Regolamento (UE) 2021/376
Regolamento (UE) 2021/376 della Commissione del 24 febbraio 2021 che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente intermedio di scorfani nella zona NAFO 3M assegnato agli Stati membri dell’UE per il primo semestre 2021. Di conseguenza, vieta la pesca diretta di tale stock alle navi UE a partire dalla data indicata nell’allegato e fino al 30 giugno 2021 incluso. La misura è adottata sulla base del regolamento sul controllo della pesca e si collega al regime di contingenti fissato per il 2021 dal regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio.
Chiusura temporanea della pesca diretta degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera o immatricolate in uno Stato membro UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano attività di pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. La misura riguarda il contingente assegnato agli Stati membri dell’UE per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 e produce effetti dal momento indicato nell’allegato fino al 30 giugno 2021 incluso. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Chiusura temporanea della pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M
Il regolamento stabilisce una chiusura temporanea della pesca diretta degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi dell’Unione europea. La misura è adottata in un contesto di gestione dei contingenti per il 2021 e risponde alla comunicazione dell’esaurimento del contingente intermedio prima del 1° luglio 2021.
Base normativa e finalità
La Commissione si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo unionale nel settore della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea. L’oggetto della limitazione è la pesca diretta dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M, identificato nell’allegato come stock RED/N3M, specie scorfani (Sebastes spp.).
Esaurimento del contingente e divieto di pesca
L’articolo 1 prevede che il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock interessato, relativamente al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 incluso, si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato.
L’articolo 2 dispone il divieto di attività di pesca diretta a partire da tale data e fino al 30 giugno 2021 incluso. L’allegato indica come periodo di chiusura il periodo dal 10 febbraio 2021, ore 24.00 UTC, al 30 giugno 2021.
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento nazionale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca, e si prende atto delle informazioni che indicano l’esaurimento del contingente intermedio per lo stock interessato prima del 1° luglio 2021.
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M, il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 incluso si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato.
Divieto di pesca diretta
È vietata, dalla data indicata nell’allegato e fino al 30 giugno 2021 incluso, la pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea.
Periodo di chiusura indicato nell’allegato
L’allegato identifica la chiusura per il codice 02/TQ92, stock RED/N3M, specie scorfani (Sebastes spp.), zona NAFO 3M, con periodo di chiusura dal 10 febbraio 2021, ore 24.00 UTC, al 30 giugno 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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