Cassazione Penale, Sentenza n. 4362/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proposero incidente di esecuzione volto alla revoca dell'ordine di demolizione n.50/2002, emesso in esecuzione della sentenza del 2/7/1999 che li aveva condannati per illeciti edilizi e ai sensi dell'art.1-sexies, comma 2, legge 431/1985. In cassazione dedussero (i) vizio di motivazione perché l'ordinanza sarebbe stata manoscritta e illeggibile; (ii) violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento a un'ordinanza dell'11/02/2021 che non sarebbe stata acquisita agli atti prima dell'udienza del 3/6/2021, con violazione del diritto di difesa, e che quella ordinanza sarebbe contraddetta dalla consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che l'ordinanza, pur manoscritta, fosse sufficientemente leggibile e che l'incidente fosse mera riproposizione di una richiesta già rigettata con l'ordinanza del 11/02/2021, senza elementi di novità tali da giustificare riesame. I motivi erano rivolti in realtà all'ordinanza del 11/02/2021 che doveva essere tempestivamente impugnata; la richiamata ordinanza era acquisita nel procedimento tramite il parere del Pubblico Ministero e non fuori dal contraddittorio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1-sexies, comma 2, legge 431/1985
Norma sostanziale richiamata quale base della condanna per reati edilizi: la sentenza di condanna è stata eseguita tramite ordine di demolizione impugnato dai ricorrenti
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione relativa ai motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha comunque ritenuto che i motivi proposti non fossero rilevanti perché la questione verteva su una mera riproposizione non tempestivamente impugnata
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte come parametro per dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione che sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata, senza nuovi elementi
art. 616, cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna alle spese del procedimento e per la corresponsione della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per valutare la responsabilità/colpa dei ricorrenti nella proposizione dei ricorsi
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione che ripropone le stesse richieste già definitive e rigettate può essere dichiarato inammissibile ex art.666, comma 2 c.p.p. se non emergono fatti o mezzi di prova nuovi
- Se si intende contestare una ordinanza precedente (es. dell'11/02/2021), tale decisione va impugnata tempestivamente; non è ammesso rinnovare la stessa domanda davanti al giudice dell'esecuzione senza specificare elementi di novità
- Gli atti richiamati in udienza e depositati tramite il parere del Pubblico Ministero si considerano acquisiti nel procedimento; la mera affermazione che siano stati prodotti dopo l'udienza non basta a provare violazione del diritto di difesa, salvo prova che siano stati acquisiti clandestinamente o senza contraddittorio
- Un provvedimento manoscritto è valido se la grafia consente di comprenderne il percorso logico e la motivazione; l'illegibilità deve essere effettiva e tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa per essere rilevante
- Chi propone impugnazioni in materia esecutiva deve indicare con specificità i nuovi elementi (fatti o mezzi di prova) che giustifichino la riesamina; in assenza di specificità estrinseca, il rimedio è spesso dichiarato inammissibile
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare la ragionevolezza della proposta prima di impugnare
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