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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per i reati previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamenti). Due motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 544, 546, 598 e 598-bis c.p.p.) per una presunta adozione del dispositivo di secondo grado antecedente all'udienza (data del dispositivo indicata 21/02/2024 anziché 06/03/2024), con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina sostanziale dell'art. 186 c.d.s. e vizio di motivazione, deducendo che il ricorrente non aveva riportato lesioni né necessità di ricovero, pertanto il prelievo di sangue effettuato in ambiente ospedaliero sarebbe stato illegittimo e il rifiuto di sottoporsi a tale accertamento non integrerebbe il reato di cui al comma 7.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la data anomala sul dispositivo (21/02/2024) è mera svista materiale, smentita dagli atti e dal timbro/cancelleria che riportano la data corretta del 06/03/2024, senza pregiudizio del diritto di difesa. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: richiamando l'art. 186, comma 5, c.d.s. e la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez.4, n.10146/2020 e n.46148/2021), ha stabilito che l'accertamento con prelievo ematico in strutture sanitarie è consentito solo per "i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche" e che tali condizioni sono tassative e congiunte; non essendovi prova di ricovero/necessità di cure, il prelievo (e il conseguente addebito per rifiuto) era illegittimo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche»

    Il comma 5 autorizza l'accertamento alcolemico tramite strutture sanitarie soltanto quando il conducente sia stato coinvolto in incidente stradale e sia sottoposto a cure mediche: entrambe le condizioni sono tassative e devono sussistere congiuntamente. Ne consegue che il rifiuto di un prelievo ematico in ospedale non integra automaticamente il reato previsto dal comma 7 se mancavano le condizioni del comma 5.

  • artt. 544, 546, 598 e 598-bis c.p.p.

    Rilevati dal ricorrente per denunciare violazione del diritto di difesa per una presunta pronuncia antecedente all'udienza; la Corte ha interpretato eventuali errori materiali nel dispositivo come "error in procedendo" sanabile quando dal complesso degli atti risulti l'esattezza della tempistica e l'assenza di pregiudizio difensivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 (Mingarelli) e Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021 (Novelli)

    La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che il rifiuto del conducente di sottoporsi a prelievo ematico in ospedale non integra di per sé il reato di cui all'art. 186, comma 7, qualora manchino le condizioni previste dal comma 5 (conducente coinvolto in incidente e sottoposto a cure mediche). La Corte si è richiamata a tali precedenti per dichiarare l'illegittimità dell'azione istruttoria nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il prelievo di liquidi biologici in ospedale ai fini di accertamento alcolemico è legittimo solo se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 186, comma 5 (conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche).
  • Il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico in ospedale non integra automaticamente il reato di cui all'art. 186, comma 7, se non è dimostrata la presenza delle condizioni previste dal comma 5.
  • Errori materiali o di dattiloscrizione nel dispositivo giudiziario (es. data errata) possono essere considerati "error in procedendo" e non violare il diritto di difesa se dagli atti risulta chiaramente che la decisione è stata adottata in udienza e non ha pregiudicato le parti.
  • In situazioni simili, per difendersi efficacemente conviene acquisire e produrre cartelle cliniche, referti e ogni prova che dimostri l'assenza di ricovero o cure mediche: tali elementi sono decisivi per contestare la legittimità del prelievo ospedaliero e del relativo addebito per rifiuto.
  • Se l'accertamento è stato eseguito senza il presupposto normativo, la via processuale può portare all'annullamento della condanna anche senza rinvio quando risulti che il fatto non sussiste.

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