Regolamento (UE) 2021/362
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/362 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Jabugo» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Jabugo", dopo aver esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata pubblicata a fini di opposizione e, non essendo pervenute opposizioni nei termini, può essere definitivamente adottata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Jabugo".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Jabugo", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti per tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; disciplina esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare richiesta dalla Spagna, senza introdurre regole generali per altri prodotti o operatori.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Jabugo"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/362 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Jabugo". L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Spagna.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale esamina le domande di modifica del disciplinare. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, non residuano ostacoli all’approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Jabugo".
Contenuto normativo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento non dettaglia nel testo qui fornito il contenuto materiale della modifica, limitandosi a recepire l’esito favorevole della procedura europea di approvazione.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Jabugo" (DOP). La decisione riguarda una modifica qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In quanto modifica non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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