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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto del Questore di Gorizia dd 13.5.2026 -OMISSIS- notificato il 18.5.2026, di rigetto del permesso di soggiorno per cure mediche; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Gorizia del 13 maggio 2026 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 24 agosto 2025, aveva presentato il 22 ottobre 2025 un'istanza di permesso per motivi familiari, poi rinunciata il 28 marzo 2026, quando aveva chiesto un permesso per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998. A sostegno allegava referti relativi a un accesso al pronto soccorso del 16 ottobre 2025 per un trauma distorsivo del rachide cervicale, con radiografie negative per fratture, dimissione, collare per dieci giorni e successiva prescrizione di dieci sedute di Tecarterapia e massochinesiterapia. Deduceva: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998, per difetto di istruttoria e motivazione sulla condizione sanitaria; II) violazione degli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost., dell'art. 8 CEDU, dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per omesso bilanciamento con i diritti fondamentali e i legami familiari; III) violazione della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 8 CEDU, per non avere considerato gli elementi richiamati dal Giudice di pace in sede di mancata convalida dell'accompagnamento alla frontiera, inclusi i legami familiari e affettivi in Italia e l'assenza di legami nel Paese d'origine; IV) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sproporzione, lamentando la mancata considerazione, tra l'altro, della giovane età, del domicilio, del passaporto, delle condizioni sanitarie, della proposta di lavoro, del progetto matrimoniale, dei familiari presenti in Italia, della necessità di assistere il padre e dell'assenza di pericolosità sociale; V) lesione del diritto al matrimonio e pregiudizio grave e irreversibile derivante dall'esecuzione degli atti. Il ricorrente contestava inoltre il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando l'ammissione ottenuta nel distinto giudizio davanti al Giudice di pace.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha esaminato congiuntamente e respinto tutti i motivi. La documentazione prodotta non attestava una patologia di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese d'origine, né un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro: descriveva un trauma con esami negativi per fratture e prescrizioni riabilitative, estranee ai presupposti del titolo richiesto. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il ricorrente non aveva presentato integrazioni o osservazioni; neppure in giudizio aveva allegato la necessità di cure continuative e non differibili o prodotto documentazione puntuale, inclusa quella relativa alla durata delle cure. Il Questore aveva quindi legittimamente respinto l'istanza, in assenza dei requisiti previsti dalla specifica disciplina. I legami familiari, il progetto matrimoniale, le prospettive lavorative, l'assenza di pericolosità sociale e gli elementi considerati dal Giudice di pace nel diverso procedimento di accompagnamento alla frontiera non costituivano presupposti per il permesso per cure mediche e non potevano essere valutati dal giudice in sostituzione dell'Amministrazione né trasformare la domanda in una richiesta di altra tipologia di titolo. Il ricorso è stato respinto; spese compensate. Il TAR ha inoltre confermato il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché mancava la documentazione reddituale richiesta dall'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002; l'ammissione disposta nel distinto giudizio davanti al Giudice di pace non era rilevante, trattandosi di fattispecie soggetta alla diversa disciplina dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998

    Risulta pertanto che del tutto legittimamente il Questore ha respinto l’istanza, non avendo il ricorrente paventato alcun rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel proprio Paese di origine in ragione di una grave patologia da cui sarebbe affetto, di cui non si ravvisa traccia nella documentazione prodotta (né alcuna integrazione documentale è stata effettuata a riscontro della comunicazione di preavviso di diniego ex art 10 bis l. 241/1990), da cui, a tutto concedere, si può evincere la eventuale necessità di terapia riabilitativa, che con evidenza esula dall’ambito di applicazione del richiamato art. 19 comma 2 lett. d-bis del TUI.

    Il permesso per cure mediche previsto dalla disposizione richiede che sia documentata una patologia grave, non adeguatamente curabile nel Paese d'origine, il cui rientro determini un rilevante pregiudizio alla salute; una documentazione riferita a un trauma e a terapie riabilitative non soddisfa tali presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Risulta pertanto che del tutto legittimamente il Questore ha respinto l’istanza, non avendo il ricorrente paventato alcun rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel proprio Paese di origine in ragione di una grave patologia da cui sarebbe affetto, di cui non si ravvisa traccia nella documentazione prodotta (né alcuna integrazione documentale è stata effettuata a riscontro della comunicazione di preavviso di diniego ex art 10 bis l. 241/1990), da cui, a tutto concedere, si può evincere la eventuale necessità di terapia riabilitativa, che con evidenza esula dall’ambito di applicazione del richiamato art. 19 comma 2 lett. d-bis del TUI.

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di integrare la documentazione e presentare osservazioni; la mancata risposta, nel caso concreto, ha lasciato priva di adeguato supporto la domanda sanitaria.

  • art. 60 c.p.a.

    All’udienza camerale del 9.9.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Non avendo il ricorrente provveduto al deposito della necessaria predetta documentazione neanche nel fascicolo telematico del presente giudizio, il Collegio conferma il rigetto dell’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

    La mancata produzione della documentazione reddituale prescritta impedisce l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Non assumono rilievo nella presente sede le considerazioni formulate nel ricorso circa l’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio da parte del Giudice di Pace nel richiamato giudizio di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, in esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione, trattandosi di fattispecie non assimilabile, soggetta all’applicazione della diversa disposizione di cui all’art. 14 comma 4 d.lgs 286/1998.

    L'ammissione al patrocinio nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera dipende da una disciplina distinta e non determina l'ammissione nel giudizio amministrativo relativo al permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998 presuppone la prova di una patologia di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese d'origine, tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro; documenti attestanti un trauma non grave e la necessità di riabilitazione non dimostrano, da soli, tali condizioni.
  • Il giudizio sulla legittimità del diniego di uno specifico titolo di soggiorno deve essere condotto alla luce dei presupposti normativi di quel titolo: elementi personali e familiari che potrebbero rilevare per permessi di diversa natura non suppliscono alla mancanza dei requisiti della domanda presentata e non possono essere valutati dal giudice in sostituzione dell'Amministrazione.
  • Quando, dopo il preavviso di rigetto, l'interessato non integra la documentazione sanitaria e non presenta osservazioni, e neppure in giudizio prova la necessità di cure continuative e non differibili e la durata delle cure, il diniego del permesso per cure mediche è legittimo se la documentazione non dimostra i presupposti richiesti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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