Cassazione Civile, Ordinanza n. 06329/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava una maggiore IRAP per l'anno 2007, irrogando anche sanzioni per dichiarazione infedele. La contestazione nasceva da una campagna promozionale per la vendita di autoveicoli a tasso zero: la società vendeva i veicoli ai concessionari, i clienti finali ottenevano finanziamenti tramite una società finanziaria del gruppo, e quest'ultima percepiva un corrispettivo dalla società automobilistica parametrato ai tassi di interesse di mercato. La contribuente aveva dedotto tali importi come "oneri di gestione" e non come oneri finanziari; l'Ufficio sosteneva invece che si trattasse di interessi passivi o altri oneri finanziari, dunque non deducibili ai fini IRAP. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva prima emesso un dispositivo di accoglimento e poi, su correzione di errore materiale, aveva sostituito il dispositivo con il rigetto, coerentemente con la motivazione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo non fosse correggibile come errore materiale; 2) nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché il contrasto sarebbe stato insanabile e non risolvibile con una prevalenza testuale; 3) violazione degli artt. 5 e 11 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2425 c.c., contestando la qualificazione finanziaria dei costi e sostenendo che la mancata erogazione di capitale da parte della finanziaria impedisse di considerarli interessi/oneri finanziari ai fini IRAP; 4) nullità per motivazione apparente sul capo relativo alla dedotta doppia imposizione, lamentando che la CTR avesse trascurato l'allegazione della distruzione della documentazione per l'esondazione dell'Aniene e le prove alternative sul riaddebito alla casa madre francese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: il contrasto tra dispositivo e motivazione, quando la motivazione rende inequivoco il decisum, integra un mero errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. e non una nullità della sentenza. Ha quindi confermato che la CTR aveva correttamente corretto il dispositivo di accoglimento in rigetto, essendo la motivazione chiaramente orientata al rigetto dell'appello. Ha poi rigettato il terzo motivo, aderendo alla giurisprudenza secondo cui gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari, rilevanti ex art. 5 d.lgs. 446/1997 e art. 2425 c.c., comprendono i costi connessi a operazioni di finanziamento; nel caso concreto, la struttura dell'operazione era stata correttamente ricondotta a uno schema di contratto a favore di terzo e a un impegno di natura finanziaria, con conseguente non deducibilità IRAP dei costi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di motivazione, mirava in realtà a sollecitare un riesame del merito probatorio precluso in cassazione, anche alla luce dell'art. 348-ter c.p.c., essendo la parte soccombente in entrambi i gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il contrasto tra motivazione e dispositivo è solo apparente e il contenuto decisorio è comunque immediatamente ricostruibile dal testo complessivo della sentenza.
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione non ricorre se, letta nel suo complesso, la decisione rende conoscibile in modo certo la statuizione adottata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata, ma la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il decisum; non basta un contrasto solo apparente con il dispositivo.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Ai fini IRAP non sono deducibili gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari; la nozione comprende i costi direttamente imputabili a operazioni di finanziamento o di natura finanziaria.
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato in coordinamento con l'art. 5 per la disciplina della base imponibile IRAP e la rilevanza dei costi classificabili come oneri finanziari.
art. 2425 c.c.
La classificazione contabile del costo rileva per distinguere gli oneri finanziari dai costi per servizi; gli interessi e altri oneri finanziari comprendono le operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria.
art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
La natura finanziaria dell'operazione giustifica il mancato assoggettamento ad IVA.
art. 348-ter c.p.c.
Quando la parte è soccombente in entrambi i gradi di merito, è preclusa la denuncia in cassazione del vizio di omesso esame/valutazione del fatto se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
La doglianza sulla mancata valutazione di elementi probatori è riconducibile al vizio motivazionale, ma non può tradursi in una richiesta di riesame del merito in cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente nullità della sentenza: se dal testo complessivo emerge senza incertezze la volontà decisoria del giudice, il vizio è un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- In sede di correzione dell'errore materiale non è consentito riaprire una questione decisoria che richieda attività interpretativa del giudicato interno o del contenuto sostanziale della pronuncia; il rimedio ex art. 287 c.p.c. presuppone una svista percepibile ictu oculi.
- Ai fini IRAP, gli oneri classificabili come interessi passivi o altri oneri finanziari non sono deducibili quando costituiscono costi direttamente connessi a operazioni di finanziamento o comunque a prestazioni di natura finanziaria, anche se l'operazione è inserita in un più ampio schema commerciale.
- La qualificazione di un costo non dipende solo dalla sua denominazione contabile formale, ma dalla funzione che esso svolge nella dinamica economica dell'operazione e dal suo collegamento causale con l'attività finanziaria sottostante.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, soprattutto quando la parte sia soccombente in entrambi i gradi di merito e non evidenzi una divergenza tra le rationes decidendi delle due sentenze di merito.
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