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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/341

Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna una serie di regolamenti di ecodesign già vigenti, introducendo soprattutto la definizione di "valore dichiarato", nuove regole anti-elusione e prescrizioni sui software/firmware, oltre a chiarimenti tecnici su prove, documentazione e tolleranze di verifica. Per alcuni prodotti disciplina anche nuove definizioni e requisiti sostanziali, ad esempio per display professionali e industriali, apparecchi di refrigerazione mobili e per vendita diretta, motori e variatori di velocità, sorgenti luminose e elettrodomestici. Vengono inoltre introdotti metodi provvisori di prova per i prodotti per i quali non sono ancora disponibili norme armonizzate complete.

Regolamento di modifica che aggiorna le specifiche di progettazione ecocompatibile e le regole di verifica per server, motori elettrici, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose, display elettronici, lavastoviglie, lavatrici/lavasciuga e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti connessi all’energia disciplinati dai regolamenti della Commissione (UE) 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 e 2019/2024, ossia server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, nonché apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Le modifiche incidono su fabbricanti, importatori e mandatari, nonché sulle autorità nazionali di sorveglianza del mercato e di verifica della conformità; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e contiene alcune date di applicazione differenziata (1 maggio 2021, 1 luglio 2021 e 1 settembre 2021).

Modifica di più regolamenti di ecodesign: finalità generale

Il regolamento aggiorna una serie di atti di esecuzione adottati in base alla direttiva 2009/125/CE, con l’obiettivo di rafforzare la chiarezza normativa, migliorare la verifica della conformità e prevenire pratiche elusive nelle prove di laboratorio. I considerando evidenziano, in particolare, la necessità di introdurre la definizione di "valore dichiarato", di impedire che i prodotti riconoscano le condizioni di prova alterando automaticamente le prestazioni e di ricorrere, ove manchino norme armonizzate, a metodi provvisori affidabili, accurati e riproducibili.

Ambito e impianto della modifica

L’intervento si innesta sui regolamenti UE n. 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 e 2019/2024. Le modifiche riguardano sia le definizioni sia gli obblighi documentali e di prova, sia le soglie/condizioni tecniche di efficienza, sia le regole di verifica da parte delle autorità nazionali. La Commissione specifica inoltre che le misure sono state discusse dal forum consultivo e sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2009/125/CE.

Server e prodotti di archiviazione dati: reg. (UE) 2019/424

Per server e prodotti di archiviazione dati viene precisata la definizione di alcune componenti essenziali, come scheda madre, processore e memoria. È aggiunto il concetto di "valore dichiarato" e la documentazione tecnica, ai fini della valutazione di conformità ex articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, deve includere copia delle informazioni di prodotto e i dettagli/r esultati dei calcoli richiesti. L’articolo sull’elusione vieta l’immissione sul mercato di prodotti capaci di rilevare il test e modificare automaticamente le prestazioni per ottenere un risultato più favorevole.

Sul piano della prova, l’allegato III è integrato con un allegato III bis sui metodi provvisori, utilizzabili quando mancano norme tecniche pertinenti o finché non siano pubblicati gli estremi delle norme armonizzate. I metodi richiamano, tra l’altro, ETSI EN 303470:2019, protocolli EPRI/Ecova per l’efficienza degli alimentatori, linee guida NIST per la cancellazione sicura dei dati ed EN 45558:2019 per il contenuto di materie prime essenziali. L’allegato IV viene riscritto per chiarire che le tolleranze di verifica valgono solo per l’attività delle autorità, disciplinare la selezione delle unità da sottoporre a test e imporre la comunicazione immediata della non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione.

Motori elettrici e variatori di velocità: reg. (UE) 2019/1781

Il regolamento aggiorna la definizione di variatore di velocità e introduce la nozione di "valore dichiarato". Viene ampliata la disciplina dei motori esentati come pezzi di ricambio, precisando che la deroga vale per motori immessi sul mercato prima del 1º luglio 2029 in sostituzione di motori identici già presenti sul mercato entro specifiche date (1º luglio 2021 o 1º luglio 2023, a seconda del caso) e commercializzati specificamente come ricambio.

Sul piano tecnico, sono rivisti i livelli minimi di efficienza per i motori, con tabelle aggiornate per i valori IE2, IE3 e IE4, incluse nuove tabelle per i motori a 60 Hz e una regola di interpolazione per le potenze non espressamente elencate. La documentazione tecnica deve essere fornita nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni, con possibilità di link o QR code; sono inoltre precisati i contenuti da riportare, anche per i motori esentati. Per i VSD sono aggiornate le informazioni da riportare in targhetta e la metodologia di calcolo delle perdite. Le tolleranze di verifica e la procedura di non conformità sono rafforzate negli allegati.

Apparecchi di refrigerazione domestici: reg. (UE) 2019/2019

Per gli apparecchi di refrigerazione viene ridefinito l’"apparecchio di refrigerazione mobile", chiarendo che rientrano i prodotti utilizzabili in assenza di rete elettrica e alimentati da tensione bassissima, carburante o entrambi, anche con convertitore CA/CC esterno acquistabile separatamente; un apparecchio immesso sul mercato con convertitore CA/CC non è però considerato mobile.

Viene sostituito l’articolo sull’elusione per includere anche gli aggiornamenti software e firmware: il consumo energetico e gli altri parametri dichiarati non devono peggiorare dopo un update, salvo consenso espresso dell’utilizzatore finale, e l’aggiornamento non può mai rendere il prodotto non conforme. È inserita una disciplina transitoria di equivalenza della conformità per i modelli immessi tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti era già stata immessa sul mercato prima del 1º novembre 2020. Gli allegati tecnici sono modificati quanto a capacità di congelamento, uso del valore dichiarato nei calcoli e tolleranze di verifica.

Sorgenti luminose e unità di alimentazione separate: reg. (UE) 2019/2020

Il regolamento ridefinisce il "prodotto contenitore" e impone che sorgenti luminose e unità di alimentazione separate possano essere rimosse senza danni permanenti per consentire la verifica, con istruzioni da inserire nella documentazione tecnica. Come negli altri atti, l’articolo anti-elusione viene esteso agli aggiornamenti di software e firmware.

Sono inoltre aggiornate le esenzioni per specifiche categorie di sorgenti luminose, tra cui alcune sorgenti a incandescenza speciali e sorgenti destinate a illuminazione scenica, applicazioni industriali o riscaldamento a infrarossi. È introdotta un’esenzione, per sorgenti usate in prodotti rientranti nei regolamenti 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 e 2019/2019, dagli obblighi relativi a fattore di mantenimento del flusso luminoso, fattore di sopravvivenza e durata di vita. Le regole di prova per sfarfallio ed effetto stroboscopico vengono aggiornate, così come le procedure di verifica sulle 10 unità delle sorgenti luminose o 3 unità delle unità di alimentazione separate.

Display elettronici: reg. (UE) 2019/2021

Il regolamento amplia e chiarisce il campo di applicazione dei display elettronici, escludendo alcuni display componenti o sottounità e includendo espressamente i display industriali. Sono introdotte definizioni dettagliate di display professionale, display industriale, display microLED, risoluzione HD e UHD, nonché del "valore dichiarato". Il display professionale è definito tramite requisiti minimi di contrasto, risoluzione, gamma cromatica e uniformità; il display industriale deve invece essere destinato esclusivamente ad ambienti industriali e rispettare requisiti di temperatura, umidità, protezione IP65 e immunità elettromagnetica.

L’allegato tecnico viene ampiamente riscritto: per l’IEE si usano i valori dichiarati di potenza in modo acceso e superficie dello schermo; sono aggiornati i limiti dell’IEE dal 1º marzo 2021 e dal 1º marzo 2023; sono modificati i requisiti per lo stand-by in rete. Sono poi rafforzati gli obblighi di progettazione per smantellamento, riciclaggio e recupero, con disponibilità online delle informazioni di smontaggio per almeno 15 anni e obblighi di disponibilità di pezzi di ricambio per almeno 7 anni. La parte più estesa del regolamento riguarda i metodi provvisori di misura e prova, soprattutto per HDR, ABC e luminanza bianca di picco, con istruzioni dettagliate su sequenze video, allestimento del banco prova, modalità di misura per display con alimentazione a batteria o USB power delivery, e criteri di verifica dei consumi nei modi spento e a consumo ridotto.

Lavastoviglie per uso domestico: reg. (UE) 2019/2022

Viene introdotta la definizione di "valore dichiarato" e si specifica che i valori dichiarati devono essere impiegati nei calcoli. Gli indici di efficienza di lavaggio e asciugatura vengono mantenuti e chiariti, mentre i modi a consumo ridotto richiedono misurazione della potenza nei modi spento, stand-by e avvio ritardato, con registrazione della visualizzazione delle informazioni e dell’attivazione della connessione alla rete.

Le regole di verifica sono rafforzate: l’unità è considerata conforme solo se rispetta, oltre alle specifiche principali, le specifiche del programma e di efficienza delle risorse nonché gli obblighi informativi; le tolleranze di verifica sono riscritte e indicano espressamente limiti percentuali o assoluti per consumi, durate, temperatura, umidità residua, velocità di centrifuga e potenze nei modi a consumo ridotto. La comunicazione della non conformità agli altri Stati membri e alla Commissione deve avvenire immediatamente dopo la decisione nazionale.

Lavatrici e lavasciuga: reg. (UE) 2019/2023

È aggiunta la definizione di "valore dichiarato" e si precisa che i relativi valori devono essere utilizzati nei calcoli dell’allegato. Viene confermato il programma eco 40-60 e sono chiariti gli indici di efficienza di lavaggio, il consumo ponderato di acqua, il contenuto di umidità residua e i modi a consumo ridotto. Per le lavasciuga con capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo alla capacità nominale arrotondato all’intero più vicino.

L’allegato sulle tolleranze di verifica è aggiornato con una tabella dettagliata che fissa scostamenti massimi per consumi, durate, temperatura, umidità residua, velocità di centrifuga e potenze nei modi spento, stand-by e avvio ritardato. È inoltre previsto che, durante le misurazioni della potenza nei modi a consumo ridotto, vengano verificate e registrate anche la visualizzazione delle informazioni e l’attivazione della connessione alla rete; se presente una funzione anti piega, essa deve essere interrotta 15 minuti prima della misurazione.

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: reg. (UE) 2019/2024

È introdotta la definizione di "valore dichiarato" e si chiarisce che i calcoli devono basarsi, quando esistono, sui valori dichiarati. Sono aggiunte nuove righe alla tabella di efficienza per armadi frigorifero da supermercato verticali/combinati e orizzontali, con specifici valori di riferimento. La nozione di armadio d’angolo/curvo viene precisata, viene introdotta la definizione di armadio rotondo e quella di armadio da supermercato, escludendo espressamente alcune apparecchiature come refrigeratori per bevande, distributori automatici refrigerati e vetrine/congelatori per gelato.

Le verifiche e le tolleranze sono aggiornate negli allegati per tenere conto delle nuove definizioni e delle specifiche tecniche correlate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma alcune disposizioni si applicano dal 1º maggio 2021, altre dal 1º luglio 2021 e altre dal 1º settembre 2021. Trattandosi di un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifiche trasversali: valore dichiarato, documentazione tecnica e anti-elusione

Il regolamento inserisce in più atti la nozione di "valore dichiarato", inteso come valore comunicato dal fabbricante/importatore/mandatario per il parametro tecnico rilevante, calcolato o misurato secondo le regole applicabili ai fini della verifica da parte delle autorità. In più punti rafforza la documentazione tecnica, richiedendo l’inclusione di informazioni di prodotto, dettagli e risultati dei calcoli pertinenti. Viene inoltre introdotto o rafforzato un divieto di immissione sul mercato di prodotti progettati per rilevare le condizioni di prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test per ottenere risultati migliori.

Server e prodotti di archiviazione dati (reg. UE 2019/424)

Sono chiarite alcune definizioni tecniche, tra cui scheda madre, processore e memoria, ed è aggiunta la definizione di "valore dichiarato". La documentazione tecnica deve contenere copia delle informazioni di prodotto, i dettagli e i risultati dei calcoli richiesti. È inserito l’articolo sull’elusione che vieta prodotti capaci di riconoscere la prova e modificare il comportamento durante il test. Sono introdotti metodi provvisori di prova nell’allegato III bis, compresi riferimenti a ETSI EN 303470:2019 e ad altri protocolli per efficienza, potenza, classe di condizione operativa, cancellazione sicura dei dati e contenuto di materie prime essenziali, oltre a nuove regole di verifica e tolleranze nell’allegato IV.

Motori elettrici e variatori di velocità (reg. UE 2019/1781)

Sono riviste le esclusioni per i motori sostituti e per i variatori di velocità contenuti in un unico armadio. È precisata la definizione di variatore di velocità e viene introdotta la nozione di "valore dichiarato". La documentazione tecnica dei motori e dei VSD deve includere copie delle informazioni di prodotto e i risultati dei calcoli. Sono aggiornati gli allegati con nuove soglie di efficienza, incluse tabelle per i motori a 60 Hz e per livelli IE2/IE3/IE4, nuovi requisiti di informazione (anche tramite link o QR code) e chiarimenti sui motori esentati come pezzi di ricambio. Le autorità applicano tolleranze di verifica e una procedura di non conformità con comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Apparecchi di refrigerazione domestici (reg. UE 2019/2019)

È ridefinito l’apparecchio di refrigerazione mobile e viene esteso l’articolo anti-elusione includendo esplicitamente gli aggiornamenti software/firmware, che non devono peggiorare consumi e parametri dichiarati né rendere il prodotto non conforme, salvo consenso espresso dell’utilizzatore finale per l’aggiornamento. È introdotta una disciplina transitoria di equivalenza della conformità per modelli immessi sul mercato tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021. Sono inoltre aggiornate le regole di prova e verifica, tra cui la nozione di valore dichiarato, la capacità di congelamento degli scomparti a 4 stelle, i metodi di calcolo basati sul valore dichiarato e le tolleranze di verifica.

Sorgenti luminose e unità di alimentazione separate (reg. UE 2019/2020)

È ridefinito il "prodotto contenitore" e si impone che, ai fini della verifica, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate siano removibili senza danni permanenti, con istruzioni nella documentazione tecnica. È esteso l’articolo su elusione e aggiornamenti software/firmware. Sono aggiornate le esenzioni per varie sorgenti speciali, le regole di prova per sfarfallio e effetto stroboscopico, le modalità di verifica con 10 unità per le sorgenti luminose e 3 per le unità di alimentazione separate, nonché le tolleranze e i criteri di non conformità.

Display elettronici (reg. UE 2019/2021)

Sono esclusi dal campo di applicazione alcuni display componenti/sottounità e i display industriali sono espressamente inclusi tra i prodotti regolati. Sono introdotte definizioni dettagliate per display professionali, industriali, microLED, risoluzione HD e UHD, nonché per il "valore dichiarato". La disciplina tecnica è aggiornata per l’IEE, per il modo stand-by in rete, per la progettazione allo smantellamento e per la disponibilità di pezzi di ricambio per almeno sette anni. Vengono introdotti metodi provvisori molto dettagliati per la misurazione della potenza e della luminanza, soprattutto per HDR, ABC (controllo automatico della luminosità), e per display con alimentazione a batteria o con ingresso standardizzato in corrente continua; sono altresì riviste le tolleranze di verifica e le esclusioni per alcuni usi specialistici delle sorgenti luminose.

Lavastoviglie per uso domestico (reg. UE 2019/2022)

È introdotta la definizione di "valore dichiarato" e si chiarisce che, se un parametro è dichiarato, il relativo valore deve essere usato nei calcoli. Sono aggiornati gli indici di efficienza di lavaggio e asciugatura, nonché la disciplina dei modi a consumo ridotto (spento, stand-by, avvio ritardato), con obbligo di registrare anche la visualizzazione delle informazioni e l’attivazione della connessione alla rete. L’allegato sulle tolleranze di verifica è modificato per rendere più stringenti i criteri di non conformità e il sistema di controllo delle autorità.

Lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico (reg. UE 2019/2023)

È aggiunta la definizione di "valore dichiarato" e si stabilisce che i valori dichiarati vadano usati nei calcoli. Sono chiariti il programma eco 40-60, i criteri di consumo di acqua per capacità nominali fino a 3 kg nelle lavasciuga, il contenuto di umidità residua e i modi a consumo ridotto. Le regole di verifica sono aggiornate con nuove tolleranze per consumi, indici di efficienza, durata del programma, temperatura, umidità residua, velocità di centrifuga e potenze nei modi spento, stand-by e avvio ritardato.

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (reg. UE 2019/2024)

È introdotta la definizione di "valore dichiarato" e sono aggiornate le regole di calcolo dell’energia, con nuove righe per armadi frigorifero da supermercato verticali/combinati e orizzontali. Sono inoltre chiarite definizioni di armadio d’angolo/curvo, armadio rotondo e armadio da supermercato, escludendo espressamente alcuni apparecchi quali refrigeratori per bevande, distributori automatici refrigerati, vetrine per gelato e congelatori per gelati. Le regole di verifica e le tolleranze sono adeguate di conseguenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Diverse disposizioni si applicano dal 1º maggio 2021, altre dal 1º luglio 2021 e altre ancora dal 1º settembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprogettazione ecocompatibileefficienza energeticasorveglianza del mercatoetichettatura energeticanormazione tecnica

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