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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26191/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora (Stano: 4 anni; Spagna: 3 anni). Stano ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte valorizzato precedenti penali in gran parte risalenti o già beneficiati da misure premiali e per avere trascurato il fatto che era stato sottoposto a detenzione domiciliare; (ii) omessa motivazione sulla durata della misura, prossima al massimo legale, e mancata specificazione delle ragioni dell'obbligo di dimora e della quantificazione della cauzione. Spagna ha censurato la mancanza di prova della pericolosità (sia generica sia qualificata) in relazione al breve periodo di operatività contestato e ha rilevato che alcuni fatti (presunta appropriazione indebita) non erano stati accertati giudizialmente, rendendo immotivata la valutazione della abitualità e pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Stano parzialmente fondato: ha confermato che la Corte di appello aveva indicato elementi idonei a fondare la pericolosità ma ha annullato il decreto limitatamente alla determinazione della durata della misura, perché la motivazione sulla congruità della durata (4 anni) era generica e priva di specifiche ragioni; ha quindi disposto il rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, con diverso collegio. Quanto all'obbligo di dimora e alla cauzione, la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente. Il ricorso di Spagna è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione motivazionale dei fatti e non configurano vizio di legge; Spagna è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art.1, lett. b) e c.; art.6; art.8

    Le norme sul fondamento e sui presupposti della sorveglianza speciale sono state applicate per valutare la sussistenza della pericolosità sociale; l'art.8 (durata) richiede motivazione specifica quando la misura è fissata in durate prossime al massimo previsto

  • d.lgs. n.169 del 2011

    Stabilisce che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte d'appello sia ammesso solo per violazione di legge; la Corte ricorda che non sono sindacabili in cassazione i meri vizi di motivazione che non costituiscano assenza o apparente motivazione

  • codice di procedura penale

    art.606, lett. e) e art.623, comma 1, lett. a)

    Art.606 lett. e) è richiamato per delimitare le censure ammissibili in cassazione (esclusione della sindacabilità dell'illogicità manifesta che sia mera critica motivazionale). Art.623 comma 1 lett. a) è richiamato in tema di rinvio per nuovo giudizio e composizione del collegio

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione ammette il ricorso solo per violazione di legge: non è possibile ottenere annullamento in Cassazione per meri vizi di apprezzamento probatorio o per critiche alla valutazione della motivazione se questa non è del tutto assente o meramente apparente
  • Quando la durata di una misura di prevenzione è fissata in termini particolarmente gravosi o prossimi al massimo previsto dalla legge, la motivazione deve contenere ragioni specifiche e concrete che giustifichino tale intensità temporale; formule generiche sono insufficienti e possono portare all'annullamento parziale
  • L'imposizione di misure accessorie (obbligo di dimora, cauzione) richiede una motivazione almeno sintetica che chiarisca il nesso con il rischio di reiterazione: una motivazione minima, seppure sintetica, può essere ritenuta sufficiente se individua il pericolo concreto che si intende prevenire
  • Gli accertamenti di pericolosità fondati su valutazioni della Corte di appello relative a periodi più ampi o a elementi ritenuti indiziari sono di regola sottratti al sindacato della Cassazione salvo che manchi del tutto motivazione o sia manifestamente apparente; contestazioni che riguardano la diversa interpretazione dei fatti devono essere svolte in sede di merito
  • In caso di annullamento parziale di un decreto (es.: solo sulla durata), il rinvio per nuovo giudizio può essere disposto alla stessa Corte di appello salvo diversa indicazione; tuttavia la Corte di Cassazione può disporre che il collegio chiamato al nuovo esame sia composto diversamente quando quelli originari hanno partecipato alla decisione impugnata

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