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Sentenza

Sentenza n. 2253/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 2859/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, del 23 giugno 2021.

Giustizia amministrativa202506640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento dirigenziale, alle relative differenze retributive e agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, passata in giudicato a seguito del decreto della Corte di cassazione dichiarativo dell’estinzione del giudizio di legittimità. La sentenza ordinaria aveva imposto all’azienda sanitaria il riconoscimento, con decorrenza dal 18 dicembre 2006, degli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e la corresponsione degli interessi legali, dalla maturazione al saldo, sulle somme derivanti dalla ricostruzione della carriera. Il ricorrente ha denunciato la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’azienda sanitaria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che non fosse provato il passaggio in giudicato e che la sentenza avesse natura di condanna generica, non integrabile dal giudice dell’ottemperanza. In subordine, ha dedotto la cessazione della materia del contendere, affermando di avere corrisposto nelle more le differenze retributive mediante il cedolino di febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Il passaggio in giudicato è stato ritenuto provato dal decreto della Corte di cassazione che ha dichiarato estinto il giudizio, esaurendo i mezzi di impugnazione disponibili. È stata inoltre esclusa la natura meramente generica della condanna: la quantificazione delle spettanze richiedeva soltanto operazioni aritmetiche, consistenti nel confronto tra quanto dovuto in base al nuovo inquadramento e quanto già percepito, oltre al calcolo degli interessi legali. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata solo parzialmente, poiché l’azienda aveva corrisposto le differenze retributive ma non gli interessi legali, anch’essi espressamente dovuti in base al giudicato. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’obbligo di corrispondere gli interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania, con facoltà di delega. L’azienda sanitaria è stata altresì condannata al pagamento di un’astreinte pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi oggetto della condanna, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l’insediamento del commissario, con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’azienda sanitaria e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora secondo il criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato di una sentenza può essere provato mediante il decreto della Corte di cassazione che dichiara estinto il giudizio di legittimità, quando tale provvedimento esaurisce i mezzi di impugnazione disponibili.
  • Una condanna non è generica quando l’esatta quantificazione delle somme dovute può essere determinata mediante semplici operazioni aritmetiche, anche attraverso il confronto tra quanto spettante in base al giudicato e quanto già percepito dal creditore.
  • La corresponsione delle somme principali dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere soltanto parziale se restano non pagati accessori espressamente riconosciuti dalla sentenza, quali gli interessi legali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di completare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione il relativo compenso.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza del giudicato, purché la misura sia non manifestamente iniqua, decorra dopo il termine assegnato per l’adempimento e sia assoggettata a un limite massimo idoneo a evitare una sproporzionata locupletazione del creditore. Il termine finale coincide con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, anche qualora nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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