Cassazione Civile, Ordinanza n. 22430/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico (redditometro) relativo all'anno d'imposta 2008, impugnato dalla contribuente e inizialmente accolto in primo grado. L'Ufficio propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, ma la CTR dichiarò l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo superato dal dato informatico di Poste Italiane il timbro cartaceo sull'avviso di spedizione/ricevimento, che invece indicava la spedizione entro il termine del 5 ottobre 2015. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890/1982, perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente dato prevalenza all'estratto del sito Internet di Poste Italiane rispetto ai documenti cartacei timbrati e all'atto di spedizione notificato. La contribuente resistette con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita riconducibilità del vizio al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla contribuente e ha ritenuto fondato il ricorso dell'Ufficio. Ha affermato che, nel processo tributario, in caso di notificazione a mezzo posta dell'appello, i dati mancanti o incerti sull'avviso di ricevimento possono essere surrogati dal timbro datario dell'Ufficio postale di partenza, con efficacia probatoria privilegiata. Poiché la CTR aveva attribuito prevalenza al solo dato informatico rispetto al timbro cartaceo e ai documenti postali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello erariale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata ritenuta corretta la denuncia di error in procedendo per violazione di norme sulla prova della notificazione e sulla tempestività dell'impugnazione, trattandosi di vizio processuale sindacabile in cassazione come questione di fatto processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha escluso che la censura fosse sussumibile in tale numero, respingendo l'eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente.
art. 149 c.p.c.
Nella notificazione a mezzo posta, i dati formali della spedizione e dell'accettazione rilevano ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione.
L. n. 890 del 1982
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta è stata interpretata in senso tale da valorizzare il timbro datario postale quale prova privilegiata della spedizione.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Per l'appello nel processo tributario notificato per posta, la prova della spedizione segue le modalità previste dalla norma, richiamata dall'art. 53, comma 2.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Rinvia alle modalità di notificazione dell'appello e quindi alla disciplina della prova della tempestività della spedizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'appello è notificato a mezzo posta, il timbro datario dell'ufficio postale di partenza può integrare o surrogare dati mancanti o incerti sull'avviso di ricevimento, assumendo efficacia probatoria privilegiata.
- Il giudice non può attribuire alle prove documentali una forza diversa da quella stabilita dalla legge; in tema di notificazione a mezzo posta, il bilanciamento tra documentazione cartacea e dati informatici deve rispettare la gerarchia probatoria fissata dall'ordinamento.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione non è fondata quando la censura investe un error in procedendo relativo alla prova della notificazione e alla tempestività dell'impugnazione, poiché tali profili attengono al fatto processuale e sono sindacabili in sede di legittimità.
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