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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31036 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. La precedente sentenza della Cassazione aveva ritenuto che non fosse stata allegata o provata l'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte ILOR e IRPEF per gli anni 1976-1979. Dagli atti risultava invece che tali avvisi erano stati tempestivamente impugnati il 6 gennaio 1983 e che i relativi giudizi erano ancora pendenti alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986. Tale circostanza era decisiva, perché impediva di considerare esauriti i rapporti tributari e consentiva l'applicazione degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale agli accertamenti notificati nel periodo interessato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore percettivo contenuto nella precedente sentenza n. 19076/2014, che è stata revocata. Nel giudizio rescissorio ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spettava esclusivamente a quest'ultima. Ha inoltre rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria centrale, confermando quindi gli effetti favorevoli ai contribuenti della declaratoria di incostituzionalità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa

    Consentono la revocazione della sentenza quando il giudice abbia fondato la decisione su una falsa percezione di un fatto obiettivamente risultante dagli atti, purché il fatto sia decisivo e non abbia costituito oggetto di valutazione giuridica.

  • Articolo 136, comma 1, della Costituzione

    La norma disciplina gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una disposizione, impedendone l'applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • Articolo 30, comma 3, della legge n. 87/1953

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce effetti nei rapporti ancora non esauriti, con conseguente disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986

    Ha dichiarato l'illegittimità degli accertamenti in rettifica notificati nel periodo considerato dalla vicenda. I suoi effetti si applicano ai rapporti tributari ancora pendenti alla data della pronuncia, anche se il giudizio è stato promosso senza dedurre espressamente la questione di costituzionalità.

  • Articolo 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un apposito momento di sintesi nei motivi relativi a vizi di motivazione. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile per la sua mancanza.

  • Articoli 16 e 17 del D.P.R. n. 636/1972

    Disciplinavano il contenzioso tributario applicabile alla vicenda. La Corte ha ritenuto che la pendenza dei ricorsi contro gli avvisi impedisse di considerare esaurito il rapporto tributario.

  • Articolo 16 del D.L. n. 423/1982

    È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla validità degli accertamenti e degli effetti delle dichiarazioni integrative, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della declaratoria di incostituzionalità e della pendenza dei giudizi.

Massime di principio

  • Un errore revocatorio può essere riconosciuto quando la sentenza attribuisce agli atti un contenuto inesistente o omette un fatto documentato, purché tale errore sia decisivo per la soluzione della controversia.
  • Gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale si applicano ai rapporti tributari non ancora esauriti alla data della pronuncia, anche se la questione di costituzionalità non era stata espressamente sollevata nel ricorso.
  • La pendenza di un ricorso contro l'avviso di accertamento è normalmente decisiva per stabilire se il rapporto tributario fosse ancora aperto e quindi suscettibile di beneficiare della declaratoria di incostituzionalità.
  • La successiva impugnazione della cartella di pagamento non fa venir meno la rilevanza della precedente impugnazione dell'avviso di accertamento, quando la cartella dipende proprio dagli effetti di quell'accertamento.
  • Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari instaurati successivamente spetta generalmente all'Agenzia, e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la legittimazione processuale relativa all'obbligazione tributaria.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione soggetto alla disciplina dell'articolo 366-bis c.p.c., la mancata formulazione del quesito di fatto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità del motivo, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della doglianza.

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