Cassazione Civile, Ordinanza n. 39299/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per un'annualità d'imposta, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali rispetto a quello dichiarato. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma il ricorso e l'appello erano stati respinti. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR. Prima dell'udienza camerale, ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione agevolata delle somme oggetto di riscossione, allegando l'istanza di adesione, la documentazione di accettazione e le ricevute di pagamento rateale. Con tale memoria ha anche formalizzato la rinuncia al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, senza formulare pretese contrapposte ulteriori.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la documentazione depositata dimostrasse l'intervenuta procedura di definizione agevolata e la rinuncia al ricorso, con conseguente venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono e della rinuncia. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La procedura di definizione agevolata è valorizzata come fatto sopravvenuto idoneo a incidere sull'interesse alla prosecuzione del giudizio.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
conversione con modificazioni del d.l. n. 193 del 2016
La legge di conversione viene richiamata quale base normativa della definizione agevolata invocata dalla parte ricorrente.
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato insieme alla rinuncia al ricorso, come norma processuale invocata dalla parte per la cessazione della materia del contendere.
art. 372 c.p.c.
È ritenuto consentire, nel giudizio di legittimità, il deposito dei documenti che comprovano il fatto sopravvenuto idoneo a far venire meno l'interesse al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un fatto sopravvenuto che elimini l'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria, se documentalmente provata e accompagnata da rinuncia al ricorso, può comportare la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità dell'impugnazione pendente.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile la produzione documentale finalizzata a provare il fatto sopravvenuto che incide sull'interesse ad agire, nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.
- In presenza di sopravvenienza favorevole alla parte ricorrente e assenza di contestazioni contrapposte della controparte, le spese possono essere compensate integralmente.
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