Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per i reati previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamenti). Due motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 544, 546, 598 e 598-bis c.p.p.) per una presunta adozione del dispositivo di secondo grado antecedente all'udienza (data del dispositivo indicata 21/02/2024 anziché 06/03/2024), con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina sostanziale dell'art. 186 c.d.s. e vizio di motivazione, deducendo che il ricorrente non aveva riportato lesioni né necessità di ricovero, pertanto il prelievo di sangue effettuato in ambiente ospedaliero sarebbe stato illegittimo e il rifiuto di sottoporsi a tale accertamento non integrerebbe il reato di cui al comma 7.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la data anomala sul dispositivo (21/02/2024) è mera svista materiale, smentita dagli atti e dal timbro/cancelleria che riportano la data corretta del 06/03/2024, senza pregiudizio del diritto di difesa. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: richiamando l'art. 186, comma 5, c.d.s. e la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez.4, n.10146/2020 e n.46148/2021), ha stabilito che l'accertamento con prelievo ematico in strutture sanitarie è consentito solo per "i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche" e che tali condizioni sono tassative e congiunte; non essendovi prova di ricovero/necessità di cure, il prelievo (e il conseguente addebito per rifiuto) era illegittimo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 186, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
«per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche»
Il comma 5 autorizza l'accertamento alcolemico tramite strutture sanitarie soltanto quando il conducente sia stato coinvolto in incidente stradale e sia sottoposto a cure mediche: entrambe le condizioni sono tassative e devono sussistere congiuntamente. Ne consegue che il rifiuto di un prelievo ematico in ospedale non integra automaticamente il reato previsto dal comma 7 se mancavano le condizioni del comma 5.
artt. 544, 546, 598 e 598-bis c.p.p.
Rilevati dal ricorrente per denunciare violazione del diritto di difesa per una presunta pronuncia antecedente all'udienza; la Corte ha interpretato eventuali errori materiali nel dispositivo come "error in procedendo" sanabile quando dal complesso degli atti risulti l'esattezza della tempistica e l'assenza di pregiudizio difensivo.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 (Mingarelli) e Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021 (Novelli)
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che il rifiuto del conducente di sottoporsi a prelievo ematico in ospedale non integra di per sé il reato di cui all'art. 186, comma 7, qualora manchino le condizioni previste dal comma 5 (conducente coinvolto in incidente e sottoposto a cure mediche). La Corte si è richiamata a tali precedenti per dichiarare l'illegittimità dell'azione istruttoria nel caso concreto.
Massime di principio
- Il prelievo di liquidi biologici in ospedale ai fini di accertamento alcolemico è legittimo solo se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 186, comma 5 (conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche).
- Il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico in ospedale non integra automaticamente il reato di cui all'art. 186, comma 7, se non è dimostrata la presenza delle condizioni previste dal comma 5.
- Errori materiali o di dattiloscrizione nel dispositivo giudiziario (es. data errata) possono essere considerati "error in procedendo" e non violare il diritto di difesa se dagli atti risulta chiaramente che la decisione è stata adottata in udienza e non ha pregiudicato le parti.
- In situazioni simili, per difendersi efficacemente conviene acquisire e produrre cartelle cliniche, referti e ogni prova che dimostri l'assenza di ricovero o cure mediche: tali elementi sono decisivi per contestare la legittimità del prelievo ospedaliero e del relativo addebito per rifiuto.
- Se l'accertamento è stato eseguito senza il presupposto normativo, la via processuale può portare all'annullamento della condanna anche senza rinvio quando risulti che il fatto non sussiste.
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