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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27477/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia, definita in Cassazione con ordinanza di estinzione, vedeva la parte ricorrente principale proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, affidandosi a sei motivi. Le controparti si costituivano con separati controricorsi e proponevano anche ricorsi incidentali: una parte con quattro motivi e un'altra con due motivi. Prima dell'adunanza camerale, la ricorrente principale dichiarava rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, con richiesta di compensazione integrale delle spese; le controparti accettavano la rinuncia e, a loro volta, rinunciavano ai rispettivi ricorsi incidentali; la ricorrente principale accettava tali rinunce.

La decisione

La Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti dell'art. 390 c.p.c. e ha ritenuto gli atti di rinuncia e le relative adesioni idonei a determinare l'estinzione integrale del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre rilevato che, essendo la rinuncia legittimamente intervenuta, non trovava applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese, essendone stata concordata la compensazione integrale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento, ove assistita dai necessari requisiti e dalle adesioni delle altre parti, è idonea a produrre l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente perfezionata determina l'estinzione integrale del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di rinuncia ritenuta legittima, il contributo unificato aggiuntivo non è applicabile.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione e agli atti del giudizio, quando accettata dalle altre parti e accompagnata dalla rinuncia ai ricorsi incidentali, produce l'estinzione dell'intero giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia validamente perfezionata, il giudice non deve provvedere sulle spese se le parti hanno concordato la compensazione integrale.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia ritenuta rituale e legittima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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