Sentenza n. 1885/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, dell’ordinanza dirigenziale-OMISSIS- del 10 febbraio 2023 con la quale il Comune di Gallarate ordinava il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita presso il domicilio del consumatore e quella di commercio di vicinato in -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che vietava la prosecuzione dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori e dell'attività di commercio di vicinato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una SCIA per l'esercizio della vendita presso il domicilio dei consumatori e una SCIA per l'apertura di un esercizio di commercio di vicinato. Il Comune, consultando il Casellario giudiziale, accertava che il titolare dell'impresa individuale era stato condannato con sentenza irrevocabile a otto anni e sei mesi di reclusione per riduzione in schiavitù continuata e in concorso, tratta e commercio di schiavi continuati e in concorso e minaccia in concorso, con pene accessorie interdittive. Il Comune adottava quindi un'ordinanza di divieto di prosecuzione delle attività. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 5 e 22 della l. n. 241/1990 e dell'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, contestando la legittimità dell'intervento amministrativo. Il Comune sosteneva invece che la condanna definitiva integrasse una causa ostativa vincolante ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e che il titolare non avesse i requisiti morali necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. La domanda cautelare era stata già respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per spese di giudizio. Il Collegio ha ritenuto legittimo che il legislatore impedisca l'esercizio di attività imprenditoriali a chi abbia riportato condanne definitive per condotte gravemente lesive della persona e della convivenza civile. Una volta intervenuta la condanna penale irrevocabile, l'amministrazione e il giudice amministrativo non possono sindacare le ragioni o le circostanze della responsabilità penale accertata. La condanna risultante dal Casellario giudiziale costituiva un atto pubblico assistito da fede privilegiata e integrava la circostanza ostativa prevista dall'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. La disciplina è stata qualificata come compiuta e vincolante, senza margini per valutazioni discrezionali o interpretazioni estensive. Il divieto permane per il periodo previsto dalla legge, salvo riabilitazione; dagli atti non risultava che il titolare avesse ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. Il Comune aveva pertanto legittimamente vietato la prosecuzione delle attività. La decisione è stata assunta applicando il principio della ragione più liquida, ritenendo assorbite o comunque non rilevanti le ulteriori doglianze non esaminate espressamente.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. n. 59/2010
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1...
La condanna penale irrevocabile per i reati contemplati dalla disposizione preclude l'accesso e l'esercizio dell'attività commerciale; il divieto opera in modo vincolato e senza margini per apprezzamenti discrezionali, salvo riabilitazione.
art. 178 c.p.
estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale
La riabilitazione reintegra il condannato nella capacità giuridica e costituisce, secondo la sentenza, il presupposto per il venir meno degli effetti ostativi della condanna.
art. 5 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è stata respinta nel quadro del rigetto del ricorso.
art. 22 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è stata respinta nel quadro del rigetto del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa subordina l'accesso o la prosecuzione di un'attività commerciale al possesso di requisiti morali, una condanna penale irrevocabile rientrante nelle fattispecie ostative determina la perdita del requisito e legittima l'adozione di un provvedimento vincolato di divieto o cessazione dell'attività.
- L'amministrazione e il giudice amministrativo non possono rivalutare le ragioni, le circostanze o la colpevolezza accertate con sentenza penale irrevocabile; ai fini amministrativi rileva l'esistenza della condanna definitiva risultante dal Casellario giudiziale.
- Il divieto derivante dalla condanna permane per il periodo stabilito dalla legge e viene meno, prima della scadenza quando previsto, soltanto in presenza della riabilitazione, della quale deve essere fornita prova.
- In presenza di una causa ostativa tipizzata dalla legge, l'amministrazione non dispone di margini per introdurre valutazioni discrezionali o interpretazioni estensive della disciplina, dovendo limitarsi ad accertare la condanna e l'eventuale riabilitazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →