Cassazione Civile, Ordinanza n. 06769/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla formazione del piano di riparto in una procedura fallimentare, nel quale era stata prevista la restituzione, da parte della società ricorrente, di somme già percepite in sede esecutiva. In particolare, il curatore aveva imputato al realizzo dell’attivo fallimentare il recupero di spese di custodia e di compensi di ausiliari relativi a un sequestro dell’azienda disposto nel corso della fase prefallimentare. La ricorrente ha contestato che tali spese potessero essere recuperate nel fallimento senza previa insinuazione al passivo, sostenendo inoltre che il sequestro cautelare non potesse considerarsi "definitivo" e che, comunque, l’articolato regime del T.U. spese di giustizia non consentisse di porre a carico della massa fallimentare spese sorte prima della dichiarazione di fallimento e in funzione della stessa. Con il secondo motivo ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente imputato l’intera anticipazione erariale sia alla massa mobiliare sia a quella immobiliare, senza accertare quali attività fossero di utilità comune e quali no per il creditore ipotecario, denunciando la violazione delle norme sul riparto tra masse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul recupero delle spese di custodia, affermando che il sequestro disposto nella fase prefallimentare, poi confermata dalla sentenza dichiarativa di fallimento nell’ambito del medesimo procedimento, aveva effetti definitivi in sede fallimentare e che, pertanto, le spese anticipate dall’erario erano legittimamente recuperabili sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, senza necessità di insinuazione al passivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e non idoneo a criticare in modo specifico la ratio della decisione impugnata; in ogni caso, ha osservato che il tribunale aveva spiegato sia l’utilità delle spese di custodia per tutti i creditori, sia la corretta imputazione delle residue somme alla massa immobiliare dopo l’esaurimento di quella mobiliare. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 8, l.f.
Il sequestro cautelare disposto nella fase prefallimentare conserva effetti che confluiscono nella procedura fallimentare se la dichiarazione di fallimento interviene nel medesimo procedimento; la misura resta collegata alla definizione del procedimento e alle sue conseguenze sul recupero delle spese.
art. 26 l. fall.
È il rimedio utilizzato per impugnare il provvedimento relativo all’approvazione del piano di riparto della procedura.
art. 36 l. fall.
È il mezzo di reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice delegato relativo al piano di riparto.
art. 52 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 93 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte osserva che le spese in questione non richiedevano insinuazione al passivo.
art. 110 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa violazione del regime di riparto.
art. 111-bis l. fall.
La Corte ritiene non dimostrata la violazione del regime distributivo, poiché le spese anticipate dall’erario devono comunque essere recuperate sulle somme dell’attivo disponibili.
art. 111-ter l. fall.
La Corte ritiene che il motivo non spieghi in modo specifico perché l’imputazione operata dal tribunale contrasti con il regime delle masse.
art. 111-quater l. fall.
Richiamato a sostegno del secondo motivo, ma la censura è giudicata generica.
art. 146 d.P.R. n. 115/2002
comma 4; comma 1; comma 3, lett. c)
Nella procedura fallimentare le spese prenotate a debito o anticipate dall’erario, incluse quelle per ausiliari del magistrato, sono recuperate appena vi siano disponibilità liquide sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo; non è necessaria l’insinuazione al passivo per tali voci.
art. 208 d.P.R. n. 115/2002
Individua l’ufficio competente per la gestione della riscossione, coincidente con quello presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; la Corte lo usa per giustificare la competenza al recupero nel procedimento fallimentare.
art. 280 d.P.R. n. 115/2002
Il foglio delle notizie serve al recupero del credito e riporta i pagamenti delle spese ripetibili e quelle prenotate a debito; la Corte ne evidenzia la funzione di individuazione dell’ufficio competente al recupero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non contiene una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge richiede specifiche argomentazioni che mostrino il contrasto tra la sentenza e le norme invocate.
Massime di principio
- Le spese anticipate dall’erario per ausiliari del magistrato, maturate nella fase prefallimentare e collegate a un provvedimento cautelare poi confermato dalla sentenza di fallimento, sono recuperabili sulla liquidazione dell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002, senza necessità di insinuazione al passivo.
- La declaratoria di incompetenza territoriale nel procedimento prefallimentare non determina, di per sé, una cesura del procedimento, che prosegue davanti al tribunale competente; gli atti già adottati nel medesimo procedimento mantengono efficacia nel quadro della successiva procedura fallimentare.
- Il foglio delle notizie e le regole sul recupero delle spese di giustizia servono a individuare l’ufficio competente alla riscossione in relazione al provvedimento divenuto definitivo, non a rimettere in discussione in sede di riparto la legittimità di provvedimenti già consolidati.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se si limita a evocare le norme asseritamente violate senza una critica specifica e intelligibile della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
- Le spese di custodia di un compendio aziendale sottoposto a sequestro conservativo sono da considerarsi spese funzionali alla conservazione del patrimonio del debitore e, se l’attivo mobiliare è incapiente, possono essere correttamente imputate anche al ricavato immobiliare, ove il bene immobile abbia costituito il centro dell’attività d’impresa e la spesa abbia utilità per la massa dei creditori.
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