Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 16/2012

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone il riordino di ATER, consorzi di bonifica, camere di commercio delegate sugli incentivi, agenzie regionali del lavoro e per il diritto allo studio, oltre a modifiche in materia di cultura, demanio idrico, partecipazioni regionali e altre misure settoriali. Molte disposizioni hanno efficacia solo dal 2013-2014 o fino a specifici passaggi organizzativi.

Riordino di enti e agenzie regionali e interventi settoriali vari

Riordino di enti, agenzie e funzioni regionali

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia interviene in modo ampio su edilizia abitativa, risorse rurali e forestali, attività produttive, lavoro, istruzione universitaria, cultura, partecipazioni regionali e demanio idrico. Il filo conduttore è il riordino organizzativo, la semplificazione amministrativa e il contenimento della spesa, con varie misure transitorie e decorrenze differite.

Edilizia abitativa e riordino delle ATER

Il capo dedicato alle ATER mira a favorire il diritto all’abitazione, a uniformare gli strumenti delle politiche abitative regionali e a ridurre i costi di funzionamento, attraverso un progressivo riordino delle funzioni e delle attività delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale.

La Giunta regionale è chiamata a definire indirizzi e nuovo modello organizzativo entro termini molto ravvicinati dall’entrata in vigore della legge. Gli amministratori e i direttori delle ATER collaborano alla proposta organizzativa; in alternativa la Giunta può nominare un Commissario straordinario unico per tutte le ATER.

Se nominato, il Commissario straordinario:

  • sostituisce i consigli di amministrazione, che vengono sciolti, e i presidenti, che decadono;
  • esercita cumulativamente i poteri dei consigli e dei presidenti;
  • predispone il nuovo assetto organizzativo e gestionale, approva bilancio e piano finanziario, definisce linee di indirizzo e programmi di attività;
  • cura ricognizioni patrimoniali, finanziarie e giuridiche;
  • può avvalersi di vicecommissari tra i dirigenti ATER.

Il mandato commissariale termina il 31 dicembre 2012, salvo anticipata nomina dei nuovi organi. La vigilanza spetta all’Assessore regionale competente.

Nel nuovo modello organizzativo la Regione deve mantenere all’interno dell’area di riferimento i proventi delle alienazioni immobiliari, destinandoli ancora a interventi di edilizia popolare, acquisto, manutenzione e conservazione, e deve definire i piani di vendita per territorio delle attuali Aziende.

Bonifica e stazioni forestali

In materia di consorzi di bonifica, la legge ridefinisce i comprensori, inserendo nel Consorzio di bonifica Pianura Isontina specifici comuni della provincia di Trieste e della provincia di Gorizia, con possibilità di ulteriori modifiche secondo la procedura generale prevista dalla normativa di settore.

Viene anche rivisto il meccanismo di rappresentanza dei Comuni negli organi consortili e introdotto un articolo sulla gestione dei servizi comuni, orientato al consolidamento e all’unificazione di numerose attività specialistiche: retribuzioni e contributi del personale, tributi consortili, sicurezza sul lavoro, urbanistica, catasto, espropri, ufficiale rogante, sistema informativo territoriale, assicurazioni, gare, acquisti, progettazione di grandi opere, certificazioni e rifiuti.

In via straordinaria, le scadenze elettorali dei consorzi vengono sincronizzate con elezioni contemporanee nel 2014, comunque non oltre il 30 giugno 2014; fino ad allora restano in carica gli organi esistenti.

Per le stazioni forestali, la Regione dispone la ricostituzione delle stazioni di Claut e Resia, soppresse dal 1° novembre 2011, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Attività produttive: camere di commercio, ERSA, EZIT, Confidi e turismo

Le funzioni delegate in materia di incentivi alle imprese, prima attribuite alle Camere di commercio, sono trasferite dal 1° gennaio 2013 a Unioncamere FVG. La legge riscrive la disciplina della delega, del fondo per gli incentivi alle imprese e del rimborso spese per l’esercizio delle funzioni. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2012 restano in capo alle Camere di commercio; permane inoltre in capo a queste ultime la gestione dei soli interventi agevolativi cofinanziati dai Fondi strutturali del POR FESR 2007-2013. Le somme recuperate per revoche e rideterminazioni rientrano nel bilancio regionale. Fino al 31 dicembre 2012 resta vigente il precedente capo V della legge regionale 4/2005 nel testo anteriore alle modifiche.

Per ERSAGRICOLA, l’ERSA è autorizzata a effettuare un aumento di capitale una tantum della società interamente partecipata, con fondi di bilancio e con i proventi dei canoni di affitto di terreni regionali, fino al ripristino del capitale minimo, sulla base di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato all’equilibrio economico-finanziario.

Per l’Ente Zona Industriale di Trieste, viene ridisegnato il consiglio di amministrazione: composto da sei membri oltre al presidente, con designazioni regionali, delle organizzazioni industriali, artigiane, commerciali e sindacali. Le nuove regole si applicano dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore.

Per i Confidi, la Regione è autorizzata a sostenere integralmente, come aiuto de minimis, gli oneri connessi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale. La norma prevede un fondo di 200.000 euro per il 2012 e rinvia a un regolamento per criteri e modalità di erogazione.

Nel turismo, gli ambiti territoriali dell’Agenzia regionale per lo sviluppo del turismo vengono ridotti da otto a sei.

Soppressione dell’Agenzia regionale del lavoro e nuove funzioni

L’Agenzia regionale del lavoro è soppressa dal 1° gennaio 2013. Da tale data il direttore cessa dall’incarico e la gestione residuale è affidata a un commissario liquidatore, nominato dal Presidente della Regione, che deve chiudere la gestione contabile entro il 31 dicembre 2013 e liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi.

Le funzioni già svolte dall’Agenzia passano alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, con un servizio di nuova istituzione. La Direzione succede nei rapporti giuridici non ancora cessati al termine della liquidazione.

Il personale regionale in servizio presso l’Agenzia al 31 dicembre 2012 è assegnato alla Direzione centrale lavoro; il personale a tempo indeterminato con specifico CCNL di ricerca è trasferito alla Regione dal 1° gennaio 2013, con successiva assegnazione alla Direzione competente. Sono previste disposizioni transitorie sulle liste di accreditamento fino al 31 dicembre 2013.

La legge ridisegna anche norme regionali connesse a:

  • monitoraggio e studio del fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul lavoro, attribuiti alla Direzione centrale lavoro;
  • promozione della ricerca di nuova occupazione e del reinserimento professionale;
  • incremento del limite numerico di personale richiamato in un’altra disciplina regionale.

Sono inoltre stanziate risorse per coprire gli oneri del trasferimento di funzioni e del nuovo assetto organizzativo.

Diritto allo studio universitario: istituzione di ARDISS

La parte più ampia della legge riforma il diritto allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia. La Regione istituisce un sistema integrato di interventi per rimuovere ostacoli economici e sociali, valorizzare il merito, potenziare i servizi per gli studenti e favorire internazionalizzazione, mobilità e supporto al sistema universitario.

Gli interventi comprendono:

  • benefici economici: borse di studio, prestiti e contributi;
  • servizi per l’accoglienza: abitativi, ristorazione, mobilità internazionale, orientamento, cultura, sport, trasporti, assistenza sanitaria e servizi per disabili;
  • altre forme di sostegno al diritto allo studio.

Il sistema riguarda gli studenti iscritti alle università, agli istituti superiori di grado universitario e alle istituzioni AFAM con sede legale in Friuli Venezia Giulia. Possono accedervi, in determinate condizioni e per interventi non finanziati da risorse statali, anche neolaureati coinvolti in ricerca o mobilità, studenti e neolaureati stranieri, ricercatori e professori in mobilità internazionale e studenti degli istituti tecnici superiori regionali.

Viene istituita l’ARDISS, ente funzionale regionale con personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L’ARDISS:

  • ha sede legale a Trieste e sedi operative a Trieste e Udine, con possibili ulteriori sedi decentrate;
  • predispone e attua il programma triennale degli interventi;
  • gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale alle attività;
  • può svolgere studi e monitoraggi per conto della Regione;
  • si raccorda con il sistema informativo integrato regionale.

La Regione conserva funzioni di indirizzo, nomina degli organi, definizione dell’assetto organizzativo e della dotazione organica, approvazione dei regolamenti, vigilanza e controllo. Le linee guida regionali hanno validità triennale; il programma triennale è predisposto dal Direttore generale, d’intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco, e viene aggiornato annualmente.

Gli organi dell’ARDISS sono:

  • Direttore generale;
  • Revisore unico dei conti;
  • Consiglio di indirizzo studentesco.

La legge disciplina in modo dettagliato nomina, durata, incompatibilità, funzioni e controlli. Il Direttore generale rappresenta legalmente l’ente e ne cura la gestione; il Revisore unico esercita controllo contabile e può svolgere ispezioni; il Consiglio di indirizzo studentesco esprime intese e pareri, formula proposte e verifica la qualità dei servizi.

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce, definite annualmente dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall’anno accademico di riferimento. Le funzioni di accertamento e riscossione sono delegate alle istituzioni universitarie e AFAM regionali, con convenzione. I relativi introiti sono riversati al soggetto gestore e vincolati alla copertura dei livelli essenziali delle prestazioni.

La legge disciplina anche l’accreditamento dell’offerta abitativa, gli interventi edilizi per servizi di accoglienza, la carta dei servizi, il controllo sugli atti dell’ARDISS e la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori.

Transizione dagli ERDISU all’ARDISS

Per il passaggio al nuovo sistema, i Direttori degli attuali ERDISU assumono le funzioni di commissari straordinari e liquidatori. I consigli di amministrazione sono sciolti, i presidenti decadono e i commissari predispongono gli atti necessari alla chiusura della gestione pregressa.

L’ARDISS è costituita dal 1° gennaio dell’esercizio successivo a quello del decreto di nomina dei commissari; da tale data gli ERDISU sono soppressi e le funzioni passano all’ARDISS, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio. Il personale in servizio presso gli ERDISU passa all’ARDISS dal medesimo momento.

Fino all’approvazione del programma triennale continua ad applicarsi il piano regionale previgente. I procedimenti contributivi avviati restano regolati dalle norme precedenti. In via transitoria, rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nella Conferenza e nel Consiglio di indirizzo sono assicurati dagli studenti già componenti dei consigli di amministrazione degli ERDISU, se ancora in possesso dei requisiti.

Sono abrogate, dalla data di costituzione dell’ARDISS, la legge regionale 12/2005 e varie disposizioni collegate.

Cultura: Villa Manin e Istituto regionale per il patrimonio culturale

Per l’Azienda speciale Villa Manin, la legge sostituisce gli organi con:

  • Amministratore unico;
  • Consiglio di indirizzo;
  • Revisore unico dei conti.

L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale, adotta programmi, bilanci, regolamento interno e assetto organizzativo, ed è nominato con contratto privatistico fino a cinque anni. Il Consiglio di indirizzo ha funzioni consultive e di vigilanza, con composizione ristretta a tre membri designati dalla Regione, dalla Provincia di Udine e dal Comune di Codroipo. Il Revisore unico è nominato tra i revisori contabili.

Vengono inoltre ridefiniti personale, patrimonio e approvazione dei programmi annuali e triennali. Sono abrogati gli articoli relativi al precedente assetto collegiale.

Per l’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, la disciplina viene modificata prevedendo che il direttore sia individuato tra i dirigenti del ruolo unico regionale e abrogando alcuni commi dell’articolo 5.

Partecipazioni regionali: liquidazione di Gestione Immobili FVG Spa

La Regione avvia la liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa per ridurre la spesa pubblica e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative.

La Giunta regionale deve impartire gli indirizzi operativi per la messa in liquidazione, con criteri quali:

  • nomina di un solo liquidatore;
  • predisposizione del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione patrimoniale;
  • continuità gestionale fino alla chiusura;
  • salvaguardia dei livelli occupazionali.

Con successiva deliberazione vengono fissati termini e modalità del passaggio di competenze alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, che istituisce un nuovo servizio. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle attività affidate. Il personale a tempo indeterminato è trasferito alla Regione previa verifica dei requisiti e, se necessario, prova selettiva.

Sono previste norme finanziarie e l’abrogazione di varie disposizioni a decorrere dal subentro regionale.

Demanio idrico regionale

La legge rafforza gli strumenti di acquisizione e intestazione al demanio idrico regionale. Possono essere acquisiti, a determinate condizioni, beni di proprietà di terzi funzionali dal punto di vista idraulico, se il proprietario li cede gratuitamente e si assume gli oneri della procedura; la sottoscrizione è affidata al Direttore di servizio competente.

I beni già iscritti al demanio o al patrimonio regionale e riconosciuti idraulicamente funzionali sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto dirigenziale, che vale come titolo per la variazione dell’intestazione.

Sono inoltre ampliati e precisati:

  • i casi di opere di pubblica utilità;
  • i transiti e le occupazioni temporanee per manifestazioni podistiche, ippiche e nautiche;
  • le occupazioni temporanee per esercitazioni di protezione civile fino a due giorni, senza autorizzazione né canone;
  • le concessioni rilasciate dallo Stato prima del trasferimento al demanio regionale.

Viene anche modificato il tariffario per i beni sdemanializzati, prevedendo la stima diretta a valori di mercato nei casi particolari non contemplati.

Disposizioni su beni demaniali e infrastrutture costiere

Il mercato ittico di Marano Lagunare, situato sull’Isola del Dossat, è trasferito gratuitamente al demanio comunale del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con procedura di consegna entro tre mesi. Tutti gli oneri di trasferimento e gestione sono a carico del Comune.

La legge interviene anche sulla disciplina della portualità regionale sopprimendo un inciso che consentiva deroga alla disciplina sull’uso dei beni pubblici.

Per gli impianti fognari delle aree costiere, l’Amministrazione regionale può confermare contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 e fissare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, previa verifica dell’interesse pubblico e della pubblica utilità. Gli enti beneficiari devono presentare istanza entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge; il termine utile per i lavori è di 24 mesi per l’inizio e 36 mesi per l’ultimazione dal decreto di conferma.

Decorrenze ed efficacia

Molte disposizioni hanno efficacia differita al 1° gennaio 2013 o a successive date collegate ai processi di riorganizzazione. In particolare:

  • le norme su Unioncamere FVG operano dall’1 gennaio 2013;
  • la soppressione dell’Agenzia regionale del lavoro opera dall’1 gennaio 2013;
  • le norme su ARDISS, tassa universitaria, linee guida e programma triennale producono effetti dalla costituzione dell’Agenzia secondo il calendario transitorio previsto;
  • le modifiche al sistema di Villa Manin si applicano in parte dal primo rinnovo successivo.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.