani e nelle zone di svantaggio indicate; le stazioni di rifornimento elettrico solo in Comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi punti vendita isolati o appoggiati.

Procedimento autorizzatorio e requisiti tecnici per gli impianti carburanti

L’installazione e l’esercizio degli impianti sulla rete stradale ordinaria e autostradale richiedono autorizzazione unica comunale a conclusione di procedimento unificato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, dati del richiedente, titoli sulle aree, elenco dei pareri e atti necessari, elaborati tecnici, documentazione antincendio e, per gli autostradali, il consenso del concessionario o dell’ANAS e la domanda di concessione del diritto di superficie.

Per i nuovi impianti il metano per autotrazione è in linea generale obbligatorio, salvo ostacoli tecnici o oneri eccessivi; per gli impianti esistenti con metano ogni erogatore deve essere doppio e avere capacità minima di 350 mc/ora. Gli impianti con attività commerciali integrative possono svolgere somministrazione, rivendita di giornali, tabacchi e vendita di beni e servizi secondo i requisiti indicati.

Modifiche, trasferimenti, sospensioni e collaudo degli impianti carburanti

Le modifiche degli impianti esistenti sono soggette a comunicazione preventiva, con specifici elaborati e asseverazioni; alcune sono realizzabili con mera comunicazione, altre con PAS, e gli interventi su linee con variazioni limitate possono ricadere nella denuncia di inizio attività. Il trasferimento di titolarità va comunicato a Comune, Regione e Agenzia delle dogane entro quindici giorni.

Il collaudo finale è necessario per l’esercizio definitivo; in attesa è ammesso un esercizio provvisorio per un periodo limitato. È prevista una commissione di collaudo in alcuni casi. La sospensione dell’esercizio è ammessa per forza maggiore e deve essere comunicata; oltre i termini, l’impianto può decadere e essere chiuso e rimosso.

Impianti incompatibili o inidonei e salvaguardia del servizio

Il Comune verifica le condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica degli impianti esistenti. Se l’impianto è incompatibile o inidoneo, il titolare può presentare un programma di adeguamento o di chiusura e rimozione; in mancanza o in caso di esito negativo la legge prevede decadenza, chiusura e demolizione.

Per i Comuni montani e le zone svantaggiate, è ammessa la prosecuzione di un solo impianto incompatibile, se tecnicamente idoneo e in assenza di altri impianti, fino alla realizzazione di un nuovo impianto conforme. Gli impianti stradali devono osservare un orario minimo settimanale di trenta ore.

Sicurezza sanitaria, ambientale e prescrizioni tecniche

La legge detta obblighi specifici su sostituzione dei serbatoi, protezione della falda, raccolta delle acque meteoriche e nere, continuità dei fossi e dei corsi d’acqua, nonché obblighi di monitoraggio per gli impianti a biomasse. Gli impianti nuovi devono rispettare prescrizioni minime su accessi, fronte strada, separazione dei flussi di entrata e uscita, parcheggi e segnaletica; di regola gli impianti devono essere separati dalla sede stradale da aiuola spartitraffico.

Sanzioni in materia di carburanti

Sono previste sanzioni per installazione senza autorizzazione, modifiche senza comunicazione, esercizio senza collaudo o senza esercizio provvisorio, violazione del divieto di cessione nei privati, mancato adeguamento agli obblighi tecnici, mancata rimozione degli impianti cessati e omesse comunicazioni. Le sanzioni sono irrogate dal Comune competente per territorio.

Abrogazioni, transitorio e rinvii

La legge abroga la previgente disciplina regionale in materia di energia e carburanti, oltre a varie norme collegate, con specifiche sopravvivenze per procedimenti già avviati. Restano transitoriamente applicabili il vecchio piano energetico regionale fino all’entrata in vigore del nuovo PER e, per la distribuzione carburanti, alcune regole pregresse per procedimenti pendenti alla data di efficacia della nuova legge.

Decorrenza e regime temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Alcune disposizioni hanno però decorrenze differite o termini ormai scaduti, in particolare il divieto relativo ai nuovi impianti di una certa tipologia di carburanti, la fase di adeguamento degli impianti esistenti, i termini per le verifiche sugli impianti incompatibili e le scadenze per diversi adempimenti iniziali. Molti effetti pratici risultano quindi oggi esauriti o non più attuali.

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