Cassazione Civile, Sentenza n. 4751/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione fondato sull'affermazione di errore di fatto nell'ordinanza di Cassazione del 26/08/2020: in particolare si contestava l'affermazione della Corte secondo cui, se l'obbligo di ripristino fosse stato adempiuto per equivalente, non avrebbe potuto essere emessa la condanna all'obbligo di fare, e si denunciava un errore sulla cronologia dell'atto di quietanza (liquidazione polizza del 20/11/2001) rispetto alla sentenza del 1998. Inoltre il ricorrente sosteneva che il ricorso originario aveva invece indicato specificamente gli atti e i documenti (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) sui quali fondava le proprie censure.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'asserito errore di fatto non fosse decisivo ai fini della decisione (difetto di decisività): la ratio decidendi dell'ordinanza non era viziata dall'errore denunciato, atteso che la condanna e la qualificazione del risarcimento per equivalente erano già emerse dal titolo esecutivo e dalla valutazione delle circostanze; inoltre la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente equivaleva a una diversa valutazione delle risultanze processuali, che non è sindacabile in sede di revocazione. La Corte ha altresì ritenuto che le censure fossero generiche e prive del necessario richiamo documentale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in dettaglio) e rilievo della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiede l'indicazione precisa degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura per omesso esame; la Corte ha ritenuto che le asserzioni del ricorrente fossero generiche e senza il necessario richiamo documentale, giustificando l'inammissibilità.
art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. 30/05/2002 n.115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24/12/2012 n.228)
Prevede l'obbligo, per il ricorrente il cui ricorso in cassazione è stato proposto dopo il 30/01/2013 e viene rigettato, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Principio giurisprudenziale sull'errore revocatorio
Cass. nn. 20635/2017, 17179/2020, 10040/2022
L'errore revocatorio richiede un errore di fatto (affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto contraddetta dalla realtà processuale) e non la mera diversa valutazione o interpretazione delle risultanze; pertanto non sono revocabili gli errori di giudizio.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore concerne un fatto oggettivo la cui errata ricostruzione abbia inciso decisivamente sulla decisione; le diverse interpretazioni o valutazioni delle stesse risultanze non sono sufficiente motivo.
- Se si denuncia omesso esame di documenti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., è essenziale indicare con precisione gli atti, il loro contenuto e dimostrare come l'esame avrebbe mutato l'esito: riferimenti generici sono inammissibili.
- Quando in sede esecutiva la condanna a un obbligo di fare è ritenuta non più eseguibile in forma specifica e trasformata in obbligo risarcitorio per equivalente, il debitore che contesta l'intimazione deve provare l'adempimento integrale per equivalente antecedente al periodo per il quale è intimato il precetto.
- La prova della cronologia di pagamenti o quietanze rispetto a sentenze o provvedimenti deve essere chiara e documentalmente supportata; l'asserzione della semplice antecedenza o successione non basta a determinare la revocazione.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione proposto dopo il 30/01/2013, considerare l'onere aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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