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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/280

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene su quattro regolamenti di esecuzione del settore elettrico per adeguarne le procedure decisionali al nuovo quadro istituzionale delineato dai regolamenti (UE) 2019/942 e 2019/943. Il fulcro della riforma è la razionalizzazione delle procedure di approvazione di termini, condizioni e metodologie, con riparto dei casi di competenza tra ACER, autorità di regolazione nazionali ed eventuali entità designate, nonché l’introduzione di regole più chiare su coordinamento, maggioranze, termini e intervento sostitutivo in caso di mancato accordo. Il testo mira inoltre a ridurre ritardi e incertezze giuridiche nell’adozione delle metodologie necessarie al funzionamento del mercato elettrico europeo.

Regolamento di esecuzione che allinea le procedure di adozione e modifica di termini, condizioni e metodologie nei settori del mercato elettrico, del capacity allocation, del balancing e della gestione del sistema di trasmissione al quadro introdotto dai regolamenti (UE) 2019/942 e 2019/943.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nell’ambito dello Spazio economico europeo nei limiti di recepimento/estensione previsti. Riguarda i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), i gestori del mercato elettrico designati (NEMO), l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), le autorità di regolamentazione nazionali e, per taluni profili del regolamento (UE) 2017/1485, le entità designate dagli Stati membri. Non disciplina direttamente l’assetto del mercato elettrico nel merito, ma modifica le procedure di approvazione, revisione, adozione, pubblicazione e impugnazione dei termini e condizioni o metodologie previsti dai regolamenti (UE) 2015/1222, 2016/1719, 2017/2195 e 2017/1485.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione

Il regolamento interviene su quattro regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di mercato elettrico, con l’obiettivo di adeguare le procedure di elaborazione, approvazione e modifica di termini, condizioni e metodologie al quadro istituzionale introdotto dai regolamenti (UE) 2019/942 e 2019/943. I considerando evidenziano l’esigenza di norme più chiare e coordinate per evitare ritardi, incertezze giuridiche e frammentazione decisionale nel processo di adozione delle metodologie di rete e di mercato.

Finalità dell’intervento

La ratio del testo è duplice: da un lato, confermare che le metodologie necessarie al funzionamento dei mercati elettrici interni devono essere coerenti con gli obiettivi di integrazione dei mercati, non discriminazione, concorrenza effettiva e corretto funzionamento del mercato; dall’altro, riorganizzare il processo decisionale dopo le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/942 al ruolo dell’ACER.

Modifiche al regolamento (UE) 2015/1222

L’articolo 9 è sostituito integralmente e disciplina in modo analitico l’adozione di termini e condizioni o metodologie per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. I TSO e i NEMO elaborano le proposte entro le scadenze del regolamento; in caso di ritardi dovuti a circostanze esterne, la scadenza può essere prorogata dall’ACER, dalle autorità competenti congiuntamente o dall’autorità competente singola, a seconda della procedura.

Le regole di voto prevedono, per le procedure affidate ai TSO/NEMO, una maggioranza qualificata del 55 % degli Stati membri e del 65 % della popolazione dell’Unione; per le procedure regionali che coinvolgono più di cinque Stati membri, la soglia è del 72 % degli Stati membri interessati e del 65 % della popolazione della regione. Se la proposta non viene presentata nei termini, i progetti devono comunque essere trasmessi alle autorità competenti e ad ACER, che possono intervenire per finalizzare e approvare la metodologia.

Sono individuate tre categorie di approvazione:

  • approvazione dell’ACER per numerose metodologie tecniche centrali, tra cui il piano MCO, le regioni di calcolo della capacità, la metodologia di comunicazione dei dati di generazione e carico, il modello comune di rete, l’algoritmo dei NEMO, i prezzi massimi/minimi, gli orari del mercato infragiornaliero e la distribuzione delle rendite di congestione;
  • approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata per la metodologia comune di calcolo della capacità, il flow-based capacity calculation, il redispatching coordinato, gli scambi in controflusso, le procedure alternative, le aste regionali complementari e alcuni regimi di allocazione e ripartizione costi;
  • approvazione individuale di ciascuna autorità competente per nomina/revoca/sospensione dei NEMO, tariffe NEMO, revisione della configurazione delle zone di offerta, allocazioni interzonali, costi di congestione e ripartizione dei costi regionali del coupling.

Il procedimento impone che le proposte contengano un calendario attuativo e una descrizione dell’impatto sugli obiettivi del regolamento. Le decisioni devono essere adottate entro sei mesi; se occorrono modifiche, i TSO/NEMO devono presentarle entro due mesi dalla richiesta, e la decisione segue entro due mesi dalla nuova presentazione. È previsto l’obbligo di pubblicazione su Internet, salvo riservatezza.

Modifiche al regolamento (UE) 2016/1719

L’articolo 4 è sostituito con una disciplina analoga, ma riferita ai diritti di trasmissione a lungo termine e alla capacity allocation a termine. Anche qui i TSO elaborano le metodologie, collaborano strettamente e informano ACER e le autorità competenti. In caso di mancato accordo si applicano maggioranze qualificate o, per regioni fino a cinque Stati membri, il consenso.

Tra le principali metodologie soggette ad approvazione dell’ACER figurano i quadri per le piattaforme europee, i prodotti standard per la capacità di bilanciamento, le metodologie di prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale, la ripartizione delle rendite di congestione e la ripartizione dei costi della piattaforma unica di allocazione e dei diritti di trasmissione a lungo termine. L’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione regionali riguarda invece, tra l’altro, la metodologia di calcolo della capacità, la suddivisione della capacità interzonale, la concezione regionale dei diritti a lungo termine e le procedure alternative.

È confermato il termine di sei mesi per la decisione, con eventuale richiesta di modifica da presentare entro due mesi. Permane il diritto di reclamo contro un gestore di sistema o TSO dinanzi all’autorità di regolamentazione, che decide entro due mesi, prorogabili di altri due mesi, con effetti vincolanti salvo impugnazione.

Modifiche al regolamento (UE) 2017/2195

Gli articoli da 4 a 7 sono riscritti per disciplinare l’elaborazione e l’approvazione dei termini e condizioni o metodologie relativi al bilanciamento del sistema elettrico. Il testo conserva la logica generale già vista negli altri regolamenti: elaborazione da parte dei TSO, cooperazione tecnica, trasmissione alle autorità e ad ACER, possibilità di proroga dei termini in casi eccezionali, e intervento sostitutivo in caso di mancata presentazione delle proposte.

Le metodologie soggette ad approvazione dell’ACER comprendono, tra le altre, i quadri per le piattaforme europee, i prodotti standard di capacità di bilanciamento, la classificazione degli scopi di attivazione delle offerte, le metodologie di prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale, la metodologia coottimizzata di allocazione della capacità interzonale, le disposizioni TSO-TSO per lo scambio previsto di energia e l’armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti.

L’approvazione unanime delle autorità della regione interessata è invece richiesta, tra l’altro, per la piattaforma europea delle riserve di sostituzione, per le regole comuni di scambio e acquisizione di capacità di bilanciamento, per la metodologia di calcolo della probabilità di disponibilità della capacità interzonale dopo la chiusura del mercato infragiornaliero, per alcune esenzioni, per il modello TSO-BSP e per le metodologie regionali di allocazione della capacità. L’approvazione individuale delle autorità competenti riguarda invece varie esenzioni, i termini e condizioni sul bilanciamento, la definizione di prodotti specifici, la limitazione della quantità di offerte trasmesse alle piattaforme europee, i meccanismi di regolamento supplementare, le deroghe e alcuni costi nazionali.

Il regolamento fissa un calendario attuativo massimo di dodici mesi, salvo diversa previsione o accordo tra autorità. È ribadita la possibilità di reclamo e la funzione dell’autorità di regolamentazione come autorità di risoluzione delle controversie.

Modifiche al regolamento (UE) 2017/1485

Gli articoli da 5 a 8 sono sostituiti per aggiornare la governance delle metodologie di gestione del sistema di trasmissione. Qui il ruolo dell’ACER, delle autorità nazionali e delle entità designate è più articolato: le metodologie possono essere approvate dall’ACER, da tutte le autorità regionali competenti, oppure individualmente dall’entità designata dallo Stato membro o dall’autorità di regolamentazione, a seconda della materia.

Tra le materie che richiedono approvazione dell’ACER figurano i requisiti organizzativi per lo scambio dei dati di sicurezza operativa, la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete e la metodologia per l’analisi coordinata della sicurezza operativa. L’approvazione di tutte le autorità regionali è richiesta per la definizione dell’inerzia minima, il coordinamento della sicurezza operativa regionale, la rilevanza degli asset per le indisponibilità, nonché per una lunga serie di metodologie e condizioni relative agli accordi operativi di area sincrona e di blocco LFC, incluse norme su FCR, FRR e RR, limiti di scambio e condivisione e misure di attenuazione.

L’approvazione individuale dell’entità designata riguarda, tra l’altro, il livello di perdita di carico nello stato di blackout per GB e IE/NI, l’ampiezza dello scambio di dati con DSO e utenti rilevanti, alcuni requisiti aggiuntivi o esclusioni per FCR, i requisiti tecnici per FRR e RR e il rifiuto di determinate erogazioni. Gli Stati membri possono inoltre richiedere l’approvazione preventiva di ulteriori requisiti non espressamente ricompresi in tale elenco.

Anche qui sono imposti calendario attuativo e descrizione dell’impatto sugli obiettivi del regolamento; il calendario non può superare i dodici mesi salvo estensione concordata o diversa previsione. È disciplinato il deferimento ad ACER in caso di mancato accordo, nonché un procedimento di reclamo contro il gestore di sistema o il TSO, con decisione dell’autorità di regolamentazione entro due mesi, prorogabili.

Pubblicazione, trasparenza e riservatezza

Tutti i TSO responsabili della specificazione o stabilimento dei termini e condizioni o delle metodologie devono pubblicarli su Internet dopo l’approvazione, oppure dopo la loro adozione se l’approvazione non è richiesta. La pubblicazione è esclusa solo per informazioni riservate secondo le disposizioni di ciascun regolamento. Nel caso del regolamento 2017/1485, la pubblicazione si estende espressamente anche ad alcuni elementi tecnici e operativi ulteriori.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Allineamento al nuovo quadro ACER e ai regolamenti 2019/942 e 2019/943

Il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, 2016/1719, 2017/2195 e 2017/1485 per recepire il nuovo assetto di competenze introdotto dai regolamenti (UE) 2019/942 e 2019/943. In particolare, chiarisce il ruolo dell’ACER, delle autorità di regolamentazione e, per il regolamento 2017/1485, delle entità designate dagli Stati membri nell’adozione dei termini e condizioni o metodologie.

Procedura di elaborazione e presentazione delle proposte

I TSO e, ove previsto, i NEMO elaborano i termini e condizioni o metodologie richiesti dai rispettivi regolamenti e li presentano entro le scadenze fissate. È prevista la cooperazione stretta tra soggetti partecipanti, con obbligo di informare regolarmente ACER e le autorità competenti sui progressi. In circostanze eccezionali, i termini possono essere prorogati dall’ACER, dalle autorità competenti congiuntamente o dall’autorità competente singola, a seconda del procedimento applicabile.

Regole di voto e maggioranze qualificate tra TSO e NEMO

Nei casi di decisione collettiva senza accordo, i TSO o i NEMO deliberano a maggioranza qualificata secondo criteri armonizzati. In linea generale, per le procedure su scala UE serve una maggioranza del 55 % degli Stati membri e del 65 % della popolazione dell’Unione; per le procedure regionali con più di cinque Stati membri, la soglia è del 72 % degli Stati membri interessati e del 65 % della popolazione della regione. È disciplinata anche la minoranza di blocco e l’attribuzione dei voti in presenza di più TSO/NEMO nello stesso Stato membro.

Intervento sostitutivo in caso di mancata presentazione o mancato accordo

Se TSO o NEMO non presentano entro i termini una proposta iniziale o modificata, devono trasmettere i progetti con indicazione dei motivi del mancato accordo. In tale ipotesi, ACER, le autorità di regolamentazione o l’autorità competente possono adottare misure correttive, chiedere modifiche, rivedere e finalizzare i progetti, così da assicurare comunque l’adozione dei necessari termini e condizioni o metodologie.

Riparto delle competenze di approvazione

Il regolamento distingue tre livelli di approvazione: approvazione da parte di ACER; approvazione da parte di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata; approvazione individuale di ciascuna autorità competente o, nel caso del regolamento 2017/1485, dell’entità designata. Per ciascun regolamento sono elencate le specifiche categorie di metodologie o termini soggette al diverso regime.

Termini procedurali e ruolo consultivo di ACER

Le proposte soggette a più autorità di regolamentazione devono essere trasmesse ad ACER entro una settimana dalla presentazione alle autorità competenti. ACER può emettere un parere, su richiesta delle autorità, entro tre mesi. Le decisioni sui termini e condizioni o metodologie devono essere adottate entro sei mesi dal ricevimento della proposta; se serve una modifica, i TSO devono presentarla entro due mesi dalla richiesta e l’autorità/ACER decide entro ulteriori due mesi.

Meccanismo di decisione di ACER in caso di disaccordo

Quando le autorità di regolamentazione non raggiungono un accordo entro il termine previsto, o su richiesta congiunta delle stesse o su richiesta di ACER ai sensi del regolamento (UE) 2019/942, ACER adotta la decisione entro sei mesi dal deferimento, secondo il meccanismo previsto dal regolamento (UE) 2019/942.

Pubblicazione su Internet e riservatezza

I TSO devono pubblicare su Internet i termini, le condizioni o metodologie approvati o adottati, salvo i casi in cui le informazioni siano riservate secondo le clausole di riservatezza richiamate nei rispettivi regolamenti. Il regolamento 2017/1485 estende espressamente la pubblicazione anche ad alcuni elementi tecnici e operativi, come parametri-obiettivo dell’FRCE, limiti di rampa e misure adottate in stato di allerta.

Disciplina speciale del regolamento (UE) 2017/1485

Per il regolamento sulla gestione del sistema di trasmissione, oltre al ruolo di ACER e delle autorità di regolazione, il testo introduce la competenza dell’entità designata dallo Stato membro per taluni termini e condizioni o requisiti. Sono inoltre disciplinate regole dettagliate su approvazione, modifiche, possibilità di reclamo contro TSO o gestori di sistema e decisione dell’autorità di regolazione come autorità di risoluzione delle controversie entro due mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaregolazione e vigilanza energeticaaccesso alla rete e congestionebilanciamento del sistema elettrico

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