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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4362/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proposero incidente di esecuzione volto alla revoca dell'ordine di demolizione n.50/2002, emesso in esecuzione della sentenza del 2/7/1999 che li aveva condannati per illeciti edilizi e ai sensi dell'art.1-sexies, comma 2, legge 431/1985. In cassazione dedussero (i) vizio di motivazione perché l'ordinanza sarebbe stata manoscritta e illeggibile; (ii) violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento a un'ordinanza dell'11/02/2021 che non sarebbe stata acquisita agli atti prima dell'udienza del 3/6/2021, con violazione del diritto di difesa, e che quella ordinanza sarebbe contraddetta dalla consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che l'ordinanza, pur manoscritta, fosse sufficientemente leggibile e che l'incidente fosse mera riproposizione di una richiesta già rigettata con l'ordinanza del 11/02/2021, senza elementi di novità tali da giustificare riesame. I motivi erano rivolti in realtà all'ordinanza del 11/02/2021 che doveva essere tempestivamente impugnata; la richiamata ordinanza era acquisita nel procedimento tramite il parere del Pubblico Ministero e non fuori dal contraddittorio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1-sexies, comma 2, legge 431/1985

    Norma sostanziale richiamata quale base della condanna per reati edilizi: la sentenza di condanna è stata eseguita tramite ordine di demolizione impugnato dai ricorrenti

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato quale disposizione relativa ai motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha comunque ritenuto che i motivi proposti non fossero rilevanti perché la questione verteva su una mera riproposizione non tempestivamente impugnata

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte come parametro per dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione che sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata, senza nuovi elementi

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna alle spese del procedimento e per la corresponsione della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per valutare la responsabilità/colpa dei ricorrenti nella proposizione dei ricorsi

Massime di principio

  • Un incidente di esecuzione che ripropone le stesse richieste già definitive e rigettate può essere dichiarato inammissibile ex art.666, comma 2 c.p.p. se non emergono fatti o mezzi di prova nuovi
  • Se si intende contestare una ordinanza precedente (es. dell'11/02/2021), tale decisione va impugnata tempestivamente; non è ammesso rinnovare la stessa domanda davanti al giudice dell'esecuzione senza specificare elementi di novità
  • Gli atti richiamati in udienza e depositati tramite il parere del Pubblico Ministero si considerano acquisiti nel procedimento; la mera affermazione che siano stati prodotti dopo l'udienza non basta a provare violazione del diritto di difesa, salvo prova che siano stati acquisiti clandestinamente o senza contraddittorio
  • Un provvedimento manoscritto è valido se la grafia consente di comprenderne il percorso logico e la motivazione; l'illegibilità deve essere effettiva e tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa per essere rilevante
  • Chi propone impugnazioni in materia esecutiva deve indicare con specificità i nuovi elementi (fatti o mezzi di prova) che giustifichino la riesamina; in assenza di specificità estrinseca, il rimedio è spesso dichiarato inammissibile
  • Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare la ragionevolezza della proposta prima di impugnare

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