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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24470/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo per la determinazione dell'indennità definitiva relativa a un'area espropriata. Il proprietario aveva ottenuto in appello la liquidazione dell'indennità di espropriazione in euro 313.000 e dell'indennità di occupazione temporanea legittima in euro 41.830,52, con condanna del Comune a integrare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello non avesse indicato in modo sufficiente i dati oggettivi e le fonti della valutazione del valore venale; 2) omesso esame di fatti storici decisivi e insufficienza/illogicità della motivazione, sostenendo che il CTU avesse stimato il terreno con metodo sintetico-comparativo senza considerare numerose cessioni volontarie di terreni della medesima zona e senza valorizzare il prezzo di cessione già accettato dal proprietario nel 2002; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, da riformare in conseguenza della diversa valutazione del terreno. Il proprietario ha resistito con controricorso; la cooperativa coinvolta nel giudizio di merito è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: il percorso argomentativo era chiaro e la Corte di merito aveva illustrato i metodi seguiti dal CTU e i rilievi critici esaminati. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto al preteso vizio motivazionale, perché la motivazione era comprensibile e non apparente; inammissibile quanto alle doglianze sulle cessioni volontarie e sulle fonti, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di averle tempestivamente dedotte nel giudizio di merito e nel contraddittorio sulla consulenza, con conseguente difetto di autosufficienza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato a rifondere al resistente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non ricorre se la sentenza espone in modo chiaro e lineare le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame o di motivazione può essere dedotto solo nei limiti consentiti dal nuovo perimetro del controllo di legittimità; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La censura sulla regolazione delle spese resta assorbita quando viene respinto il motivo principale che investe il merito della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo se la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte contesti la sufficienza o la persuasività della valutazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre questioni di merito non tempestivamente dedotte o non risultanti essere state portate nel contraddittorio processuale e nella consulenza tecnica; la censura deve rispettare il principio di autosufficienza.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e già svolta nel giudizio di merito; in cassazione non è ammissibile introdurre rilievi nuovi o documenti non dimostrati come ritualmente prodotti prima.
  • La doglianza sulle spese processuali resta assorbita quando il ricorso è rigettato nel merito e la soccombenza resta invariata.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese alla parte vittoriosa e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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